Regolamento (UE) 2023/1617
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione dell'8 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regolamento antidumping n. 2021/2011 in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento ex articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha accertato che, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, i prezzi all’esportazione dalla Cina sono diminuiti e che ciò ha determinato un aumento dei margini di dumping nel periodo dell’inchiesta antiassorbimento. Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi vengono ricalcolati e aumentati per i gruppi di produttori esportatori interessati, nei limiti previsti dall’articolo 12, paragrafo 3. Il regolamento aggiorna inoltre le condizioni per l’eventuale inserimento di nuovi produttori esportatori cinesi nell’elenco delle società soggette all’aliquota media per i collaboranti non campionati.
Modifica del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche monomodali originari della Repubblica popolare cinese, classificati attualmente al codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010). Restano esclusi i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino. Le nuove aliquote riguardano i produttori esportatori cinesi individuati nel regolamento, gli altri operatori che hanno collaborato alle inchieste antidumping e antisovvenzioni e, in via residuale, tutte le altre società. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina. L’intervento deriva da una nuova inchiesta antiassorbimento avviata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036, sulla base di elementi che indicavano una riduzione dei prezzi all’esportazione cinesi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e una conseguente attenuazione dell’effetto riparatorio delle misure.
Procedura e contesto
La domanda di nuova inchiesta è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Europacable per conto dei produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di cavi di fibre ottiche. La Commissione ha riaperto l’inchiesta con avviso dell’8 dicembre 2022, ha coinvolto le parti interessate e ha proceduto a un campionamento dei produttori esportatori cinesi, selezionando due gruppi: il gruppo FTT e il gruppo ZTT. Il periodo dell’inchiesta antiassorbimento è stato fissato dal 1º ottobre 2021 al 30 settembre 2022, mentre il periodo dell’inchiesta iniziale andava dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali realizzati con una o più fibre rivestite individualmente e con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati al codice NC ex 8544 70 00 (TARIC 8544700010). Sono espressamente esclusi i cavi con tutte le fibre munite individualmente di pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino.
Accertamento dell’assorbimento e ricalcolo del dumping
Ai fini dell’articolo 12 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se, dopo l’inchiesta iniziale, i prezzi all’esportazione fossero diminuiti oppure se i prezzi di rivendita nell’Unione fossero rimasti invariati o modificati solo in misura irrilevante. Il confronto tra i prezzi del PIA e quelli del PI iniziale, effettuato per tipo di prodotto e, quando necessario, con prodotti simili, ha evidenziato una diminuzione media ponderata del 50,5 % per il gruppo FTT e del 13,2 % per il gruppo ZTT. La Commissione ha quindi ricalcolato i margini di dumping ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base.
Determinazione del prezzo all’esportazione e del valore normale
Per le vendite dirette nell’Unione e per quelle tramite società collegate che operano come agenti o operatori commerciali è stato considerato il prezzo effettivamente pagato o pagabile. Per le vendite tramite importatori collegati, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo di prima rivendita ad acquirenti indipendenti nell’Unione, con le opportune rettifiche per costi e profitto. Il valore normale dell’inchiesta iniziale è stato mantenuto, salvo l’uso di tipi di prodotto più simili quando il prodotto venduto nel PIA non era presente nel PI iniziale. Sono stati poi effettuati adeguamenti per garantire un confronto equo, tra cui trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, dazi doganali UE, imballaggio, credito, spese bancarie e onorari di agenti all’esportazione.
Risultati economici e margini
La Commissione ha fissato i nuovi margini di dumping al 116,6 % per il gruppo FTT e al 67,3 % per il gruppo ZTT. Per le altre società che hanno collaborato i margini sono stati determinati al 109,2 %, mentre per tutte le altre società il margine è stato fissato al 116,6 %. Parallelamente, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato al 131,5 % per il gruppo FTT, al 99,1 % per il gruppo ZTT, al 128,7 % per le altre società collaboranti e al 131,5 % per tutte le altre società. Poiché i nuovi margini di dumping risultavano inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione ha applicato l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base per fissare i dazi finali.
Nuove aliquote antidumping e limite massimo
Le nuove aliquote antidumping definitive sono quindi state fissate al 88,0 % per il gruppo FTT, al 39,4 % per il gruppo ZTT e al 62,4 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia a quella antidumping, nonché per quelle che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping. La Commissione ha inoltre applicato il limite di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui il dazio riveduto non può superare il doppio di quello inizialmente istituito.
Regola per nuovi produttori esportatori
L’articolo 2, come sostituito, prevede un meccanismo di estensione dell’elenco delle società collaboranti non incluse nel campione a favore di eventuali nuovi produttori esportatori cinesi. Tali soggetti possono essere assoggettati all’aliquota media del 62,4 % solo se dimostrano di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di avere un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Avvio e oggetto della nuova inchiesta antiassorbimento
La Commissione ha riaperto l’inchiesta antidumping su richiesta di Europacable, presentata il 28 ottobre 2022 per conto dei produttori dell’Unione, sulla base di elementi di prova ritenuti sufficienti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. L’indagine ha riguardato la possibile diminuzione dei prezzi all’esportazione cinesi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e l’eventuale assorbimento dei dazi antidumping in vigore.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali realizzati con una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina. Sono esclusi i cavi con fibre munite individualmente di pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino.
Accertamento della diminuzione dei prezzi all’esportazione
La Commissione ha confrontato i prezzi all’esportazione del periodo dell’inchiesta antiassorbimento (1º ottobre 2021-30 settembre 2022) con quelli del periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2019-30 giugno 2020), per tipo di prodotto e, ove necessario, con tipi di prodotto più simili. Ha concluso per una diminuzione media ponderata del 50,5 % per il gruppo FTT e del 13,2 % per il gruppo ZTT.
Ricalcolo del dumping e metodologia di confronto
Poiché i prezzi all’esportazione sono risultati diminuiti, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 2 del regolamento di base. Il valore normale dell’inchiesta iniziale è stato mantenuto, salvo l’uso di valori normali relativi a tipi di prodotto più simili quando necessari. Sono stati effettuati adeguamenti per garantire un confronto equo, tra cui trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dazi doganali UE, imballaggio, credito, spese bancarie e onorari di agenti all’esportazione.
Margini di dumping risultanti e loro estensione
I margini di dumping nel PIA sono stati fissati al 116,6 % per il gruppo FTT, al 67,3 % per il gruppo ZTT, al 109,2 % per le altre società che hanno collaborato e al 116,6 % per tutte le altre società. La Commissione ha ritenuto che il margine residuo per tutte le altre società corrispondesse a quello della società del campione con il margine più elevato, in ragione dell’elevato livello di cooperazione.
Determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio
La Commissione ha confrontato i prezzi all’esportazione del PIA con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale. Ha determinato livelli di eliminazione del pregiudizio pari al 131,5 % per il gruppo FTT, al 99,1 % per il gruppo ZTT, al 128,7 % per le altre società che hanno collaborato e al 131,5 % per tutte le altre società.
Adeguamento per evitare la doppia contabilizzazione con il dazio compensativo
Poiché il prodotto è anche soggetto a un dazio compensativo definitivo, la Commissione ha detratto dall’effetto dei nuovi margini di dumping l’aliquota di sovvenzione inizialmente istituita, al fine di evitare una doppia contabilizzazione ai sensi del regolamento antisovvenzioni di base. Questo ha condotto ai dazi antidumping riveduti finali.
Nuove aliquote del dazio antidumping
L’articolo 1 del regolamento modificato stabilisce le nuove aliquote: 88,0 % per il gruppo FTT; 39,4 % per il gruppo ZTT; 62,4 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping; 62,4 % per le altre società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping; 88,0 % per tutte le altre società. Sono attribuiti codici addizionali TARIC specifici, tra cui C696, C697 e C999.
Limite massimo del raddoppio del dazio inizialmente istituito
La Commissione richiama l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui il dazio antidumping riveduto non può superare il doppio dell’importo inizialmente istituito. Tale limite ha inciso sulla fissazione delle aliquote finali rivedute.
Regime per nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 sostituito prevede che un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese possa essere aggiunto all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e sia quindi soggetto all’aliquota media del 62,4 %, se dimostra: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2019-30 giugno 2020); assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure; effettive esportazioni successive al periodo dell’inchiesta oppure impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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