Regolamento (UE) 2023/1618
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione dell'8 agosto 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che le importazioni dalla Cina di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica continuano a essere oggetto di dumping e che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione applica la metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ricostruendo il valore normale sulla base di costi e prezzi non distorti in Turchia quale paese rappresentativo. A fronte di un margine di dumping del 68 %, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia conforme anche all’interesse dell’Unione. Viene pertanto mantenuto un dazio antidumping definitivo del 33 %.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni in UE di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010). Rileva per importatori, produttori esportatori cinesi, produttori dell’Unione e utilizzatori del prodotto, nell’ambito della disciplina antidumping dell’UE. L’ambito territoriale è l’Unione europea; l’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Restano ferme le normali regole doganali salvo disposizioni contrarie. Il regolamento non modifica la definizione del prodotto e non esclude il carburo di tungsteno fuso, pur non risultando più prodotto nell’UE, poiché esso resta parzialmente intercambiabile con il carburo di tungsteno.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 chiude un riesame in previsione della scadenza di precedenti misure antidumping concernenti carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che le importazioni continuano a essere oggetto di dumping e che, in assenza di misure, il pregiudizio per l’industria dell’Unione sarebbe verosimilmente reiterato. Viene quindi confermato un dazio antidumping definitivo del 33 %.
Contesto procedurale e antecedenti delle misure
Le misure antidumping sul prodotto in esame risalgono al regolamento (CEE) n. 2737/90, che istituì un dazio del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC. Nel tempo le misure sono state oggetto di varie proroghe e modifiche, incluso l’estensione al carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica. Il precedente riesame in previsione della scadenza è stato concluso con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/942; il presente atto nasce da una nuova domanda presentata il 25 febbraio 2022 da produttori dell’Unione e sfocia nell’apertura del riesame il 1° giugno 2022.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame coincide con il prodotto già coperto dalle misure: carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010). Il regolamento descrive il prodotto come intermedio per la fabbricazione di utensili da taglio, pezzi di usura, rivestimenti resistenti all’abrasione e altri impieghi industriali. Viene inoltre chiarito che il prodotto può essere fabbricato da materie prime vergini o da materie seconde, ossia rottami, tramite processi di riciclaggio chimico o di recupero dello zinco.
Definizione del prodotto e questione del carburo di tungsteno fuso
Technogenia aveva chiesto di escludere il carburo di tungsteno fuso, sostenendo che non fosse più prodotto nell’Unione. La Commissione ha respinto l’istanza: pur prendendo atto dell’assenza di produzione UE al momento dell’inchiesta, ha rilevato che il carburo di tungsteno fuso è parzialmente intercambiabile con il carburo di tungsteno e resta quindi incluso nella definizione del prodotto. La Commissione sottolinea anche che, in un riesame in previsione della scadenza, non può modificare la portata delle misure, che sarebbe eventualmente oggetto di un riesame intermedio ex articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e uso dei fatti disponibili
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta e neppure il governo della RPC ha risposto al questionario. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui fatti disponibili, in particolare sulla domanda dei richiedenti, sui dati forniti dai produttori dell’Unione, su Eurostat e sulla banca dati GTA. Questo approccio ha inciso sia sulla determinazione del dumping sia sull’analisi del rischio di reiterazione.
Determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis
La Commissione ha ritenuto applicabile la metodologia dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, poiché esistono distorsioni significative nel settore del tungsteno in Cina. Il valore normale non è quindi costruito sui prezzi e costi interni cinesi, ma su costi e prezzi esenti da distorsioni. La Commissione richiama il proprio precedente accertamento, già effettuato nel settore del tungsteno, circa l’intervento pubblico sostanziale in Cina, la presenza statale nelle imprese, il controllo sulle quote, le distorsioni dei mercati finanziari, del lavoro, dei terreni e delle materie prime.
Paese rappresentativo e fonti per il calcolo
La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo, in quanto presenta un livello di sviluppo economico comparabile e dati pubblici utilizzabili per il calcolo di lavoro, energia, SGAV e profitti. Per la materia prima principale, il paratungstato di ammonio (PTA), le importazioni turche sono state giudicate non rappresentative; pertanto la Commissione ha utilizzato un valore di riferimento internazionale tratto da Argus Metals International. Per il lavoro ha usato i dati dell’istituto statistico turco, per l’energia elettrica e il gas i prezzi industriali pubblicati in Turchia, e per SGAV e profitti i dati delle società attive nel settore dei metalli preziosi di base e di altri metalli non ferrosi pubblicati dalla Banca centrale turca.
Margine di dumping e continuità delle pratiche
Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione, la Commissione ha accertato un margine di dumping del 68 %. Le esportazioni cinesi nel periodo di riesame sono state effettuate quasi esclusivamente in regime di perfezionamento attivo, mentre quelle in regime normale sono risultate trascurabili. Ne deriva la conclusione che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza
La Commissione non si limita all’accertamento del dumping passato, ma valuta anche la probabilità che esso si ripresenti se le misure cessassero. In tale prospettiva considera la capacità produttiva cinese, la capacità inutilizzata, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi praticati verso altri mercati terzi. La Cina dispone di una capacità produttiva intorno a 90 000 tonnellate e di una capacità inutilizzata stimata tra 55 000 e 60 000 tonnellate, superiore di oltre 3,5 volte al consumo del mercato libero dell’UE nel periodo di riesame; ciò costituisce un forte incentivo a reindirizzare volumi verso l’Unione a prezzi di dumping.
Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione esamina in modo distinto il consumo totale dell’Unione, il mercato libero e il consumo vincolato, nonché i dati macro e microeconomici dell’industria dell’Unione. Pur rilevando un andamento ancora non pienamente soddisfacente di alcuni indicatori, la Commissione conclude che nel periodo di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ciò non esclude tuttavia, in presenza di importazioni cinesi ancora a prezzi depressi e capacità inutilizzata elevata, il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di revoca delle misure.
Impatto delle importazioni cinesi e sottoquotazione
Le importazioni dalla Cina sono diminuite nel periodo considerato, ma restano presenti sul mercato dell’Unione. Il prezzo medio delle importazioni in RPA è sceso del 16 % nel periodo in esame; nel periodo di riesame il margine medio ponderato di sottoquotazione rispetto ai prezzi UE è stato del 7 %. La Commissione rileva che, in caso di eliminazione del dazio, i prezzi cinesi resterebbero inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e intensificherebbero la pressione sui prezzi e sui volumi di vendita.
Interesse dell’Unione e bilanciamento degli interessi
La Commissione valuta l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, tenendo conto di industria UE, importatori, utilizzatori e fornitori di materie prime. Ritiene che il mantenimento delle misure sia necessario per preservare la produzione europea, sostenere gli investimenti nel riciclaggio e nella sicurezza degli approvvigionamenti e tutelare la catena del valore industriale. Gli utilizzatori, pur in parte contrari, risultano in generale in grado di operare e di ottenere utili anche con le misure vigenti, mentre gli importatori non hanno fornito elementi tali da opporsi in modo decisivo al mantenimento.
Dispositivo finale e decorrenza
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 33 %; l’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e aliquota del dazio
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC. L’aliquota è fissata al 33 % del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Ambito merceologico e classificazione doganale
Il prodotto interessato è classificato ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00, con codice TARIC 3824300010. Il regolamento precisa che il carburo di tungsteno fuso resta incluso nella definizione del prodotto, nonostante l’assenza di produzione nell’Unione, per la sua intercambiabilità parziale con il carburo di tungsteno.
Riesame in previsione della scadenza e continuità delle misure
Le misure sono adottate all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che, in caso di scadenza, dumping e pregiudizio sarebbero probabilmente reiterati.
Metodologia di calcolo del valore normale
Poiché non vi è stata collaborazione dei produttori esportatori cinesi né del governo della RPC, la Commissione ricorre ai fatti disponibili e applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il valore normale è costruito utilizzando la Turchia come paese rappresentativo, con prezzi e costi esenti da distorsioni per materie prime, lavoro, energia, SGAV, profitti e spese generali di produzione.
Esistenza di distorsioni significative in Cina
La Commissione richiama la presenza di distorsioni significative nel settore del tungsteno in Cina: elevata proprietà statale, influenza del PCC, intervento sui prezzi e sui costi, pianificazione industriale, distorsioni del diritto fallimentare e patrimoniale, dei salari e del sistema finanziario. Tali elementi giustificano il ricorso alla costruzione del valore normale su base alternativa.
Paese rappresentativo e fonti utilizzate
La Turchia è scelta come paese rappresentativo perché presenta un livello di sviluppo economico comparabile e dati pubblici disponibili su lavoro, energia, SGAV e profitti. Per il PTA, materia prima principale, le importazioni turche non sono risultate rappresentative e si fa quindi ricorso a un valore di riferimento internazionale Argus Metals International. Per lavoro, energia e gas si usano statistiche turche; per SGAV e profitti, dati della Banca centrale turca.
Dumping accertato nel periodo di riesame
Il prezzo all’esportazione è determinato sulla base dei dati Eurostat, considerando in sostanza le esportazioni in regime di perfezionamento attivo. Il confronto con il valore normale porta a un margine di dumping significativo del 68 %, con conclusione di persistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Rischio di reiterazione del dumping
La Commissione valorizza la notevole capacità inutilizzata in Cina, stimata intorno a 55 000-60 000 tonnellate, pari a oltre 3,5 volte il consumo del mercato libero dell’Unione nel periodo di riesame, oltre all’attrattiva del mercato UE e alla pressione dei prezzi. In caso di revoca, le esportazioni cinesi potrebbero essere reindirizzate verso l’UE a prezzi di dumping.
Pregiudizio e suo mancato riscontro nel periodo di riesame
Pur rilevando andamenti ancora fragili in alcuni indicatori, la Commissione conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia questo non esclude il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non sia chiaramente contrario all’interesse dell’Unione. Si valorizzano la tutela della produzione UE, la sicurezza di approvvigionamento per gli utilizzatori, il ruolo del riciclaggio e della catena del valore circolare, nonché l’assenza di elementi decisivi contrari da parte di importatori e utilizzatori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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