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Circolare

Circolare numero 124 del 11-12-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito dell’abrogazione della disciplina sui libri paga e matricola e del venir meno della competenza delle DPL, dal 1° gennaio 2009 l’INPS rilascia direttamente le autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi. Sono indicate le condizioni per ottenere l’accentramento, le definizioni di posizione accentratrice e unità locale, i casi particolari per aziende DM e agricole, la decorrenza dei provvedimenti e la validità di quelli già rilasciati dalle Direzioni provinciali del lavoro. La circolare disciplina inoltre le modalità di presentazione delle domande, inizialmente tramite moduli cartacei e successivamente con procedura telematica, nonché le regole di gestione delle istanze presso la Direzione Centrale Entrate.

Accentramento degli adempimenti contributivi

Accentramento degli adempimenti contributivi

La circolare disciplina il nuovo assetto delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dopo l’abrogazione della precedente normativa sui libri paga e matricola. L’INPS assume direttamente la competenza al rilascio dei provvedimenti, definisce condizioni, ambito applicativo e modalità operative per la presentazione e la gestione delle istanze.

Quadro normativo e trasferimento della competenza

L’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto il Libro Unico del lavoro e, al comma 10, ha soppresso varie disposizioni in materia di adempimenti formali nella gestione dei rapporti di lavoro. In tale contesto è stato abrogato il D.M. 30 ottobre 2002, che regolava le modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola e, in particolare, l’art. 3 che attribuiva alle Direzioni provinciali del lavoro il potere di autorizzare l’accentramento della elaborazione dei libri.

Con il venir meno di tale competenza, la circolare chiarisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’INPS provvede direttamente al rilascio delle autorizzazioni all’accentramento degli adempimenti contributivi dei datori di lavoro, secondo i principi civilistici sul luogo dell’adempimento dell’obbligazione di cui all’art. 1182 c.c. Le richieste ancora giacenti presso le sedi dell’Istituto devono essere trasmesse con sollecitudine alla Direzione Centrale Entrate, che ne cura la definizione. Per le aziende agricole la competenza è attribuita al Coordinamento Agricoltura.

Definizioni rilevanti: posizione accentratrice e unità locale

La circolare precisa che la soppressione della precedente disciplina non ha modificato le condizioni sostanziali che governano l’autorizzazione all’accentramento. Per orientare la corretta presentazione delle domande, vengono quindi ribadite le definizioni operative principali.

La posizione contributiva accentratrice è quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato ad assolvere gli obblighi contributivi di tutti i lavoratori dipendenti. Di norma coincide con:

  • la sede legale dell’azienda, coincidente anche con la sede amministrativa e con presenza di lavoratori addetti alle attività gestionali;
  • la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale, purché vi si svolgano le medesime attività gestionali;
  • la sede operativa che rappresenti il centro di maggiore interesse, valutabile ad esempio in relazione ai risultati economici o alla mission aziendale.

La posizione accentratrice è normalmente identificata dalla matricola aziendale per le imprese DM e dal codice azienda per le imprese agricole, composto da codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo e codice fiscale. Per le aziende DM è inoltre possibile l’apertura di ulteriori posizioni aziendali nello stesso ambito territoriale in relazione a particolari caratteristiche contributive.

Per unità locale si intende l’impianto operativo e/o amministrativo-gestionale situato in luogo diverso dalla sede principale o legale, presso il quale l’azienda esercita stabilmente la produzione, la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L’unità locale deve essere dotata di autonomia gestionale e degli strumenti necessari allo svolgimento della funzione produttiva o di una sua fase intermedia. Vi rientrano filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, stabilimento, laboratorio, officina, deposito, magazzino e negozio. Non rientrano nella nozione i cantieri temporanei di lavoro, come quelli edili di breve durata o per installazione di impianti.

Requisiti per le imprese che operano con il sistema DM

Per le aziende che operano con il sistema DM, la richiesta di accentramento presuppone che tutte le posizioni contributive aziendali, già assegnate o da assegnare, siano:

  • identificate dal medesimo codice fiscale;
  • caratterizzate da identità di classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989.

La circolare osserva che possono sussistere, presso una stessa sede dell’Istituto, più posizioni aziendali riferite al medesimo datore di lavoro ma contraddistinte da diversi codici statistico-contributivi, quando ciò sia imposto da specifiche esigenze contributive, ad esempio la distinzione tra personale di terra e personale iscritto al Fondo Volo. In tale ipotesi viene comunque rilasciato un unico provvedimento di accentramento, con l’indicazione delle posizioni sulle quali è ammesso il versamento di obbligazioni contributive omogenee.

Resta fermo l’obbligo per tutti i datori di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un provvedimento di accentramento, di comunicare le variazioni dell’attività esercitata che comportino una diversa classificazione previdenziale o assistenziale ovvero diversi obblighi contributivi.

Casi particolari: settori diversi, appalti e operazioni societarie

La circolare dedica una specifica attenzione ad alcune situazioni ricorrenti.

Quando un datore di lavoro esercita attività presso unità locali classificate in settori previdenziali diversi, ad esempio per effetto di autonomia organizzativa e gestionale, può comunque chiedere l’accentramento. In tal caso, ferme le condizioni generali già indicate, potranno essere rilasciati distinti provvedimenti di autorizzazione riferiti ai diversi settori assegnati.

Nel caso del subentro nella gestione di appalti di servizi, in particolare nel settore delle pulizie, l’impresa che succede nell’appalto articolato su più sedi territoriali può richiedere l’accentramento in ragione del nuovo appalto, sempre che ricorrano le condizioni generali previste.

Per le operazioni societarie, come la fusione per incorporazione o la cessione di ramo d’azienda, l’accentramento può essere richiesto con decorrenza dalla data di efficacia dell’operazione. La posizione contributiva accentratrice può essere individuata in una delle posizioni già esistenti sulle quali erano assolti gli obblighi contributivi prima dell’operazione. La stessa possibilità è riconosciuta quando, a seguito dell’operazione societaria, occorra aprire una nuova posizione contributiva, ad esempio per assegnazione di un nuovo codice fiscale.

Ambito territoriale del provvedimento

Il provvedimento di accentramento può riguardare ambiti territoriali differenti: provinciale, regionale, interregionale o nazionale, in funzione dell’articolazione dell’attività del datore di lavoro istante. Il datore di lavoro può indicare tutte le unità locali presso le quali sono impiegati lavoratori dipendenti, specificandone gli indirizzi.

Disciplina specifica per i datori di lavoro agricoli

Per le imprese agricole, la sede competente ai fini contributivi è quella del territorio in cui sono ubicati i fondi agricoli; per le aziende che operano senza fondi, rileva il territorio delle lavorazioni. Ai fini dell’iscrizione e degli adempimenti contributivi, viene richiamata la denuncia aziendale ex art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993 e l’utilizzo del codice azienda secondo la struttura già indicata nella circolare n. 88 del 11 luglio 2006.

La circolare distingue quattro ipotesi principali:

  • aziende che operano su più fondi in province diverse: devono presentare un modello D.A. a ciascuna sede competente e possono accentrare presso una delle sedi, scegliendola liberamente; gli adempimenti sono effettuati con il codice azienda della posizione accentratrice indicato nel modello D.A.;
  • aziende che operano su più fondi in comuni diversi della stessa provincia, organizzati autonomamente e con più denunce aziendali: possono accentrare presso una delle sedi competenti, con utilizzo del codice azienda della posizione accentratrice;
  • aziende che operano su fondi di più comuni della stessa provincia, organizzati come unico complesso e con un’unica denuncia aziendale: non hanno necessità di accentrare la posizione e proseguono gli adempimenti con il codice azienda già indicato nel modello D.A.;
  • aziende senza fondi: possono accentrare esclusivamente presso la sede competente per sede legale o amministrativa, utilizzando il codice azienda corrispondente al codice ISTAT provincia e comune di tale sede.

Decorrenza ed efficacia dell’autorizzazione

L’efficacia del provvedimento di autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui la richiesta è presentata. La circolare attribuisce rilievo alla tempestività della domanda, poiché la decorrenza è collegata al mese di richiesta e non a una data successiva di comunicazione o di rilascio del provvedimento.

Validità dei provvedimenti già rilasciati dalle DPL

L’abrogazione della precedente disciplina non comporta la perdita di validità dei provvedimenti di accentramento già concessi dalle Direzioni provinciali del lavoro fino al 3 dicembre 2008, data di pubblicazione della circolare ministeriale richiamata. Ciò è finalizzato a garantire ai datori di lavoro la continuità del rapporto con l’INPS già impostato sulla base dei provvedimenti emessi.

I soggetti già autorizzati possono tuttavia richiedere un’estensione del provvedimento originario qualora siano intervenute modifiche nell’articolazione aziendale rispetto alle informazioni fornite all’epoca dell’autorizzazione.

Presentazione delle domande e modalità telematiche

Per la gestione delle richieste di accentramento è stata predisposta una procedura web che consente la trasmissione telematica delle istanze; la circolare segnala che le attività per il rilascio in produzione dell’applicativo erano in completamento e che specifiche tecniche e istruzioni operative sarebbero state fornite con successivo messaggio.

Nelle more, l’INPS mette a disposizione due modelli principali, consultabili nella sezione "Modulistica" del sito istituzionale:

  • SC46: richiesta di accentramento contributivo per datore di lavoro DM;
  • SC48: richiesta di accentramento contributivo per datore di lavoro agricolo.

Per le richieste che coinvolgono più di cinque unità locali, sono previsti ulteriori allegati:

  • SC47 per datori di lavoro DM;
  • SC49 per datori di lavoro agricolo.

I moduli sono in formato PDF editabile. L’invio delle richieste deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio "Invio Moduli on-line", disponibile per gli utenti abilitati ai servizi per "Aziende, Consulenti e Professionisti" e per "Associazioni di Categoria". I moduli possono essere compilati online oppure allegati se già scaricati, utilizzando la funzione "Sfoglia". La circolare raccomanda di non modificare il nome del file, pena il blocco della funzione di invio.

Gestione delle istanze presso l’INPS

Nella fase iniziale le richieste sono indirizzate direttamente alla Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con sede in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, che provvede alla gestione e all’emissione dei provvedimenti autorizzativi da trasmettere ai richiedenti.

Per le richieste dei datori di lavoro DM, nelle more della piena operatività della procedura telematica, una copia del provvedimento continua ad essere inviata anche alle sedi territoriali competenti in base alle matricole aziendali, le quali aggiornano le informazioni relative al "Tipo Azienda" e, se necessario, allo "Stato azienda" delle unità locali provviste di matricola.

Per le richieste dei datori di lavoro agricoli, una copia del provvedimento viene inviata anche alle sedi competenti individuate dal codice azienda, in attesa dell’attivazione della funzione di visualizzazione dei provvedimenti all’interno della procedura delle denunce aziendali.

Punti principali

Nuovo quadro normativo e competenza INPS

L’abrogazione del D.M. 30 ottobre 2002, richiamata dall’art. 39 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, ha eliminato la disciplina che attribuiva alle DPL il rilascio delle autorizzazioni all’accentramento. Dal 1° gennaio 2009 le autorizzazioni sono quindi rilasciate direttamente dall’INPS, secondo i principi civilistici sul luogo dell’adempimento. Le richieste eventualmente ancora giacenti presso le sedi devono essere trasmesse con urgenza alla Direzione Centrale Entrate, o al Coordinamento Agricoltura per le aziende agricole.

Definizione di posizione contributiva accentratrice e unità locale

La circolare individua come posizione contributiva accentratrice, di norma, la sede legale coincidente con quella amministrativa e con presenza di lavoratori addetti alle attività gestionali, la sede amministrativa non coincidente con quella legale, oppure la sede operativa qualificabile come centro di maggiore interesse. Viene definita l’unità locale come il complesso operativo/amministrativo diverso dalla sede principale o legale, dotato di autonomia gestionale e strumenti idonei allo svolgimento dell’attività produttiva o di una fase di essa. Sono inclusi filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, stabilimento, laboratorio, officina, deposito, magazzino e negozio; restano esclusi i cantieri temporanei di lavoro.

Requisiti per le aziende che operano con il sistema DM

Per ottenere l’accentramento, le posizioni contributive devono riferirsi allo stesso codice fiscale e presentare identica classificazione previdenziale e assistenziale ai sensi dell’art. 49 della legge 88/1989. La circolare precisa che, per specifiche esigenze contributive, possono coesistere più posizioni aziendali con codici statistico-contributivi diversi nello stesso ambito; in tal caso viene rilasciato un unico provvedimento di accentramento, indicando le posizioni su cui è ammesso il versamento di obbligazioni omogenee. Rimane fermo l’obbligo di comunicare variazioni dell’attività che comportino diversa classificazione o differenti obblighi contributivi.

Casi particolari e operazioni societarie

Il medesimo datore di lavoro può chiedere l’accentramento anche quando opera in unità locali classificate in settori previdenziali diversi, ottenendo provvedimenti distinti per i diversi settori, purché permangano le condizioni generali. È prevista la richiesta di accentramento anche per il subentro in appalti di servizi, specie nel settore delle pulizie, e in occasione di operazioni societarie come fusione per incorporazione o cessione di ramo d’azienda. In tali casi l’accentramento può avere decorrenza dalla data di efficacia dell’operazione societaria e la posizione accentratrice può essere scelta tra quelle già esistenti oppure tra quelle da istituire in conseguenza dell’operazione.

Disposizioni specifiche per i datori di lavoro agricoli

Le aziende agricole sono iscritte presso la sede competente in base all’ubicazione dei fondi agricoli o, per le aziende senza fondi, in base al territorio delle lavorazioni. La circolare richiama il modello di denuncia aziendale ex art. 5 del D.Lgs. 375/1993 e il codice azienda composto da codice ISTAT provincia, codice ISTAT comune, progressivo e codice fiscale. Per l’accentramento agricolo sono previste regole differenziate: aziende su più fondi in province diverse, aziende su più fondi in comuni diversi della stessa provincia ma organizzati autonomamente, aziende su fondi di più comuni della stessa provincia organizzati come unico complesso, e aziende senza fondi che possono accentrare solo presso la sede competente per sede legale o amministrativa.

Decorrenza, validità dei provvedimenti e gestione delle domande

L’autorizzazione decorre dal primo giorno del mese in cui viene richiesta. I provvedimenti già rilasciati dalle DPL restano validi, così da garantire la continuità dei rapporti con l’Istituto; i datori di lavoro interessati possono però chiedere un’estensione in presenza di modifiche dell’articolazione aziendale. La circolare prevede inizialmente l’uso di moduli cartacei specifici (SC46, SC47, SC48 e SC49), ma stabilisce che l’invio delle richieste avvenga esclusivamente per via telematica tramite il servizio "Invio Moduli on-line". Le istanze sono gestite in prima fase dalla Direzione Centrale Entrate, che emette i provvedimenti autorizzativi e li trasmette ai richiedenti; per i DM e per il settore agricolo sono previste copie alle sedi territoriali competenti per gli aggiornamenti delle posizioni.

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