Regolamento (UE) 2023/1619
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 della Commissione dell’8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce deroghe temporanee e mirate a favore dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da gravi eventi meteorologici avversi nella primavera 2023. Per l’ortofrutta, consente maggiore flessibilità nell’uso dei fondi di esercizio e nella quota destinabile alle misure di prevenzione e gestione delle crisi; per il vino, proroga autorizzazioni di impianto, attenua alcune sanzioni e amplia talune scadenze per reimpianti e spese ammissibili. Le misure si applicano solo alle zone interessate indicate dagli Stati membri e hanno natura strettamente temporanea. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Misure temporanee di emergenza per il 2023 che derogano a talune disposizioni della normativa UE sull’OCM agricola per sostenere i settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da eventi meteorologici avversi.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi operativi del settore ortofrutticolo e alle misure del settore vitivinicolo disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle regioni e ai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 e indicati dagli Stati membri. Per l’ortofrutta riguarda le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; per il vino riguarda i viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto o reimpianto, in particolare nelle regioni interessate. Le deroghe operano per periodi temporanei: in generale per il 2023 e, per alcune misure vitivinicole, fino al 9 agosto 2024; alcune condizioni transitorie si estendono fino al 2025. Restano esclusi gli interventi non connessi ai territori colpiti e, per le misure transitorie, i viticoltori che non soddisfano le condizioni specifiche previste.
Misure temporanee di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo
Il regolamento adotta misure eccezionali e strettamente limitate nel tempo per attenuare gli effetti dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023 in alcune regioni di più Stati membri. Il legislatore europeo richiama il carattere eccezionale della situazione e utilizza la base giuridica dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo non adeguate, per questa specifica emergenza, le misure previste dagli articoli 219 e 220.
Contesto e finalità
Il regolamento è giustificato dal danno rilevante subito dalla produzione agricola: siccità, alluvioni e condizioni meteorologiche eccezionali hanno colpito pesantemente frutta, verdura e vigneti in regioni di Spagna, Italia, Francia e Portogallo. La Commissione osserva che molte organizzazioni di produttori dell’ortofrutta non sono state in grado di attuare integralmente i programmi operativi approvati, mentre nel settore vitivinicolo numerosi operatori hanno incontrato difficoltà eccezionali nell’eseguire lavori primaverili essenziali e nell’utilizzare le autorizzazioni di impianto entro i termini ordinari.
Ambito soggettivo e territoriale
Le deroghe si applicano solo alle zone colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, come indicate dagli Stati membri. Nel settore ortofrutticolo riguardano le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; nel settore vitivinicolo riguardano i viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto o reimpianto, con particolare riferimento a quelli operanti nelle regioni interessate. La scelta di affidare agli Stati membri l’indicazione delle zone colpite è funzionale a circoscrivere le misure ai soli territori effettivamente danneggiati.
Settore ortofrutticolo: flessibilità sui programmi operativi
L’articolo 1 introduce due deroghe per il 2023. In primo luogo, non si applica il limite ordinario di un terzo della spesa per misure di prevenzione e gestione delle crisi previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ciò consente alle organizzazioni di produttori di concentrare una quota maggiore delle risorse su misure urgenti per fronteggiare le conseguenze climatiche.
In secondo luogo, per i fondi di esercizio concessi nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni colpite, l’aiuto finanziario dell’Unione è elevato fino al 60 % della spesa effettivamente sostenuta, in deroga al limite ordinario del 50 % di cui all’articolo 34, paragrafo 1. La misura mira a consentire il riallineamento delle risorse verso azioni e interventi resi necessari dall’emergenza.
Settore vitivinicolo: proroga delle autorizzazioni di impianto
L’articolo 2, paragrafo 1, proroga di 12 mesi la validità delle autorizzazioni di impianto in scadenza nel 2023 e destinate a essere utilizzate nelle regioni colpite. La deroga riguarda le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 62, 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è evitare che i viticoltori perdano il titolo autorizzativo a causa dell’impossibilità materiale di impiantare nelle normali finestre stagionali.
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che i titolari di autorizzazioni in scadenza nel 2023 possano rinunciare senza sanzioni amministrative, purché comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2023 la loro intenzione di non utilizzare l’autorizzazione e di non beneficiare della proroga. La disposizione evita che l’operatore sia penalizzato qualora non intenda più ampliare la superficie vitata.
Reimpianti e proroga del termine di estirpazione
L’articolo 2, paragrafo 3, consente agli Stati membri di prorogare fino alla fine del quinto anno dalla data di impianto il termine, ordinariamente quadriennale, per estirpare la vecchia superficie nei casi in cui il nuovo impianto sia stato gravemente colpito dagli eventi meteorologici della primavera 2023 e l’avvio dell’utilizzo della superficie sia ritardato o renda necessario un nuovo impianto. Lo Stato membro deve comunicare l’esito della domanda entro 2 mesi.
Se l’estirpazione non avviene entro il periodo di proroga, torna ad applicarsi l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273. Inoltre, i beneficiari della proroga non possono accedere al sostegno per la vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per quella da estirpare fino alla scadenza della proroga.
Disposizioni transitorie per i programmi di sostegno vitivinicolo
L’articolo 3 modifica, in via derogatoria, il regime transitorio dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate ai sensi dell’articolo 46, a condizione che:
- entro il 15 ottobre 2023 le operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute raggiungano almeno il 3 % delle spese pianificate;
- le operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.
La soglia minima viene così ridotta dal 30 % al 3 % per evitare che eventi imprevedibili impediscano ai viticoltori di accedere al regime transitorio. La deroga si applica solo ai titolari di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite.
Entrata in vigore, durata e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione è limitata fino al 9 agosto 2024, salvo gli effetti delle disposizioni transitorie che, per specifiche operazioni, proseguono secondo le scadenze indicate fino al 2025. Il testo ribadisce la piena obbligatorietà del regolamento in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Deroghe per il settore ortofrutticolo
Per il 2023, nelle zone colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 indicate dagli Stati membri, non si applica il limite di un terzo della spesa previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nei programmi operativi. Inoltre, l’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, per i fondi di esercizio concessi nel 2023 alle organizzazioni di produttori o associazioni colpite è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta, in deroga al limite ordinario del 50 %.
Deroghe per il settore vitivinicolo: autorizzazioni di impianto
Le autorizzazioni per gli impianti concesse ai sensi degli articoli 62, 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in scadenza nel 2023, se destinate a essere utilizzate nelle regioni colpite, scadono 12 mesi dopo la data iniziale di scadenza. I viticoltori che non intendono avvalersi dell’autorizzazione prorogata possono rinunciarvi senza sanzioni amministrative, purché comunichino all’autorità competente entro il 31 dicembre 2023 di non volerla utilizzare né beneficiare della proroga.
Proroga del termine per l’estirpazione nei reimpianti
Per i casi in cui nuove viti siano state impiantate con autorizzazioni di reimpianto e la superficie di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi della primavera 2023, gli Stati membri possono prorogare fino alla fine del quinto anno dalla data di impianto il termine di estirpazione della vecchia superficie previsto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Lo Stato membro deve decidere sulla domanda entro 2 mesi. Se l’estirpazione non avviene entro la fine della proroga, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273. I viticoltori che beneficiano della proroga non possono ottenere il sostegno per la vendemmia verde ex articolo 47 fino alla fine della proroga.
Applicazione transitoria delle norme sui programmi di sostegno vitivinicoli
In deroga all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per spese e pagamenti relativi alle operazioni attuate ai sensi dell’articolo 46, purché tali operazioni siano state parzialmente attuate entro il 15 ottobre 2023 con spese pari almeno al 3 % del totale pianificato e siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025. La deroga si applica solo ai viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite.
Decorrenza e durata del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 9 agosto 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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