Risposta n. 77 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo delle somme dovute dal concessionario per l'utilizzazione delle acque pubbliche: il canone annuo va moltiplicato per la durata della concessione. Le componenti tariffarie variabili, non determinate al momento della stipula, possono essere dichiarate ai sensi dell'art.35 del d.P.R. n.131/1986 e conguagliate successivamente. L'aliquota applicabile è dello 0,50% proporzionale
Determinazione della base imponibile della concessione d'acqua ai fini dell'imposta di registro
Il quesito
Se, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sulle concessioni di derivazione d'acqua minerale, debba considerarsi solo il canone idrico ovvero anche le quote tariffarie variabili legate all'ambiente, alle risorse e al consumo, nonché l'eventuale fondo di compensazione; e, in caso affermativo, quale volume di acqua prendere a riferimento
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la base imponibile è l'ammontare complessivo del canone di concessione per l'intera durata; per le quote tariffarie variabili si applica la disciplina sui contratti a prezzo indeterminato (art.35) con dichiarazione e conguaglio successivo. Le questioni relative ai volumi di riferimento e all'importo del fondo di compensazione sono di natura non fiscale e quindi estranee alla competenza dell'Agenzia. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti dall'istante
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