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Interpello

Risposta n. 73 del 21/03/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Errori contabili su leasing immobiliare e loro correzione nel bilancio 2022: rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP e effetti ai fini ACE

Il quesito

Se le poste negative iscritte a patrimonio netto nel 2022 a seguito della correzione di errori contabili 'rilevanti' relativi a canoni di leasing, canoni di prefinanziamento e quota di maxi-canone riferiti agli esercizi 2019-2021 possano assumere piena rilevanza fiscale nel 2022 ai fini IRES e IRAP (Quesito 1) e se sia possibile operare in 2022 una decremento permanente della base ACE pari alla rettifica degli utili portati a nuovo senza ricalcolare la deduzione ACE dei precedenti esercizi (Quesito 2).

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che, applicando le novità introdotte dall'art. 8 del D.L. 73/2022 (modifica art.83 Tuir e comma 1-bis per IRAP), le correzioni contabili 'rilevanti' iscritte in 2022 siano rilevanti fiscalmente nello stesso esercizio per IRES e IRAP per derivazione dal bilancio; ritiene inoltre che la deducibilità dei canoni di leasing sarebbe conforme all'art.102, comma 7, e che può conseguentemente effettuare in 2022 una variazione in diminuzione ai fini ACE permanente pari alla rettifica degli utili, senza ricalcolare la deduzione ACE dei periodi 2020 e 2021 (alternativamente propone un ricalcolo temporaneo della base ACE).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, a condizione che il soggetto rediga il bilancio secondo i principi civilistici (OIC adopter), sottoponga il bilancio a revisione legale e la correzione sia conforme ai principi contabili, le poste correttive iscritte in 2022 assumono rilevanza fiscale in IRES ai sensi dell'art.83, comma 1, e in IRAP ai sensi dell'art.8, comma 1-bis, evitando la necessità di dichiarazioni integrative salvo scadenza dei termini per l'emendamento. Tuttavia la deducibilità dei maggiori oneri di leasing è soggetta ai limiti dell'art.102, comma 7, Tuir (non si possono dedurre importi maggiori rispetto a quanto sarebbe stato deducibile per ciascun periodo), gli interessi impliciti restano indeducibili ai fini IRAP e assoggettati ai limiti dell'art.96 ai fini IRES. Quanto all'ACE, l'Agenzia ritiene che la determinazione della base ACE per i periodi interessati debba essere effettuata mediante l'uso degli istituti di emendabilità delle singole dichiarazioni dei periodi 2019-2021; quindi le rettifiche iscritte in bilancio nel 2022 non possono essere trasformate in una semplice diminuzione permanente della base ACE per il 2022 senza procedere alla regolarizzazione dei singoli periodi. Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione sulla veridicità e qualificazione degli elementi forniti.

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