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Legge

L.R. Sardegna 23/2016

Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari

Normativa regionaleL.R. Sardegna 23/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 23/2016 conferma per il personale comandato presso i gruppi consiliari l’indennità prevista dall’art. 9 della l.r. n. 2/2014, fissandola in 54 ore mensili di lavoro straordinario. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 29 settembre 2016.

Indennità del personale comandato presso i gruppi consiliari

Indennità del personale comandato presso i gruppi consiliari

La legge della Regione autonoma della Sardegna disciplina in modo puntuale il trattamento economico accessorio del personale comandato presso i gruppi consiliari. Il provvedimento interviene in continuità con la normativa regionale già vigente, confermando la misura dell’indennità spettante.

Misura dell’indennità

Per il personale comandato presso i gruppi consiliari, l’indennità richiamata dalla normativa regionale viene confermata nella misura di:

  • 54 ore mensili di lavoro straordinario.

La disposizione si riferisce espressamente al personale di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2, dedicata alla razionalizzazione e al contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda esclusivamente il personale comandato presso i gruppi consiliari della Regione autonoma della Sardegna. Non introduce un regime generale per altri uffici o amministrazioni, ma conferma il trattamento economico accessorio per questa specifica categoria di personale.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). In base ai dati forniti, la pubblicazione è avvenuta il 29 settembre 2016, per cui la disciplina è operativa da tale data.

Profili di attualità

Il contenuto dell’atto è limitato alla conferma di una misura economica specifica e non contiene disposizioni temporanee ulteriori. Ai fini pratici, la norma risulta legata a un assetto organizzativo e retributivo regionale ormai storicizzato, ma resta il riferimento normativo espresso per il personale comandato presso i gruppi consiliari nei termini indicati.

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