Circolare numero 123 del 11-12-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, sul trattamento fiscale e contributivo delle stock option. Viene chiarita l’abrogazione del previgente regime fiscale agevolato e l’introduzione dell’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option, applicabile alle azioni assegnate dal 25 giugno 2008. La circolare fornisce inoltre indicazioni dettagliate sul regime contributivo per le assegnazioni anteriori a tale data, distinguendo le diverse finestre temporali e i relativi requisiti, nonché le modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive difformi.
Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option
Modifica del regime fiscale e contributivo delle stock option
La circolare esamina le conseguenze del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sul trattamento fiscale e previdenziale delle stock option. L’intervento normativo elimina il previgente regime fiscale di favore e, al contempo, introduce una specifica esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.
Quadro normativo generale
L’art. 82, comma 23, del D.L. 112/2008 abroga la lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR. In precedenza tale disposizione consentiva, al ricorrere di condizioni specifiche, di escludere dal reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Con l’abrogazione, tale differenza torna sempre imponibile ai fini IRPEF.
In parallelo, il comma 24-bis del medesimo art. 82 aggiunge all’art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 797/1955 una nuova ipotesi di esclusione dalla base imponibile contributiva: i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option. La circolare evidenzia che si tratta di una deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, dettata da ragioni di politica previdenziale.
Ambito di applicazione del nuovo regime contributivo
La nuova esenzione contributiva opera per le azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008. Rileva la data di assegnazione delle azioni, che coincide con quella di esercizio dell’opzione, anche se la consegna o l’emissione materiale del titolo avviene successivamente.
La disciplina si applica anche ai piani già deliberati prima del 25 giugno 2008, purché le azioni siano assegnate da tale data in avanti. La norma non richiede condizioni ulteriori per l’esclusione contributiva: la differenza tra valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione e prezzo pagato dal dipendente è esclusa integralmente dalla base imponibile contributiva.
La circolare precisa inoltre che, per le stock option in senso tecnico, il regime di esenzione si estende anche a piani azionari non generalizzati che prevedano assegnazioni gratuite subordinatamente a determinate condizioni, come termine per l’esercizio dell’opzione, livelli di performance aziendale o permanenza del rapporto di lavoro al momento dell’esercizio.
Regime applicabile alle assegnazioni anteriori al 25 giugno 2008
Per le assegnazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del D.L. 112/2008 la circolare ricostruisce l’evoluzione normativa e chiarisce la disciplina contributiva applicabile nei diversi periodi.
Assegnazioni dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006
Per le azioni assegnate in questo arco temporale si applica l’art. 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR come modificato dal D.L. 223/2006. L’agevolazione resta subordinata sia alle condizioni originarie sia a due ulteriori requisiti:
- possesso delle azioni per almeno 5 anni, senza possibilità di dismissione nel periodo;
- valore delle azioni acquistate non superiore alla retribuzione lorda annua percepita dal dipendente nel periodo d’imposta precedente.
Se tali condizioni non sono rispettate, la differenza tra valore delle azioni e prezzo pagato concorre integralmente al reddito imponibile. Ai fini contributivi, il reddito derivante da tale disciplina rileva solo per le assegnazioni effettuate in esecuzione di piani deliberati dopo il 4 luglio 2006, e solo per le anzianità maturate dal 5 luglio 2006 in poi. Per i piani deliberati prima del 5 luglio 2006, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Assegnazioni dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008
Per le assegnazioni effettuate in questo periodo si applica il testo dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis), come modificato dalla L. 286/2006 di conversione del D.L. 262/2006. Le condizioni richieste sono:
- esercizio dell’opzione non prima di 3 anni dalla sua attribuzione;
- quotazione della società su mercati regolamentati al momento dell’esercizio;
- mantenimento per almeno 5 anni successivi all’esercizio di un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra valore delle azioni all’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente.
La circolare precisa che il reddito derivante dalla nuova formulazione dell’art. 51, comma 2, rileva anche ai fini contributivi, ma limitatamente alle anzianità maturate dal 5 luglio 2006. Per i piani deliberati prima del 5 luglio 2006, anche se le opzioni sono esercitate tra il 3 ottobre 2006 e il 24 giugno 2008, continua ad applicarsi il testo previgente del TUIR.
Regolarizzazioni e modalità operative
Le aziende che abbiano assolto gli obblighi contributivi in modo non conforme alle indicazioni della circolare possono regolarizzare la propria posizione mediante la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V. Se dalla regolarizzazione emerge un debito, essa può essere effettuata senza oneri aggiuntivi fino al 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Il maggior imponibile assoggettato a contribuzione, relativo alle assegnazioni di azioni effettuate tra il 5 luglio 2006 e il 24 giugno 2008, ha rilievo pensionistico soltanto per le anzianità maturate dal 5 luglio 2006 in poi e deve essere esposto separatamente nelle denunce individuali, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
Schema riepilogativo dei regimi
La circolare chiude con una tabella che sintetizza i diversi regimi applicabili:
- piani deliberati prima del 5 luglio 2006, con azioni assegnate fino al 24 giugno 2008: applicazione del testo previgente dell’art. 51, comma 2, lett. g-bis), del TUIR;
- piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006, con assegnazioni entro il 2 ottobre 2006: applicazione della disciplina modificata dal D.L. 223/2006, con i requisiti aggiuntivi di possesso quinquennale e limite di valore;
- piani deliberati dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006, con assegnazioni dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008: applicazione della disciplina modificata dalla L. 286/2006, con le nuove condizioni di esercizio, quotazione e mantenimento;
- piani deliberati dal 3 ottobre 2006 al 24 giugno 2008, con assegnazioni nello stesso periodo: medesima disciplina della L. 286/2006;
- azioni assegnate dal 25 giugno 2008, indipendentemente dalla data di delibera del piano: esenzione contributiva totale ex art. 82, comma 24-bis, L. 133/2008.
La tabella evidenzia inoltre che, per la disciplina di cui al D.L. 223/2006, il reddito rileva ai fini del calcolo delle prestazioni soltanto per le anzianità maturate successivamente al 5 luglio 2006.
Punti principali
Abolizione del regime fiscale agevolato
È abrogata la lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, che prevedeva la non imponibilità della differenza tra valore delle azioni e prezzo pagato dal dipendente, entro determinate condizioni. Dal 25 giugno 2008 tale differenza concorre sempre a formare reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF.
Nuovo regime contributivo dal 25 giugno 2008
L’art. 82, comma 24-bis, del D.L. 112/2008 introduce l’esclusione dalla base imponibile contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option. L’esenzione è totale e non è subordinata ad alcuna condizione; si applica alle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, indipendentemente dalla data di deliberazione del piano.
Decorrenza e criterio di applicazione
Il discrimine per l’applicazione della nuova disciplina è la data di assegnazione delle azioni, coincidente con l’esercizio dell’opzione, anche se la materiale emissione o consegna avviene successivamente. Il nuovo regime si applica anche ai piani già deliberati, purché le azioni siano assegnate dal 25 giugno 2008.
Regole per assegnazioni anteriori al 25 giugno 2008
Per le assegnazioni effettuate tra il 5 luglio 2006 e il 24 giugno 2008 continuano ad applicarsi i regimi previgenti, con distinzione tra piani deliberati prima del 5 luglio 2006 e piani deliberati dal 5 luglio 2006 in poi. La circolare chiarisce le condizioni da rispettare per conservare l’esenzione contributiva nelle diverse fasi normative.
Regolarizzazione e adempimenti
Le aziende che hanno versato contributi in modo difforme possono regolarizzare la posizione con la procedura DM10/V. Se emerge un debito, la regolarizzazione può avvenire senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Il maggior imponibile relativo alle assegnazioni dal 5 luglio 2006 al 24 giugno 2008 deve essere evidenziato separatamente nelle denunce individuali secondo modalità che saranno comunicate.
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