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Circolare

Circolare numero 137 del 6-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 1994, i limiti di reddito familiare da utilizzare per la concessione, riduzione o cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. L’aggiornamento deriva dal tasso di inflazione programmato per il 1993, pari al 4,5%, con arrotondamento alle lire mille superiori. Sono richiamate le tabelle applicabili dal 1° gennaio 1994, distinte per composizione del nucleo, stato civile del beneficiario e presenza di soggetti totalmente inabili, nonché le definizioni dei soggetti equiparati a figli e genitori.

Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione dal 1° gennaio 1994

Aggiornamento dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione dal 1° gennaio 1994

La circolare dispone l’aggiornamento annuale dei limiti di reddito familiare da considerare per la concessione, riduzione o cessazione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione relative alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. L’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1994 ed è effettuato sulla base del tasso di inflazione programmato per il 1993, pari al 4,5%, con arrotondamento alle lire mille superiori.

Ambito di applicazione

Le nuove tabelle si applicano ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e, in particolare, ai lavoratori autonomi rientranti nelle categorie indicate e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. La circolare specifica che continuano ad applicarsi le normative proprie degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per tali soggetti.

Tabelle applicabili dal 1° gennaio 1994

L’allegato 1 contiene la tabella generale per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione per la generalità dei soggetti interessati. I limiti di reddito annuo variano in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e determinano la cessazione del trattamento quando superati. Sono inoltre previsti limiti specifici per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico.

L’allegato 2 disciplina i casi in cui il beneficiario sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile e percepisca assegni per figli ed equiparati minori. In tale ipotesi i limiti sono aumentati del 10% rispetto alla tabella ordinaria.

L’allegato 3 riguarda i nuclei familiari nei quali siano presenti persone totalmente inabili per le quali possano attribuirsi trattamenti di famiglia. In questo caso i limiti sono incrementati del 50%.

L’allegato 4 si riferisce ai soggetti che si trovano in una delle condizioni soggettive indicate per l’allegato 2 e, inoltre, ai nuclei in cui siano presenti persone totalmente inabili. Per tali fattispecie i limiti risultano incrementati del 60%.

Importi dei limiti di reddito

Per la tabella generale dell’allegato 1, i limiti annui oltre i quali cessano i trattamenti sono pari a 12.137.000 lire per un nucleo di 1 persona, 20.142.000 per 2 persone, 25.898.000 per 3, 30.930.000 per 4, 35.966.000 per 5, 40.761.000 per 6 e 45.556.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i corrispondenti valori sono 24.121.000, 31.012.000, 37.041.000, 43.071.000, 48.813.000 e 54.557.000 lire, secondo la composizione del nucleo.

Per l’allegato 2, i limiti aumentati del 10% sono pari a 13.350.000 lire per 1 persona, 22.159.000 per 2 persone, 28.487.000 per 3, 34.025.000 per 4, 39.560.000 per 5, 44.837.000 per 6 e 50.110.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i valori sono 26.533.000, 34.113.000, 40.745.000, 47.379.000, 53.695.000 e 60.011.000 lire.

Per l’allegato 3, i limiti aumentati del 50% sono pari a 18.202.000 lire per 1 persona, 30.211.000 per 2 persone, 38.843.000 per 3, 46.396.000 per 4, 53.945.000 per 5, 61.139.000 per 6 e 68.332.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i limiti sono 36.180.000, 46.517.000, 55.560.000, 64.606.000, 73.219.000 e 81.832.000 lire.

Per l’allegato 4, i limiti aumentati del 60% sono pari a 19.417.000 lire per 1 persona, 32.226.000 per 2 persone, 41.433.000 per 3, 49.488.000 per 4, 57.542.000 per 5, 65.216.000 per 6 e 72.886.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i limiti sono 38.592.000, 49.617.000, 59.266.000, 68.911.000, 78.099.000 e 87.287.000 lire.

Soggetti equiparati

La circolare precisa che, ai fini dell’applicazione delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato; sono esclusi nonni e bisnonni.

Diffusione della circolare

Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare presso le associazioni di categoria, i consulenti del lavoro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali, al fine di garantirne la conoscenza tra i lavoratori interessati e gli operatori del settore.

Punti principali

Aggiornamento annuale dei limiti di reddito

I limiti di reddito familiare per la concessione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo sono rivalutati ogni anno sulla base del tasso di inflazione programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per il 1993 il tasso d’inflazione programmato è stato fissato al 4,5%.

Ambito di applicazione delle nuove tabelle

Le tabelle aggiornate, riportate negli allegati da 1 a 4, si applicano dal 1° gennaio 1994 ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare. La circolare riguarda quindi i lavoratori autonomi indicati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente; caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata; armatori e proprietari armatori imbarcati) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Richiamo alla circolare n. 44 del 1994

Viene richiamata la circolare n. 44 dell’11 febbraio 1994, con la quale erano già stati comunicati gli importi dei limiti di reddito mensili validi per l’accertamento del carico dei beneficiari per l’anno 1994.

Tabella generale per nuclei ordinari

L’allegato 1 disciplina la cessazione o riduzione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione per la generalità dei soggetti interessati. I limiti annui oltre i quali cessano i trattamenti variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare: 12.137.000 lire per 1 persona, 20.142.000 per 2 persone, 25.898.000 per 3, 30.930.000 per 4, 35.966.000 per 5, 40.761.000 per 6 e 45.556.000 per 7 o più persone. Per la cessazione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i limiti corrispondenti sono 24.121.000 lire per 2 persone, 31.012.000 per 3, 37.041.000 per 4, 43.071.000 per 5, 48.813.000 per 6 e 54.557.000 per 7 o più persone.

Tabella per vedovi, divorziati, separati, celibi, nubili o abbandonati

L’allegato 2 si applica ai soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. I limiti sono maggiorati del 10%: 13.350.000 lire per 1 persona, 22.159.000 per 2 persone, 28.487.000 per 3, 34.025.000 per 4, 39.560.000 per 5, 44.837.000 per 6 e 50.110.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i limiti sono pari a 26.533.000 lire per 2 persone, 34.113.000 per 3, 40.745.000 per 4, 47.379.000 per 5, 53.695.000 per 6 e 60.011.000 per 7 o più persone.

Tabella per nuclei con persone totalmente inabili

L’allegato 3 riguarda i nuclei in cui siano comprese persone, per le quali possano attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. In questo caso i limiti sono incrementati del 50%: 18.202.000 lire per 1 persona, 30.211.000 per 2 persone, 38.843.000 per 3, 46.396.000 per 4, 53.945.000 per 5, 61.139.000 per 6 e 68.332.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni per il primo figlio e per i genitori a carico, i limiti corrispondenti sono 36.180.000 lire per 2 persone, 46.517.000 per 3, 55.560.000 per 4, 64.606.000 per 5, 73.219.000 per 6 e 81.832.000 per 7 o più persone.

Tabella combinata per alcune condizioni soggettive e presenza di inabili

L’allegato 4 si applica ai soggetti che percepiscono assegni per figli ed equiparati minori e che siano vedovi, divorziati, separati legalmente, celibi, nubili o abbandonati, nonché ai nuclei in cui siano comprese persone totalmente inabili. I limiti risultano aumentati del 60%: 19.417.000 lire per 1 persona, 32.226.000 per 2 persone, 41.433.000 per 3, 49.488.000 per 4, 57.542.000 per 5, 65.216.000 per 6 e 72.886.000 per 7 o più persone. Per la cessazione degli assegni relativi al primo figlio e ai genitori a carico, i limiti sono 38.592.000 lire per 2 persone, 49.617.000 per 3, 59.266.000 per 4, 68.911.000 per 5, 78.099.000 per 6 e 87.287.000 per 7 o più persone.

Definizione di figli e genitori equiparati

Ai fini delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge. Restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.

Indicazioni organizzative

Le sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali il contenuto della circolare.

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