Regolamento (UE) 2023/1620
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1620 della Commissione dell'8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce deroghe temporanee e mirate per sostenere il settore ortofrutticolo colpito da gravi eventi meteorologici avversi nella primavera 2023. La Commissione interviene per consentire maggiore flessibilità nella programmazione e nell’utilizzo dei fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, evitando il limite ordinario di un terzo della spesa per taluni interventi di prevenzione delle crisi e gestione del rischio e innalzando il tetto dell’aiuto finanziario dell’Unione al 60% della spesa effettivamente sostenuta. Le misure si applicano solo per il 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
Misure temporanee di emergenza per il 2023 che derogano al regolamento (UE) 2021/2115 nel settore ortofrutticolo a seguito di gravi eventi meteorologici avversi.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo, limitatamente al 2023 e alle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri devono identificare. Riguarda gli interventi inseriti nei programmi operativi approvati e, in particolare, quelli relativi alla prevenzione delle crisi e alla gestione del rischio di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) 2021/2115. Le deroghe operano solo per il 2023 e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
Misure temporanee di emergenza per il settore ortofrutticolo nel 2023
Il regolamento adotta misure eccezionali e di breve durata per attenuare l’impatto di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023 su diverse regioni dell’Unione. Il quadro normativo di riferimento è il regolamento (UE) 2021/2115 sulla PAC, rispetto al quale sono introdotte deroghe limitate e strettamente necessarie per consentire una gestione più flessibile dei programmi operativi nel settore ortofrutticolo.
Contesto e ragioni dell’intervento
I considerando evidenziano che siccità, alluvioni e altri eventi estremi hanno compromesso volumi e qualità della produzione ortofrutticola in varie regioni, con effetti economici rilevanti e forte squilibrio tra categorie di prodotto. In particolare, si richiama la situazione della Catalogna, dell’Emilia-Romagna, di alcune regioni francesi e del Portogallo. Le organizzazioni di produttori e le associazioni riconosciute hanno incontrato difficoltà nell’attuazione dei programmi operativi approvati: alcuni interventi non sono più realizzabili nel 2023, mentre altri devono essere riprogrammati per fronteggiare i danni e rafforzare prevenzione delle crisi e gestione del rischio.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure riguardano le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo. L’applicazione è circoscritta alle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, che gli Stati membri devono identificare. Il regolamento opera sui programmi operativi approvati e sui relativi fondi di esercizio, con particolare attenzione agli interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) 2021/2115.
Deroga al limite sulla spesa per taluni interventi
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che per il 2023 non si applica il vincolo previsto dall’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, secondo cui gli interventi di prevenzione delle crisi e gestione del rischio non possono superare un terzo della spesa totale del programma operativo. La deroga consente di concentrare maggiori risorse sulle misure necessarie a fronteggiare le conseguenze degli eventi estremi.
Aumento dell’aiuto finanziario dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, in deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l’aiuto finanziario dell’Unione al fondo di esercizio concesso nel 2023 alle organizzazioni colpite non può superare il contributo dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 e, comunque, è limitato al 60% della spesa effettivamente sostenuta. La misura innalza quindi il tasso massimo rispetto all’ordinario 50%, con l’obiettivo di facilitare il ripristino e il finanziamento degli interventi urgenti.
Durata, applicazione ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza dell’intervento, e si applica fino al 31 dicembre 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi. La disciplina ha natura temporanea e non introduce una modifica generale e stabile del regolamento (UE) 2021/2115, ma una deroga eccezionale limitata al solo anno 2023.
Disposizioni principali
Deroga al limite di un terzo per interventi di prevenzione delle crisi e gestione del rischio
Per l’anno 2023, nelle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 identificate dagli Stati membri, non si applica la regola dell’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, che limita a un terzo della spesa totale gli interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h).
Aumento del limite dell’aiuto finanziario dell’Unione
In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l’aiuto finanziario dell’Unione concesso nel 2023 al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori o associazioni colpite dagli eventi meteorologici avversi non può superare il contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60% della spesa effettivamente sostenuta, invece del 50% ordinario.
Finalità e perimetro delle deroghe
Le deroghe sono giustificate dall’eccezionalità dei danni causati dalla primavera 2023 e mirano a consentire alle organizzazioni di riorientare le risorse dei fondi di esercizio, incluso l’aiuto UE, verso interventi indispensabili per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi, con applicazione strettamente limitata al 2023.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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