Circolare numero 126 del 16-12-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce linee di indirizzo operative per l’attività ispettiva in agricoltura, con l’obiettivo di contrastare lavoro nero, rapporti fittizi e indebite prestazioni previdenziali. Chiarisce quando è possibile disconoscere rapporti di lavoro, come valutare l’eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale, i casi di diverso inquadramento rispetto al settore agricolo e il trattamento di particolari attività svolte da imprese e cooperative. Indica inoltre regole per lo scambio di manodopera, per la redazione e gestione dei verbali ispettivi, per la selezione delle aziende da verificare e per diffide e denunce penali.
Vigilanza in agricoltura contro falsi rapporti di lavoro e lavoro nero
Attività di vigilanza in agricoltura per il contrasto del lavoro nero e dei falsi rapporti di lavoro
La circolare fornisce linee di indirizzo e indicazioni operative per l’attività di vigilanza in agricoltura, con l’obiettivo di contrastare i rapporti di lavoro fittizi, l’uso irregolare di manodopera e il lavoro nero. L’Istituto richiama principi già affermati in precedenti circolari e chiarisce i criteri che devono guidare gli ispettori nella valutazione dei rapporti di lavoro, nella qualificazione delle imprese e nella gestione degli accertamenti.
Premessa e criteri generali di vigilanza
L’INPS sottolinea che l’attività ispettiva deve essere orientata alla difesa delle ragioni dell’Istituto e alla prevenzione di indebite prestazioni previdenziali. Viene ribadito il principio, già espresso nella circolare n. 85 del 12 settembre 2008, secondo cui l’annullamento di un rapporto di lavoro richiede la certezza dell’assenza di prestazioni lavorative.
La circolare conferma la validità delle linee di indirizzo della circolare n. 27 del 25 febbraio 2009, paragrafo 5, punto 1.a), e richiama la necessità di motivazioni puntuali, sia in fatto sia in diritto, specialmente nei casi di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricoli.
Eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale
Un primo tema riguarda la possibile incongruità tra il fabbisogno di manodopera dell’azienda e le giornate di lavoro denunciate. La circolare osserva che l’abrogazione dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 375/1993, disposta dall’art. 9-ter, comma 3, della legge n. 608/1996, ha reso non automatico il disconoscimento delle prestazioni lavorative in caso di sproporzione tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Il fabbisogno calcolato resta quindi uno strumento di accertamento solo se:
- è determinato secondo l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 375/1993 e la relativa procedura;
- non deriva da una mera applicazione matematica delle tabelle ettaro-colturali o da valutazioni presuntive;
- consente di stabilire una relazione stretta e non generica tra l’incongruità riscontrata e i lavoratori per i quali si disconoscono le prestazioni.
La circolare evidenzia che gli accertamenti induttivi risultano difficilmente sostenibili, soprattutto se riferiti al singolo rapporto di lavoro. L’eventuale annullamento deve quindi essere motivato con riferimento agli elementi essenziali del rapporto ex art. 2094 c.c. e deve tener conto della peculiare struttura organizzativa della singola azienda.
Diverso inquadramento dell’azienda dal settore agricolo ad altro settore
La circolare affronta il caso in cui l’azienda, pur formalmente iscritta in agricoltura, debba essere ricondotta a un diverso settore previdenziale. In tali ipotesi è necessaria una prova certa e circostanziata della diversa attività effettivamente svolta.
Non è sufficiente una motivazione generica del tipo "l’azienda non svolge attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.". Occorre invece descrivere, in modo puntuale, l’attività concretamente esercitata e la sua natura diversa da quella agricola. Ciò vale anche per l’eventuale retrodatazione della decorrenza del diverso inquadramento, tenendo conto del messaggio n. 016636 del 22 luglio 2008, che richiama il principio per cui l’omessa comunicazione delle variazioni dell’attività aziendale è equiparabile alle inesatte dichiarazioni ai fini della decorrenza dell’inquadramento.
Un verbale ispettivo che annulli rapporti di lavoro agricoli per diverso inquadramento aziendale è ritenuto più solido in contenzioso se contiene una descrizione dettagliata dell’attività effettivamente svolta, capace di evidenziare non il semplice mancato esercizio dell’attività agricola, ma la positiva esistenza di una diversa attività imprenditoriale.
Attività connesse, imprese non agricole e cooperative
La circolare dedica un’ampia parte alle aziende e cooperative che assumono lavoratori addetti a particolari attività, richiamando il quadro normativo introdotto dai d.lgs. 18 maggio 2001, nn. 226, 227 e 228, attuativi della legge n. 57/2001.
Attività connesse dell’imprenditore agricolo
Viene ribadito che molte attività possono essere ricondotte alle attività connesse di servizi, cioè prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese da un imprenditore agricolo a favore di terzi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
Ai fini del riconoscimento della connessione devono essere verificati requisiti oggettivi e soggettivi. In particolare:
- l’utilizzo prevalente deve riguardare attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale;
- per "risorse" si intende l’intera realtà aziendale, comprese attrezzature, impianti, strutture e manodopera ordinariamente occupata;
- la normalità va verificata in termini di compatibilità funzionale, abitualità e utilizzo stabile e sistematico;
- la prevalenza va intesa come impiego delle risorse per oltre il 50% del tempo nell’attività interna rispetto all’attività connessa verso terzi.
La circolare precisa che non esiste un divieto assoluto di impiegare la manodopera agricola anche nelle attività connesse; occorre però evitare un’inversione tra attività agricola principale e attività connessa. Se i requisiti sono presenti, gli operai addetti alle attività connesse mantengono la qualifica agricola e il datore di lavoro adempie agli obblighi contributivi e assicurativi come se la prestazione fosse resa nell’ambito dell’attività agricola principale. Il rapporto può essere formalizzato anche tramite contratto di appalto, se compatibile con la natura del servizio.
Lavoratori agricoli dipendenti da imprese non agricole
La circolare chiarisce che la modifica dell’art. 2135 c.c. non ha inciso sull’art. 6 della legge n. 92/1979, come modificato dal d.lgs. n. 173/1998. Quest’ultimo individua alcune categorie di operai che, agli effetti previdenziali e assicurativi, sono considerati lavoratori agricoli dipendenti anche se assunti da imprese non agricole.
Sono richiamate, tra le altre, le ipotesi di lavoratori assunti da:
- amministrazioni pubbliche o imprese appaltatrici/concessionarie per lavori di forestazione;
- consorzi di irrigazione, miglioramento fondiario, bonifica, sistemazione montana e rimboschimento per specifiche attività;
- imprese dedite alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole per raccolta di prodotti agricoli e per cernita, pulitura e imballaggio di prodotti ortofrutticoli connessi alla raccolta;
- imprese che svolgono lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, imboschimento e creazione/manutenzione di aree a verde.
La ratio della norma è quella di valorizzare la natura oggettiva dell’attività svolta dal lavoratore, anche in deroga al principio generale secondo cui l’inquadramento segue la natura dell’impresa datrice di lavoro. La circolare evidenzia che la norma qualifica come agricoli i lavoratori, non l’azienda.
Imprese non agricole che operano nel settore dei servizi all’agricoltura
La circolare distingue le imprese non agricole che, nell’ambito dei servizi all’agricoltura, operano tramite appalto o come contoterzisti/agromeccanici. Quando l’attività è svolta fuori dai limiti dell’art. 2135 c.c., l’impresa è inquadrabile in settori diversi dall’agricoltura ai fini previdenziali.
In tali casi occorre verificare la genuinità dell’appalto, che deve essere sostenuto da un’effettiva struttura imprenditoriale. L’ispettore non può basarsi solo su indicazioni generali, ma deve valutare il caso concreto. La circolare richiama anche la risposta ad interpello n. 77 del 22 ottobre 2009 della Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero del lavoro.
Resta fermo che i lavoratori addetti alle attività rientranti nella legge n. 92/1979, come modificata dal d.lgs. n. 173/1998, sono assicurati nel settore della contribuzione agricola unificata con iscrizione negli elenchi nominativi, mentre gli altri lavoratori e i titolari dell’impresa restano inquadrati secondo la natura dell’attività esercitata, generalmente nel terziario.
Ipotesi di somministrazione irregolare e cooperative
La circolare segnala un’ipotesi critica quando un’impresa, pur formalmente titolare di codice IVA e/o iscrizione alla C.C.I.A.A., assuma personale solo per distaccarlo successivamente a favore di terzi, anche soci nel caso di cooperativa. In tali casi si configura una somministrazione irregolare di manodopera, per difetto di interesse dell’impresa distaccante, con richiamo alla risposta ad interpello n. 15 del 2007.
Diversa è la posizione delle cooperative già inquadrate in agricoltura ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, quando la fornitura di manodopera ai soci si inserisca in una più ampia attività di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. In tal caso, la fornitura non è assimilabile al distacco esclusivo di personale. La circolare precisa anche che il semplice conferimento dei prodotti da parte dei soci alle cooperative di cui alla legge n. 240/1984 non rientra in tale concetto.
Scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli
La circolare richiama l’art. 2139 c.c., secondo cui tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi. I piccoli imprenditori agricoli sono individuati, ai sensi dell’art. 2083 c.c., nei coltivatori diretti, cioè coloro che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.
Per gli usi occorre fare riferimento alle raccolte depositate presso le locali CCIAA. Lo scambio di manodopera può ritenersi legittimo solo se:
- interviene tra soggetti che hanno entrambi la qualifica di coltivatore diretto;
- prestano attività il coltivatore diretto e, se iscritti alla gestione previdenziale, i componenti del nucleo familiare;
- non vi è remunerazione o corrispettivo in denaro o natura tra le parti;
- non si effettua un calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione riguarda esclusivamente attività rientranti nell’attività agricola, principale o connessa.
Verificata l’iscrizione nel nucleo del coltivatore diretto, il personale ispettivo è in grado di distinguere tra i lavoratori presenti in azienda quelli che vi operano legittimamente in forza dell’art. 2139 c.c.
Attività successive all’accertamento ispettivo e gestione dei verbali
La circolare raccomanda, in fase ispettiva, di acquisire anche a campione le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti delle aziende controllate. Tutti gli elementi accertati devono essere riportati nel verbale, mentre le relazioni riservate vanno limitate ai soli casi strettamente necessari.
Redazione e chiusura del verbale di accertamento
Se l’azienda ha più posizioni aziendali, l’ispettore deve redigere un verbale distinto per ciascuna posizione. Inoltre deve:
- numerare ed elencare tutti gli allegati al verbale ispettivo, comprese dichiarazioni, fatture e relazioni riservate;
- consegnare il fascicolo completo all’ufficio ispettivo della sede territoriale in cui ha operato;
- far firmare l’elenco degli allegati al ricevente per presa visione.
Gestione amministrativa del verbale
Se le posizioni aziendali sono distribuite in sedi territoriali diverse, l’unità di processo competente deve trasmettere il verbale alle sedi interessate, precisando che la documentazione resta custodita presso la sede dell’attività ispettiva. Copia dei verbali deve essere inviata anche alla Direzione regionale competente.
Quando dall’accertamento emergano profili di reato e si renda necessaria una denuncia all’Autorità giudiziaria, le unità di processo devono estrarre dai sistemi informatici tutte le informazioni relative ai lavoratori per i quali è stato disconosciuto il rapporto e alle prestazioni erogate negli anni oggetto di accertamento. Tali dati devono essere inseriti nel fascicolo e tenuti a disposizione dell’ufficio vigilanza.
In caso di richieste della Guardia di Finanza o della Procura della Repubblica, l’estrazione di ulteriori informazioni rispetto a quelle presenti nel fascicolo compete alle unità di processo. Se l’azienda propone ricorso amministrativo, l’unità di processo deve predisporre la relazione istruttoria con tutti gli allegati utili, tenendo conto anche della relazione riservata degli ispettori, se esistente. In caso di contenzioso giudiziario, l’avvocato incaricato deve esaminare il fascicolo ispettivo completo per individuare la documentazione rilevante per la difesa dell’Istituto.
Criteri di selezione delle aziende da sottoporre a verifica
La circolare individua criteri di priorità per la selezione delle aziende agricole ex art. 2135 c.c. e dei soggetti di cui all’art. 6 della legge n. 92/1979. Le situazioni considerate più a rischio sono:
- evasione totale dei contributi, tramite occultamento dell’esistenza dell’azienda o utilizzo di lavoro nero, con individuazione anche attraverso incrocio di banche dati di altri enti;
- denuncia di rapporti fittizi di lavoro, soprattutto per soggetti già coinvolti in simili truffe o per aziende e consulenti già noti per tali condotte;
- verifiche sulle denunce aziendali in fase di iscrizione, in particolare quando il fabbisogno di manodopera dichiarato è significativamente superiore a quello presunto o quando viene compilato solo il quadro P del modello di denuncia aziendale;
- morosità continuative, da monitorare con priorità soprattutto se i dipendenti beneficiano di prestazioni di disoccupazione.
Per le morosità la circolare precisa che, dal 2009, i controlli sono effettuati in via amministrativa mediante avviso bonario e successiva iscrizione a ruolo in tempi brevi, secondo un calendario centrale.
Diffide e denunce penali
La diffida per omesso versamento delle quote a carico dei lavoratori, prevista dall’art. 2 della legge n. 638/1983 come modificato dalla legge n. 296/2006, è gestita centralmente sulla base del calendario di gestione del credito richiamato dal messaggio n. 6965 del 27 marzo 2009. La circolare richiama inoltre le istruzioni già fornite con la circolare n. 103/2007 e con i messaggi n. 6199/2009, n. 8538/2009, n. 12166/2009 e n. 15230/2009.
La denuncia penale all’Autorità giudiziaria viene inoltrata dalle sedi alle rispettive Procure decorso il termine di 90 giorni dalla diffida. Di conseguenza, in fase ispettiva non devono essere elevate diffide per omesso versamento delle quote a carico dei lavoratori, salvo che non siano ancora state attivate le azioni amministrative di recupero crediti.
Punti principali
Principio generale e premessa ispettiva
L’INPS ribadisce l’impegno nel contrasto delle irregolarità in agricoltura e richiama il principio secondo cui l’annullamento di rapporti di lavoro richiede la certezza dell’assenza di prestazioni lavorative. Le attività ispettive devono quindi essere motivate in modo puntuale, valorizzando l’esperienza maturata e le linee di indirizzo già richiamate in precedenti circolari.
Eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale
Il disconoscimento delle prestazioni non può essere automatico sulla sola base della sproporzione tra fabbisogno e giornate denunciate. Il fabbisogno resta uno strumento di accertamento solo se calcolato secondo la procedura normativa e se vi è una relazione stretta tra incongruità e singoli lavoratori interessati; ogni annullamento deve essere motivato in fatto e in diritto.
Diverso inquadramento dell’azienda fuori dal settore agricolo
Per spostare un’azienda dall’agricoltura ad altro settore occorre una prova certa e circostanziata della diversa attività realmente svolta. Non è sufficiente una motivazione generica sul mancato esercizio di attività agricola: occorre descrivere il fatto positivo della diversa natura dell’impresa e, se necessario, la decorrenza del diverso inquadramento.
Attività connesse, imprese non agricole e cooperative
La circolare distingue le attività connesse svolte da imprenditori agricoli dalle attività di imprese non agricole che prestano servizi all’agricoltura o svolgono attività rientranti nell’art. 6 della legge n. 92/1979. Vengono precisati i requisiti oggettivi e soggettivi della connessione, il criterio del core-business, la prevalenza delle risorse utilizzate, il trattamento contributivo dei lavoratori addetti a determinate attività e i casi di appalto genuino o di somministrazione irregolare.
Scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli
È richiamato l’art. 2139 c.c. sullo scambio di mano d’opera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli. Per essere legittimo, lo scambio deve avvenire tra coltivatori diretti, senza corrispettivi in denaro o natura, senza un calcolo di equivalenza e limitatamente ad attività agricole, principali o connesse, secondo gli usi locali.
Adempimenti successivi all’accertamento ispettivo
Si raccomanda di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori e di riportare nel verbale tutti gli elementi accertati, limitando le relazioni riservate ai soli casi necessari. Sono poi indicati criteri operativi per la redazione dei verbali, la numerazione degli allegati, la trasmissione alle sedi competenti, la gestione dei fascicoli e l’utilizzo della documentazione in caso di ricorso amministrativo, giudiziario o denuncia penale.
Criteri di selezione delle aziende da verificare
La circolare individua alcune situazioni prioritarie di irregolarità da sottoporre a controllo: evasione totale, lavoro nero, rapporti fittizi, incongruenze nelle denunce di iscrizione, aziende senza terra e morosità continuativa. Per le morosità viene precisato che dal 2009 i controlli sono gestiti sistematicamente in via amministrativa con avviso bonario e iscrizione a ruolo.
Diffide e denunce penali
La diffida per omesso versamento delle quote a carico dei lavoratori è gestita centralmente secondo un calendario prestabilito; la denuncia penale segue dopo 90 giorni dalla diffida. In fase ispettiva non devono quindi essere elevate diffide, salvo che non siano ancora state avviate le azioni amministrative di recupero crediti.
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