Circolare numero 128 del 17-12-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Rappresentanze Sindacali di Base (RdB) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, richiamando i soggetti che possono delegare, le modalità di rilascio e di decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo e i rapporti finanziari. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l'istituzione di specifici conti e le indicazioni sui rapporti a livello locale e sulle responsabilità tra INPS e RdB.
Convenzione INPS-RdB per la riscossione dei contributi sindacali dei pensionati e relative istruzioni contabili
Convenzione INPS-RdB per la riscossione dei contributi sindacali dei pensionati e istruzioni contabili
La circolare disciplina l'applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Rappresentanze Sindacali di Base (RdB) per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione, la decorrenza degli effetti, la disciplina delle revoche e le regole per il calcolo del contributo, oltre alle istruzioni contabili e ai rapporti organizzativi tra INPS e RdB.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione, sottoscritta il 10 settembre 2009 e approvata con determinazione n. 140 del 6 agosto 2009, riguarda la riscossione dei contributi associativi dei pensionati iscritti alla RdB. Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS.
Resta esclusa l'applicazione dell'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485 nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma si riferisce soltanto alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall'Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il documento deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della RdB.
Per consentire la presentazione delle deleghe, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della RdB abilitati alla firma e alla consegna all'INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali della RdB.
Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione
Le deleghe già rilasciate da persone titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. La medesima regola si applica alle revoche.
Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, controfirmato dal responsabile o dall'incaricato abilitato. Una copia viene restituita dalla sede INPS alla RdB con timbro e firma per ricevuta. L'elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell'avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e concorso di più deleghe
Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. In tale ipotesi, prevale la delega presentata successivamente.
La circolare precisa che il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Quando l'INPS riceve direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca della delega per la trattenuta sindacale, la struttura periferica acquisisce la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, responsabilità e rapporti locali
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e la RdB.
Con l'art. 10 della convenzione, la RdB esonera l'INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la RdB si obbliga a ristorare l'Istituto di ogni eventuale effetto negativo conseguente.
A livello locale, i rapporti con le strutture periferiche della RdB sono affidati al Responsabile dei rapporti con l'utenza, cui i rappresentanti dell'organizzazione devono fare riferimento per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede locale devono essere sottoposte alla Direzione Generale e alla struttura nazionale della RdB.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS C6. Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti due conti:
- GPA 25/222, per l'imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA 27/222, per l'imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/222 deve essere movimentato a partire dall'esercizio 2010. I rapporti finanziari con la RdB sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e finalità
In data 10 settembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e RdB, approvata con determinazione n. 140 del 6 agosto 2009, per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati mediante trattenuta sulla pensione. La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per l'attuazione della convenzione.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS. È esclusa l'applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall'Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Essa deve essere firmata dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della RdB. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalle sedi locali o dagli uffici centrali RdB.
Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione
Le deleghe già rilasciate da soggetti titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS alla RdB con timbro e firma per ricevuta. L'elenco, insieme alla copia della delega, vale come prova dell'avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e concorso di più deleghe
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, conta la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente, nel qual caso prevale la delega presentata successivamente. È escluso che la nuova delega valga come revoca implicita della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato alla struttura periferica INPS ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione. Gli adempimenti relativi sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale INPS e la RdB.
Responsabilità e rapporti locali
Con l'articolo 10 della convenzione, la RdB esonera l'INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la RdB si impegna a ristorare l'INPS di eventuali effetti negativi. I rapporti a livello locale sono affidati al Responsabile dei rapporti con l'utenza; le questioni non risolte localmente devono essere portate a livello centrale.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è C6. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/222, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso, e GPA 27/222, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. Il conto GPA 27/222 deve essere movimentato a partire dall'esercizio 2010.
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