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Interpello

Risposta n. 76 del 22/03/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che i contributi versati per i figli fiscalmente a carico non dovrebbero concorrere alla formazione del plafond

Ambito applicativo dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 252/2005: deduzione dei contributi versati per previdenza complementare per lavoratori di prima occupazione successiva al 1/1/2007; regime dei contributi versati a favore di soggetti fiscalmente a carico

Il quesito

Se, ai fini della determinazione dell'"ulteriore plafond" previsto dall'art. 8, comma 6, debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione oppure anche quelli versati dal contribuente per i figli fiscalmente a carico e dedotti dal suo reddito

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il "plafond" va determinato considerando tutti i contributi dedotti dal contribuente nei primi cinque anni di adesione alle forme pensionistiche deducibili, compresi i versamenti effettuati per familiari a carico; nel caso concreto si considerano i contributi 2019-2023 e il plafond potrà essere utilizzato dal 2024 nei limiti previsti (fino a 2.582,29 euro annui aggiuntivi, per un massimo cumulato di 7.746,86 euro).

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