Circolare numero 134 del 5-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare affronta il problema dell’inquadramento previdenziale delle imprese organizzate in gruppi, con particolare attenzione alle holding nate da scorporo di attività e alle società di servizi/distribuzione. Dopo aver descritto le caratteristiche tipiche dei gruppi industriali e delle società controllate, la circolare stabilisce criteri per mantenere alla capogruppo il settore e le caratteristiche contributive originarie e per inquadrare le società di servizi e commercializzazione nel settore delle imprese del gruppo, senza attribuire automaticamente natura manifatturiera. Viene inoltre precisato che, nei gruppi nati da aggregazioni tramite acquisto di pacchetti azionari, l’inquadramento va fatto in base all’attività concretamente svolta.
Criteri di inquadramento previdenziale delle imprese facenti parte di gruppi industriali
Criteri di inquadramento previdenziale delle imprese appartenenti a gruppi industriali
La circolare disciplina l’inquadramento previdenziale delle imprese organizzate in gruppo, con particolare riferimento alle strutture societarie nate da scorporo di attività e alle società di servizi o distribuzione collegate alla capogruppo. L’obiettivo è uniformare i criteri di classificazione valorizzando la reale interdipendenza funzionale tra le imprese del gruppo.
Contesto e fattispecie considerate
La circolare prende le mosse dal frequente problema dell’inquadramento settoriale di imprese riunite in gruppi, specie in ambito industriale, quando l’organizzazione centralizzata non consente livelli di efficienza adeguati. Per questo le imprese tendono a decentralizzare le attività in strutture giuridicamente autonome, dotate di patrimonio e bilancio separati, ma coordinate da un unico soggetto economico.
Vengono distinte due principali fattispecie:
- gruppi derivanti dallo scorporo di attività già facenti capo a un’unica impresa, con costituzione di nuove società controllate dalla holding;
- imprese del gruppo costituite per svolgere attività collaterali o di supporto, come progettazione, ricerca, organizzazione, marketing, informatica, consulenza tecnico-contabile e commercializzazione.
Gruppi derivanti da scorporo: ruolo della holding
Nel primo caso, la circolare descrive la holding come la società che possiede partecipazioni tali da consentirle il controllo delle altre società del gruppo. La società scorporante rimane come capogruppo e svolge funzioni di direzione, controllo, indirizzo politico-gestionale e coordinamento tecnico-amministrativo.
La capogruppo può inoltre:
- fornire supporti tecnici, produttivi, progettuali e di ricerca alle società controllate;
- gestire direttamente le risorse ritenute più critiche, cioè personale e mezzi finanziari, configurandosi come holding pura;
- mantenere, in alcuni casi, una o più attività operative proprie, assumendo quindi la veste di holding operativa.
Le società scorporate, in particolare quelle di servizi, distribuzione o commercializzazione, operano secondo le direttive della holding, spesso utilizzando gli stessi insediamenti produttivi e lo stesso personale della scorporante, con mobilità dei dipendenti tra le società e applicazione di un unico contratto collettivo.
Criterio di inquadramento per la capogruppo
La circolare afferma che, ai fini della classificazione previdenziale, occorre guardare soprattutto alla stretta connessione e interdipendenza funzionale tra l’attività della capogruppo e quella delle imprese controllate, che appaiono partecipi della medesima natura sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
Ne deriva che alla società capogruppo devono essere mantenuti, in ogni caso:
- il settore di inquadramento già attribuito;
- le caratteristiche contributive già in essere prima dell’operazione di scorporo.
Società di servizi e di distribuzione
La seconda fattispecie riguarda le società del gruppo dedicate ad attività di supporto o distribuzione, comprese quelle costituite in Italia da imprese estere per commercializzare esclusivamente i prodotti della casa madre.
Per tali società, la circolare precisa che l’inquadramento deve avvenire nel medesimo settore di attività in cui operano le imprese del gruppo, valorizzando la connessione complessiva tra le attività del gruppo e le finalità unitarie perseguite. Tuttavia, non si riconosce automaticamente la natura manifatturiera dell’attività.
Il riconoscimento della natura manifatturiera è possibile solo se l’impresa non si limita alla semplice distribuzione, ma svolge anche operazioni o interventi preliminari alla commercializzazione, complementari del processo produttivo o connessi allo stesso, come:
- installazione;
- montaggio;
- manutenzione del prodotto.
Requisiti caratterizzanti le società ricomprese nei criteri
Le società di servizi e distribuzione possono essere ricomprese nei criteri della circolare solo se presentano determinate caratteristiche, e cioè se:
- sono controllate dalla capogruppo o da altre imprese del gruppo, mediante il possesso della totalità o della maggioranza delle azioni o quote;
- svolgono la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
- distribuiscono e/o commercializzano esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando eventualmente assistenza tecnica e manutenzione;
- applicano, ove non ostino ragioni oggettive, lo stesso CCNL delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
- praticano, ove possibile, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
- conservano al personale eventualmente mobilitato l’anzianità e il trattamento economico-giuridico maturati nella società di provenienza.
Gruppi formati per aggregazione tramite acquisto di partecipazioni
La circolare distingue i gruppi derivanti dallo scorporo da quelli nati per aggregazione mediante acquisto di pacchetti azionari. In quest’ultimo caso, la capogruppo e le imprese aggregate devono essere inquadrate sulla base dell’attività concretamente espletata, senza applicare automaticamente il criterio della continuità con l’inquadramento originario della capogruppo.
Adempimenti delle sedi e gestione dei ricorsi
Le sedi periferiche sono invitate ad adeguarsi ai criteri indicati nella circolare per effettuare l’inquadramento delle società capogruppo e delle società di servizi e distribuzione.
Per i ricorsi già trasmessi alla Sede centrale relativi a tali aziende, è disposto che vengano restituiti alle sedi per il riesame dei provvedimenti adottati. Se i provvedimenti originari risultano modificabili, i ricorsi possono essere considerati superati e archiviati; in caso contrario, devono essere ritrasmessi alla Sede centrale per l’esame dell’organo competente.
Secondo i nuovi criteri devono essere definite anche le situazioni pendenti presso le sedi e devono essere abbandonati gli eventuali giudizi in corso.
Punti principali
Contesto e tipologie di gruppo considerate
La circolare segnala la crescente frequenza di problemi di inquadramento settoriale, ai fini previdenziali, per imprese riunite in gruppi industriali. Vengono considerate due situazioni: gruppi derivanti dallo scorporo di attività già facenti capo a un’unica impresa, con costituzione di nuove società controllate dalla holding; e imprese del gruppo costituite per svolgere attività collaterali o di supporto, come progettazione, ricerca, organizzazione, marketing, informatica, consulenza tecnico-contabile e commercializzazione.
Caratteristiche della holding e delle società scorporate
La holding è descritta come la società che possiede partecipazioni tali da consentirle il controllo delle altre società. La capogruppo mantiene funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, oltre a fornire supporti tecnici, produttivi e di ricerca; in genere gestisce anche le risorse più critiche, come personale e mezzi finanziari, pur potendo talvolta conservare anche attività operative proprie. Le società scorporate operano secondo le direttive della holding, spesso utilizzano gli stessi insediamenti produttivi e personale, applicano un unico contratto collettivo e svolgono attività coordinate e interdipendenti nell’ambito di una strategia unitaria.
Criterio di inquadramento per le società capogruppo
Per le società capogruppo nate da scorporo di attività, l’inquadramento previdenziale deve tener conto della stretta connessione funzionale tra l’attività della capogruppo e quella delle società controllate. Di conseguenza, alla capogruppo devono essere mantenuti in ogni caso il settore di inquadramento e le caratteristiche contributive già attribuiti prima dell’operazione di scorporo.
Società di servizi e di distribuzione
Le società di servizi e distribuzione, comprese quelle costituite in Italia da aziende straniere per la commercializzazione dei soli prodotti della casa madre, devono essere inquadrate nel medesimo settore di attività in cui operano le imprese del gruppo. Non è però automatico il riconoscimento della natura manifatturiera: tale riconoscimento è possibile solo se l’azienda non si limita alla distribuzione, ma compie operazioni o interventi preliminari alla commercializzazione che siano complementari del processo produttivo o ad esso connessi, inclusi installazione, montaggio e manutenzione.
Requisiti specifici per l’applicazione dei criteri
Per rientrare nei criteri della circolare, le società devono essere controllate dalla capogruppo o da altre imprese del gruppo, prestare attività esclusivamente a favore del gruppo, distribuire o commercializzare solo beni prodotti dalle imprese del gruppo, applicare ove possibile lo stesso CCNL delle altre imprese del gruppo, favorire la mobilità del personale e conservare ai lavoratori in mobilità anzianità e trattamento economico-giuridico maturati presso la società di provenienza.
Gruppi derivanti da acquisizione di pacchetti azionari
Nei gruppi di imprese nati dall’acquisto di partecipazioni azionarie, la capogruppo e le imprese aggregate devono essere inquadrate in base all’attività concretamente svolta, senza applicare automaticamente i criteri previsti per i gruppi derivanti da scorporo.
Effetti sui procedimenti pendenti e sui ricorsi
Le sedi periferiche sono invitate ad adeguarsi ai nuovi criteri per l’inquadramento delle società capogruppo e delle società di servizi e distribuzione. I ricorsi già inviati alla Sede centrale devono essere restituiti alle sedi per il riesame; se i provvedimenti originari risultano modificabili, i ricorsi possono considerarsi superati e archiviati, altrimenti devono essere rinviati alla Sede centrale per l’esame dell’organo competente. Le situazioni pendenti e i giudizi in corso devono essere definiti o abbandonati secondo i nuovi criteri.
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