Circolare numero 125 del 16-12-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione della convenzione del 5 agosto 2009 a favore del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario già titolare di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/2009 e rimasto senza analogo incarico nel 2009/2010. Vengono chiariti beneficiari, requisiti, modalità di domanda, obbligo di D.I.D., obblighi informativi delle scuole e criteri di durata e misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione. Sono inoltre richiamate le procedure per la liquidazione e lo scambio dei dati tra MIUR e INPS.
Convenzione INPS-MIUR-Lavoro del 5 agosto 2009 per il personale docente e ATA
Convenzione INPS-MIUR-Lavoro per il personale docente e ATA
La circolare fornisce le istruzioni applicative della convenzione del 5 agosto 2009, destinata al personale della scuola già titolare nell’a.s. 2008/2009 di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e rimasto senza analogo incarico nell’a.s. 2009/2010. L’intervento ha la finalità di garantire un sostegno nei periodi di non lavoro, tramite l’indennità ordinaria di disoccupazione, nel quadro delle misure connesse alla razionalizzazione della spesa e alla gestione delle supplenze.
Ambito di applicazione e finalità della prestazione
La convenzione si riferisce ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che abbiano prestato servizio con contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/2009 e che non ottengano un nuovo contratto analogo nel 2009/2010. La circolare precisa che, durante i periodi di effettivo impiego, il personale continua a percepire il trattamento economico previsto dal CCNL scuola, con onere a carico del MIUR in relazione alle ore di servizio effettivamente svolte; nei periodi di sospensione del rapporto, invece, può accedere all’indennità ordinaria di disoccupazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama, oltre alla convenzione del 5 agosto 2009, il decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, che ha introdotto ulteriori disposizioni per rendere più efficiente il conferimento delle supplenze e per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo nell’a.s. 2009/2010. In particolare, viene evidenziato che l’amministrazione scolastica assegna le supplenze con precedenza assoluta al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, e può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti di durata di tre mesi, prorogabili a otto, prioritariamente destinati ai lavoratori precari percettori di indennità di disoccupazione.
D.I.D. e condizioni per il mantenimento del diritto
Ai fini della fruizione della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Tale adempimento è richiesto espressamente dall’art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, nonché dal punto 4 della convenzione, e la sua mancata sottoscrizione comporta la decadenza dal beneficio. La dichiarazione viene resa utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.
Domanda, modello e modalità di presentazione
Per accedere all’indennità il lavoratore deve presentare il modello DS21, reperibile sul sito INPS. La domanda può essere presentata direttamente alla struttura INPS di residenza, con contestuale consegna di copia o attestazione alla scuola presso la quale il servizio è stato svolto nell’a.s. 2008/2009, oppure tramite un ente di patronato, che deve provvedere anche alla contestuale trasmissione alla scuola. Le eventuali domande già presenti presso le istituzioni scolastiche devono essere inoltrate con la massima urgenza alla struttura INPS territorialmente competente.
Gestione dei casi già presentati e delle supplenze successive
La circolare chiarisce che, se il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, questa si considera valida. Se invece la domanda non è ancora stata presentata, valgono le modalità sopra descritte. Per agevolare i lavoratori che alternano periodi di disoccupazione e supplenze nel corso dell’a.s. 2009/2010, è sufficiente una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori a 5 giorni, nonché una sola D.I.D. all’atto della presentazione della domanda, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico. Resta inoltre l’obbligo di recarsi al Centro per l’Impiego competente per certificare lo stato di disoccupato.
Obblighi informativi delle istituzioni scolastiche
Le istituzioni scolastiche devono comunicare tempestivamente all’INPS, tramite UNILAV ed Emens e secondo quanto previsto dalla convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la relativa data di cessazione. Il lavoratore può comunque comunicare alla struttura INPS di residenza l’avvio o la cessazione della supplenza. Le scuole devono inoltre trasmettere tempestivamente, in forma cartacea e in attesa di definire lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato di offerte di contratti di supplenza temporanea, indicando i dati anagrafici del lavoratore, compreso il codice fiscale, e la data del rifiuto. Il mancato invio puntuale di tali informazioni può comportare responsabilità per danno erariale ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.I. 19 maggio 2009.
Requisiti assicurativi e contributivi
Per l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente: due anni di anzianità assicurativa e un anno di contribuzione, pari a 52 contributi settimanali contro la disoccupazione, maturati nel biennio.
Durata e misura dell’indennità
La prestazione è riconosciuta per un massimo di 8 mesi ai lavoratori disoccupati con età inferiore ai 50 anni e fino a 12 mesi ai disoccupati ultracinquantenni. La misura dell’indennità è articolata in fasce progressive: 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione per i primi 6 mesi; 50% per i due mesi successivi; 40% per i mesi residui. La circolare precisa inoltre che i contratti di supplenza stipulati per l’a.s. 2009/2010 prorogano la durata della prestazione, con riferimento alla domanda presentata, per un periodo pari alla durata del contratto.
Liquidazione e controlli procedurali
Ai fini di una più sollecita liquidazione della prestazione, e in applicazione delle disposizioni richiamate dalla circolare n. 115/2008, le strutture INPS possono consultare, se necessario, il sito del MEF all’indirizzo www.spt.mef.gov.it, nell’area "Contratti Scuola", qualora non risultino aggiornati la banca dati e gli archivi UNILAV ed Emens. Sul piano organizzativo, il MIUR deve trasmettere all’INPS, per via telematica, l’elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario; successivamente tale elenco sarà reso consultabile agli operatori di sede tramite un apposito link nella Banca dati percettori.
Punti principali
Ambito della convenzione e finalità
La convenzione, sottoscritta il 5 agosto 2009, è volta ad agevolare il personale docente e ATA che nell’anno scolastico 2008/2009 aveva una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e che nel 2009/2010 non abbia potuto ottenere un contratto analogo. Per i periodi di effettivo utilizzo spetta il trattamento economico previsto dal CCNL scuola a carico del MIUR, mentre nei periodi di non lavoro è riconosciuta l’indennità ordinaria di disoccupazione. La convenzione ha durata triennale, salvo modifiche normative.
Beneficiari e dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.)
I destinatari sono i docenti e il personale ATA delle istituzioni scolastiche già titolari di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/2009, che non ottengano un nuovo contratto analogo nell’a.s. 2009/2010. Per accedere alla prestazione il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, pena la decadenza, utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.
Domanda, modulistica e termini di presentazione
La domanda va presentata con il modello DS21, scaricabile dal sito INPS. Può essere depositata direttamente alla struttura INPS di residenza, con contestuale copia o attestazione alla scuola presso cui è stato prestato servizio nel 2008/2009, oppure tramite un patronato, sempre con contestuale invio alla scuola. Le domande già giacenti presso le istituzioni scolastiche devono essere trasmesse con urgenza alla struttura INPS territorialmente competente. Se la domanda di disoccupazione è già stata presentata, essa resta valida.
Gestione delle supplenze e comunicazioni obbligatorie
Per agevolare i lavoratori che alternano disoccupazione e supplenze durante l’a.s. 2009/2010, è sufficiente una sola domanda e una sola D.I.D., anche in caso di riprese lavorative superiori a 5 giorni, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico. Il lavoratore deve comunque recarsi al Centro per l’Impiego per certificare lo stato di disoccupazione. Le istituzioni scolastiche devono comunicare tempestivamente all’INPS, tramite UNILAV ed Emens, il conferimento e la cessazione di supplenze temporanee di qualsiasi durata; possono inoltre comunicare tali eventi anche il lavoratore. Le scuole devono segnalare in via cartacea i rifiuti immotivati di offerte di supplenza, con dati anagrafici, codice fiscale e data del rifiuto.
Requisiti assicurativi e contributivi
Per ottenere l’indennità sono richiesti 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione, pari a 52 contributi settimanali contro la disoccupazione, nel biennio.
Durata e misura dell’indennità
L’indennità è corrisposta per massimo 8 mesi ai disoccupati con meno di 50 anni e fino a 12 mesi ai disoccupati ultracinquantenni. La misura è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi per i primi 6 mesi, al 50% per i 2 mesi successivi e al 40% per i restanti mesi. I contratti di supplenza stipulati per l’a.s. 2009/2010 prorogano la durata della prestazione in misura pari alla durata del contratto.
Liquidazione e aspetti procedurali
Per favorire la tempestiva liquidazione, in caso di mancato aggiornamento della banca dati e degli archivi UNILAV ed Emens, le strutture INPS possono consultare il sito del MEF nella sezione Contratti Scuola. Il MIUR deve trasmettere telematicamente all’INPS l’elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario; successivamente l’elenco sarà consultabile dagli operatori di sede tramite un link nella Banca dati percettori.
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