Circolare numero 127 del 17-12-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Associazione Pensionati Italiani (A.P.I.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, indicando soggetti ammessi, modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, regole sulla revoca, misura del contributo e rapporti finanziari. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e vengono istituiti i conti dedicati.
Convenzione INPS-A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati e istruzioni contabili
Convenzione INPS-A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione tra INPS e Associazione Pensionati Italiani (A.P.I.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Il documento chiarisce chi può aderire, come deve essere rilasciata la delega, quando essa decorre, come opera la revoca, quale sia la misura del contributo e come vadano gestiti i rapporti finanziari e contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’articolo 1 della convenzione richiama espressamente l’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Possono chiedere la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
La circolare precisa che la disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma fa riferimento esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’articolo 2 stabilisce che la delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto. Nel testo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve:
- essere sottoscritta dal titolare della pensione;
- essere controfirmata dal responsabile locale A.P.I.;
- essere presentata da soggetti i cui nominativi siano stati comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS, da parte della sede locale o degli uffici centrali A.P.I.
Decorrenza delle deleghe
Per le deleghe già rilasciate da pensionati in essere, presentate alla struttura territoriale INPS competente, e per le revoche, l’efficacia decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione.
La documentazione deve essere corredata da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dall’INPS all’A.P.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco e la copia della delega costituiscono prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e pluralità di deleghe
La circolare conferma che, se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è considerata valida ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS. Fanno eccezione le ipotesi in cui la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente: in tal caso prevale la delega più recente.
È inoltre escluso che la nuova delega valga come revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca produce effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse. La circolare specifica che i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e l’A.P.I.
Responsabilità e gestione delle controversie
L’articolo 10 della convenzione prevede l’esonero dell’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, l’A.P.I. si obbliga a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie.
Rapporti a livello locale
A livello territoriale, i rapporti con le strutture periferiche A.P.I. sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza. I rappresentanti dell’A.P.I. devono fare riferimento a tale figura per la soluzione delle problematiche operative.
Le questioni non risolte in sede locale devono essere sottoposte all’esame della Direzione Generale e della struttura nazionale A.P.I.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS C8. Per la contabilizzazione delle trattenute sono istituiti due conti:
- GPA 25/224, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/224, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/224 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2010. La circolare richiama infine l’allegato n. 2 per la descrizione dei conti istituiti.
Punti principali
Convenzione e finalità
In data 17 settembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e A.P.I., approvata con determinazione n. 139 del 6 agosto 2009, per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati mediante trattenuta sulla pensione. La circolare ne illustra i contenuti operativi e rinvia al testo convenzionale allegato.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiamata si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, che contiene l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale A.P.I. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalle sedi locali o dagli uffici centrali A.P.I.
Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione
Le deleghe presentate alla struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, così come le revoche, producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS all’A.P.I. con timbro e firma per ricevuta. Elenco e copia della delega valgono, in caso di contestazione, come prova dell’avvenuta presentazione.
Revoca e deleghe plurime
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo del FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione. Gli adempimenti relativi sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e l’A.P.I.
Esenzione da responsabilità e gestione delle controversie
Con l’articolo 10 della convenzione l’A.P.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità per i rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’A.P.I. si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Rapporti a livello locale
I rapporti con le strutture periferiche A.P.I. sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, a cui i rappresentanti dell’associazione devono rivolgersi per risolvere le problematiche operative. Le questioni non risolvibili in sede locale devono essere portate a livello centrale per l’esame congiunto della Direzione Generale e della struttura nazionale A.P.I.
Codice INPS e istruzioni contabili
È attribuito il codice INPS C8. Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni per conto A.P.I. sono istituiti due conti: GPA 25/224 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA 27/224 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/224 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2010. I conti sono riportati nell’allegato n. 2.
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