Regolamento (UE) 2023/1629
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 della Commissione del 9 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari nei settori dello zucchero e del pollame a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 alle modifiche concordate tra Unione europea e Brasile in materia di concessioni tariffarie dopo il recesso del Regno Unito dall’UE. Vengono aggiornati i quantitativi di alcuni contingenti nel settore del pollame e dello zucchero e vengono istituiti due nuovi contingenti per zucchero di canna greggio destinato a raffinazione. Sono previste disposizioni transitorie per rendere disponibile, dopo l’entrata in vigore, la differenza tra i quantitativi precedenti e quelli aggiornati.
Modifica i quantitativi e la ripartizione di taluni contingenti tariffari UE per zucchero e pollame aperti al Brasile nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione per prodotti agricoli nei settori dello zucchero e del pollame, con riferimento ai contingenti specificamente indicati negli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Riguarda gli operatori che presentano domande di titoli di importazione per le importazioni originarie del Brasile nell’ambito dei contingenti interessati. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica la misura già esistente per i periodi contingentali che iniziano dopo l’entrata in vigore; per il periodo già iniziato disciplina la messa a disposizione della differenza tra vecchi e nuovi quantitativi. Per i contingenti del pollame 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420, la nuova ripartizione opera anche sui sottoperiodi secondo le regole dell’allegato XII.
Modifica dei contingenti tariffari per zucchero e pollame a seguito dell’accordo UE-Brasile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 alle nuove concessioni tariffarie concordate tra Unione europea e Repubblica federativa del Brasile in relazione ai contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE, conseguenti al recesso del Regno Unito. La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e recepisce le modifiche nei contingenti di zucchero e pollame gestiti tramite titoli di importazione.
Finalità e contesto normativo
Il considerando richiama che il regolamento (UE) 2020/761 disciplina le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a regime di titoli. L’accordo con il Brasile, concluso con decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, modifica i quantitativi di alcuni contingenti già aperti a favore del Brasile e introduce due contingenti supplementari nel settore dello zucchero. Le modifiche devono essere riflesse negli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i contingenti tariffari agricoli nel settore dello zucchero e del pollame, limitatamente ai numeri d’ordine espressamente indicati. Sul piano soggettivo interessa gli operatori economici che presentano domande di titoli di importazione e che intendono importare prodotti originari del Brasile nell’ambito dei contingenti interessati. Non disciplina in generale tutte le importazioni agricole, ma esclusivamente la gestione dei contingenti modificati.
Modifiche al contingente 09.4318 per lo zucchero
Nell’allegato IV la tabella del contingente tariffario 09.4318 viene aggiornata sia sotto il profilo dei riferimenti agli atti internazionali sia sotto il profilo quantitativo. I nuovi quantitativi risultano pari a:
- 308.518.000 kg per il periodo contingentale 2022/2023;
- 285.654.000 kg per il 2023/2024;
- 353.219.000 kg per il 2024/2025;
- 363.654.000 kg per i periodi contingentali dal 2025/2026.
Nuovi contingenti 09.4354 e 09.4355 per zucchero di canna greggio
Il regolamento inserisce due nuovi contingenti tariffari per zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati, originari del Brasile. Per entrambi è richiesta la domanda di titolo secondo gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2020/761, non è richiesta la prova dell’origine contestuale alla domanda di titolo, ma è necessaria la prova dell’origine per l’immissione in libera pratica secondo gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Per il contingente 09.4354:
- periodo contingentale dal 1º ottobre al 30 settembre;
- quantitativi: 5.963.000 kg nel 2023/2024, 4.472.000 kg nel 2024/2025, 0 kg dai periodi 2025/2026;
- dazio contingente: 11 EUR per 1.000 kg;
- correzione del dazio: aumento o diminuzione dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto dalla polarizzazione di 96 gradi;
- prova dello svolgimento di un’attività commerciale: sì, 25 tonnellate;
- cauzione per i titoli di importazione: 20 EUR per 1.000 kg;
- titolo trasferibile, con validità fino al termine del terzo mese successivo al rilascio e comunque non oltre il 30 settembre;
- obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del regolamento 2020/761.
Per il contingente 09.4355:
- stessi elementi procedurali e tecnici del 09.4354;
- quantitativo: 5.963.000 kg nel 2024/2025, 0 kg dai periodi 2025/2026;
- dazio contingente: 54 EUR per 1.000 kg, con la medesima correzione per la polarizzazione;
- identiche regole su cauzione, trasferibilità, durata del titolo e obbligo di raffinazione.
Contingenti di pollame e ripartizione per sottoperiodi
Nell’allegato XII vengono aggiornati i quantitativi dei contingenti tariffari di pollame con numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420.
Per i contingenti 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251 e 09.4252 i nuovi quantitativi sono ripartiti nei quattro sottoperiodi secondo il seguente schema:
- 30 % dal 1º luglio al 30 settembre;
- 30 % dal 1º ottobre al 31 dicembre;
- 20 % dal 1º gennaio al 31 marzo;
- 20 % dal 1º aprile al 30 giugno.
I quantitativi complessivi sono:
- 09.4211: 124.497.000 kg;
- 09.4214: 37.453.000 kg;
- 09.4217: 91.767.000 kg;
- 09.4251: 13.800.000 kg;
- 09.4252: 59.343.000 kg.
Per gli altri contingenti del pollame:
- 09.4253: 295.000 kg;
- 09.4410: 15.050.000 kg, suddivisi in quattro sottoperiodi del 25 % ciascuno;
- 09.4420: 4.420.000 kg, suddivisi in quattro sottoperiodi del 25 % ciascuno.
Regole transitorie
Se il periodo contingentale è già iniziato alla data di entrata in vigore, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello già assegnato è resa disponibile per le domande presentate dopo l’entrata in vigore. Per i contingenti suddivisi in sottoperiodi, la differenza relativa ai sottoperiodi già scaduti prima dell’entrata in vigore viene attribuita dal primo periodo di presentazione delle domande successivo a tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal primo periodo di presentazione delle domande successivo alla sua entrata in vigore. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati IV e XII del regolamento 2020/761
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IV (zucchero) e XII (pollame) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 secondo quanto riportato nell’allegato del nuovo regolamento.
Disposizioni transitorie per periodi contingentali già avviati
L’articolo 2 stabilisce che, se il periodo contingentale è già iniziato alla data di entrata in vigore, la differenza tra il nuovo quantitativo e quelli già assegnati è resa disponibile per le domande presentate dopo l’entrata in vigore. Per i contingenti 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420, la differenza relativa ai sottoperiodi già scaduti è attribuita dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contingente 09.4318 per lo zucchero
Nell’allegato IV, la tabella del contingente 09.4318 viene aggiornata con i riferimenti agli atti internazionali rilevanti e con i nuovi quantitativi: 308.518.000 kg per il 2022/2023, 285.654.000 kg per il 2023/2024, 353.219.000 kg per il 2024/2025 e 363.654.000 kg dai periodi contingentali 2025/2026.
Nuovi contingenti 09.4354 e 09.4355 per zuccheri di canna greggi destinati alla raffinazione
Nell’allegato IV sono inseriti due nuovi contingenti per origine Brasile: il 09.4354 con 5.963.000 kg per il 2023/2024 e 4.472.000 kg per il 2024/2025, e il 09.4355 con 5.963.000 kg per il 2024/2025. Per entrambi il dazio è fissato a 11 EUR per 1.000 kg nel 09.4354 e a 54 EUR per 1.000 kg nel 09.4355, con aggiustamento dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto rispetto a 96 gradi di polarizzazione. Sono previste prove d’origine in immissione in libera pratica, cauzione di 20 EUR per 1.000 kg, validità del titolo fino al terzo mese successivo al rilascio ma non oltre il 30 settembre, trasferibilità del titolo e obbligo di raffinazione.
Ricalcolo dei quantitativi dei contingenti di pollame con sottoperiodi
Nell’allegato XII i contingenti 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251 e 09.4252 sono rideterminati rispettivamente in 124.497.000 kg, 37.453.000 kg, 91.767.000 kg, 13.800.000 kg e 59.343.000 kg, suddivisi nei sottoperiodi 30%-30%-20%-20% (1 luglio-30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre; 1 gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno).
Ricalcolo dei contingenti 09.4253, 09.4410 e 09.4420
Sempre nell’allegato XII, il contingente 09.4253 è fissato a 295.000 kg, mentre il 09.4410 è fissato a 15.050.000 kg e il 09.4420 a 4.420.000 kg, entrambi suddivisi in quattro sottoperiodi del 25% ciascuno.
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