Circolare numero 139 del 7-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rivede i criteri di concessione della pensione di inabilita' alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Viene chiarito che cancellazione dagli elenchi/albi e rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione sono condizioni di erogabilita', non requisiti costitutivi del diritto, che nasce con i soli requisiti sanitario e contributivo. Si precisa inoltre che la pensione non puo' essere corrisposta se, al momento della decorrenza, permane una attivita' lavorativa con compensi, e che le nuove istruzioni si applicano alle domande pendenti e future, con possibilita' di riesame delle domande respinte nei limiti di legge.
Pensione di inabilita': criteri applicativi dell'art. 2, comma 2, legge n. 222/1984 dopo le sentenze Cass. nn. 7782 e 7783/1993
Pensione di inabilita' ex art. 2, comma 2, legge n. 222/1984: criteri applicativi dopo Cass. nn. 7782 e 7783/1993
La circolare interviene per adeguare i criteri amministrativi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di pensione di inabilita'. In particolare, viene chiarito il rapporto tra i requisiti per il sorgere del diritto e le condizioni necessarie per la concreta erogazione della prestazione.
Quadro normativo e impostazione originaria
L'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222 prevede che la concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile sia subordinata alla cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, oltre che alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Le istruzioni generali fornite con circolare n. 53616 A.G.O./262 del 3 dicembre 1984 avevano interpretato tali elementi come cause ostative al riconoscimento del diritto, includendo anche la percezione di trattamenti retributivi tra gli impedimenti alla concessione della pensione di inabilita'.
Principi affermati dalla sentenza Cass. n. 7782/1993
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7782 del 19 marzo-14 luglio 1993, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che la cancellazione dagli elenchi o albi e la rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi non costituiscono requisiti costitutivi negativi del diritto, ma soltanto condizioni di erogabilita' di un diritto gia' sorto sulla base dei requisiti sanitario e contributivo.
Secondo la Corte, il diritto alla pensione di inabilita' nasce con la sola sussistenza del requisito medico-legale e di quello contributivo, pur non essendo ancora operativo. Per tale ragione, se la cancellazione o la rinuncia intervengono dopo la domanda, la decorrenza della pensione va fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tali condizioni si sono realizzate.
La Corte ha anche precisato che la rinuncia prevista dall'art. 2, comma 2, si riferisce soltanto ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi derivanti da attivita' di lavoro autonomo o subordinato. Tali compensi, se percepiti o avviati dopo la concessione della pensione, integrano una causa di incompatibilita' idonea a determinare la revoca della prestazione ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
Effetti del decesso dell'assicurato: Cass. n. 7783/1993
Con sentenza n. 7783 del 19 marzo-14 luglio 1993, le Sezioni Unite hanno affrontato il caso dell'assicurato che abbia maturato i requisiti per la pensione di inabilita' ma muoia prima della cancellazione dagli albi o elenchi, o prima della rinuncia ai trattamenti incompatibili.
La Corte ha chiarito che il decesso non impedisce ai superstiti, ricorrendone gli altri presupposti, di ottenere la pensione ai superstiti. La morte dell'assicurato, intervenuta durante l'iter amministrativo successivo alla domanda, comporta infatti per fatto naturale l'avveramento della condizione di cancellazione o rinuncia. Poiche' il diritto alla pensione di inabilita' era gia' sorto in capo all'assicurato, anche se non ancora operativo, i superstiti acquisiscono immediatamente il diritto alla pensione di riversibilita', commisurata al contenuto economico della pensione di inabilita'.
Revisione dei criteri applicativi
Sulla base di tali principi, la circolare rivede i criteri applicativi dell'art. 2 della legge n. 222/1984. Il diritto alla pensione di inabilita' deve ritenersi sussistente quando siano presenti il requisito sanitario e quello contributivo, mentre la concessione della prestazione resta subordinata al verificarsi delle condizioni di erogabilita'. L'accertamento del requisito contributivo, una volta effettuato, rimane fermo.
Per i superstiti dell'assicurato che abbia gia' maturato i requisiti di legge per la pensione di inabilita', il diritto alla prestazione indiretta va determinato sulla base di una anzianita' contributiva maggiorata del periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa e la data in cui questi avrebbe compiuto l'eta' pensionabile.
Ulteriore condizione per il pagamento: assenza di compensi da lavoro
La circolare precisa che le condizioni indicate dal comma 2 non esauriscono tutte le condizioni di erogabilita'. Non viene infatti considerata in tale comma l'eventuale percezione di compensi per attivita' lavorativa, che costituisce anch'essa una causa ostativa alla corresponsione della pensione di inabilita' in quanto la prestazione e' incompatibile con tali compensi ai sensi del comma 5 dell'art. 2.
Ne consegue che, al momento della concessione, l'interessato non deve percepire compensi per attivita' subordinata o autonoma. Una volta accertato il diritto alla pensione, la prestazione puo' essere concessa dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, o alla cancellazione dagli elenchi o dagli albi, solo a condizione che, a quella data, sia cessata ogni attivita' lavorativa.
Adempimenti istruttori e comunicazioni all'interessato
Quando siano accertati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione, ma non ancora quelli necessari per la sua erogazione, l'ente deve darne comunicazione all'interessato, indicando in modo puntuale quali condizioni debbano essere documentate per ottenere il pagamento.
L'assicurato va quindi invitato a produrre la documentazione richiesta secondo le modalita' previste dalla circolare n. 4396 O./82 del 10 aprile 1985. In relazione al requisito della non percezione di compensi per attivita' lavorativa, l'interessato deve attestare la cessazione della propria attivita' oppure dichiarare la data dalla quale cessera' tale attivita'.
Avvertenza sulla incompatibilita' successiva e revoca
La circolare raccomanda che, al momento della comunicazione dell'esistenza dei requisiti o comunque prima della messa in pagamento della pensione, venga richiamata l'attenzione dell'interessato sul fatto che la ripresa di un'attivita' lavorativa successiva alla decorrenza della prestazione determina la revoca della pensione, al pari delle altre cause di incompatibilita' previste dal comma 5 dell'art. 2.
Efficacia temporale delle nuove istruzioni
Le nuove modalita' applicative devono essere utilizzate per le domande di pensione di inabilita' pendenti e per quelle presentate in futuro.
Inoltre, su richiesta degli interessati, possono essere riesaminate le domande gia' respinte in base alle precedenti istruzioni, a condizione che non sia decorso il termine di decadenza per proporre azione giudiziaria e che non sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.
Punti principali
Premessa normativa e istruzioni precedenti
L'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1984 subordina la concessione della pensione di inabilita' alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, nonche' alla rinuncia ai trattamenti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Le istruzioni generali del 1984 avevano gia' interpretato tali condizioni come ostative al riconoscimento della prestazione, includendo anche la percezione di trattamenti retributivi.
Sentenza Cassazione n. 7782/1993
Le Sezioni Unite hanno stabilito che cancellazione dagli elenchi/albi e rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi non sono requisiti costitutivi negativi del diritto, ma sole condizioni di erogabilita' di un diritto gia' sorto con i requisiti sanitario e contributivo. Hanno inoltre precisato che, se la rinuncia o la cancellazione avvengono dopo la domanda, la decorrenza della pensione va fissata dal primo giorno del mese successivo a quello dell'atto di rinuncia o cancellazione. La rinuncia riguarda solo i trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non i compensi per lavoro autonomo o subordinato, che possono incidere come cause di incompatibilita' e comportare revoca.
Sentenza Cassazione n. 7783/1993
La Corte ha esaminato il caso dell'assicurato che muoia dopo aver maturato i requisiti per la pensione di inabilita', ma prima della cancellazione o della rinuncia. Ha chiarito che tale evento non impedisce ai superstiti di ottenere la pensione ai superstiti, poiche' la morte produce per fatto naturale l'avveramento della condizione di rinuncia o cancellazione. In tal caso, il diritto alla pensione di inabilita', gia' sorto in capo all'assicurato, si riflette immediatamente sugli aventi causa, con pensione di riversibilita' commisurata al contenuto economico della pensione di inabilita'.
Nuovi criteri applicativi dell'art. 2, comma 2
Alla luce di tali principi, la circolare afferma che il diritto alla pensione di inabilita' sussiste con i requisiti contributivo e sanitario, mentre la concreta concessione richiede il verificarsi delle condizioni di erogabilita'. Resta fermo l'accertamento contributivo gia' effettuato. Per i superstiti, la prestazione indiretta va calcolata considerando un'anzianita' contributiva aumentata del periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al decesso e la data in cui l'assicurato avrebbe raggiunto l'eta' pensionabile.
Ulteriore condizione: assenza di compensi da attivita' lavorativa
La circolare precisa che le condizioni del comma 2 non esauriscono tutte le condizioni per il pagamento della pensione. Occorre anche che, al momento della concessione, l'interessato non percepisca compensi per attivita' lavorativa subordinata o autonoma, perche' la pensione di inabilita' e' incompatibile con tali compensi ai sensi del comma 5 dell'art. 2. La pensione decorre quindi dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia o cancellazione, solo se a tale data sia cessata ogni attivita' lavorativa.
Verifiche, documentazione e comunicazioni all'interessato
Se risultano i requisiti sanitario e contributivo ma non quelli di erogabilita', l'ente deve comunicarlo all'interessato indicando quali condizioni debbano essere documentate per ottenere la corresponsione della pensione. L'assicurato deve essere invitato a produrre la documentazione secondo le modalita' richiamate dalla circolare n. 4396 O./82 del 10 aprile 1985. In particolare, per il controllo sulla non percezione di compensi da lavoro, l'interessato deve attestare la cessazione dell'attivita' oppure indicare la data in cui la cessera'.
Avvertenza sulla revoca per ripresa dell'attivita' lavorativa
Nella comunicazione di esistenza dei requisiti, o comunque prima del pagamento, va richiamato all'interessato che la ripresa di un'attivita' lavorativa successiva alla decorrenza della prestazione determina la revoca della pensione, al pari delle altre incompatibilita' previste dal comma 5 dell'art. 2.
Ambito temporale di applicazione e riesame delle domande
Le nuove istruzioni si applicano alle domande di pensione di inabilita' pendenti e a quelle di futura presentazione. Su richiesta degli interessati possono essere riesaminate anche le domande gia' respinte in base alle precedenti istruzioni, purche' non sia decorso il termine di decadenza per l'azione giudiziaria e non vi sia una sentenza negativa passata in giudicato.
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