Regolamento (UE) 2023/1667
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione, dell'8 agosto 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso l’allegato tecnico della direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, allineando i requisiti UE alle più recenti modifiche degli strumenti IMO, SOLAS, MARPOL e COLREG, nonché alle norme tecniche EN/IEC/ETSI richiamate. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 e disciplina un regime transitorio per alcune nuove voci, consentendo la commercializzazione e l’installazione fino a date determinate per prodotti già conformi a requisiti nazionali precedenti. L’allegato elenca in modo analitico le categorie di equipaggiamento, i riferimenti normativi internazionali applicabili, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità e le date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo.
Aggiornamento dell’elenco degli strumenti internazionali, dei requisiti tecnici e delle norme di prova applicabili all’equipaggiamento marittimo ai fini dell’omologazione e della conformità, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’equipaggiamento marittimo rientrante nell’ambito della direttiva 2014/90/UE e, più in particolare, agli elementi elencati nell’allegato, per i quali stabilisce requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e norme di prova da utilizzare ai fini dell’omologazione e della marcatura/conformità nell’Unione. Si applica agli operatori della filiera dell’equipaggiamento marittimo, agli organismi di valutazione della conformità e, indirettamente, ai fabbricanti e agli importatori che immettono sul mercato tali prodotti o li installano a bordo di navi UE; contiene inoltre periodi transitori per talune nuove voci già conformi a requisiti nazionali prima delle rispettive date di riferimento. Rileva anche per l’equipaggiamento destinato a navi UE e, per alcune voci, per unità veloci (HSC) e per equipaggiamenti soggetti a SOLAS, MARPOL e COLREG. Sono escluse o trattate come non soggette a certificazione alcune voci indicate nell’allegato 9 come elenco informativo; inoltre alcune voci sono lasciate deliberatamente vuote, trasferite ad altre sezioni o soppresse.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione sull’equipaggiamento marittimo
Il regolamento attua la direttiva 2014/90/UE aggiornando l’elenco dei requisiti tecnici e delle norme di prova applicabili all’equipaggiamento marittimo soggetto a omologazione nell’Unione. L’intervento recepisce le modifiche intervenute negli strumenti internazionali IMO, in particolare SOLAS, MARPOL e COLREG, e nelle norme EN/IEC/ETSI/ISO richiamate nell’allegato.
Finalità e contesto
La Commissione richiama l’esigenza di mantenere allineati i requisiti europei alle più recenti evoluzioni internazionali, di elencare espressamente le nuove voci di equipaggiamento divenute oggetto di requisiti armonizzati e di garantire un’attuazione uniforme e rapida della direttiva 2014/90/UE. Per tali ragioni il regolamento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 e prevede un breve differimento di entrata in vigore.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’equipaggiamento marittimo rientrante nell’ambito della direttiva 2014/90/UE e, precisamente, alle voci elencate nell’allegato. L’ambito copre le principali categorie di prodotti per la sicurezza della nave e dell’equipaggio, la prevenzione dell’inquinamento, la protezione antincendio, la navigazione, le radiocomunicazioni, l’equipaggiamento COLREG e alcune apparecchiature previste dal capitolo II-1 SOLAS. Per alcune voci il testo disciplina anche unità veloci (HSC) e prevede regimi transitori o note specifiche per pezzi di ricambio e installazioni esistenti.
Struttura normativa dell’allegato
L’allegato è organizzato per sezioni tematiche e per singola voce di equipaggiamento. Per ciascuna voce indica:
- la denominazione del prodotto;
- le regole SOLAS, MARPOL o COLREG pertinenti;
- le risoluzioni e circolari IMO applicabili;
- le norme tecniche di prova (EN, IEC, ETSI, ISO);
- i moduli di valutazione della conformità;
- le date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo, quando previste.
Mezzi di salvataggio
La sezione dedicata ai mezzi di salvataggio è ampia e comprende, tra gli altri, salvagenti anulari, luci di localizzazione, segnali fumogeni ad attivazione automatica, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, razzi e fuochi a mano, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio gonfiabili, rigide e autoraddrizzanti, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, dispositivi di ammaino e sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, scale per discesa, materiali catarifrangenti e vari componenti di bordo. Molte di queste voci hanno righe sostitutive con nuove norme di prova o nuove risoluzioni IMO, con date di transizione tra il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026. In diversi casi l’allegato introduce nuove prescrizioni per i certificati, oppure specifica che talune versioni di prodotto richiedono massa minima, compatibilità con sistemi di sgancio rapido o test elettromagnetici limitati.
Prevenzione dell’inquinamento marino
La sezione ambientale riguarda apparecchiature per filtraggio, misuratori e rilevatori del tenore di olio minerale, sistemi di monitoraggio degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico. Il regolamento aggiorna i riferimenti a MARPOL allegati I, IV e VI e alle relative risoluzioni MEPC, includendo anche le versioni più recenti dei requisiti tecnici per gli scrubber e per i sistemi di trattamento delle acque reflue.
Protezione antincendio
La parte antincendio copre un numero molto elevato di prodotti: sottofondi di rivestimento del ponte, estintori portatili e carrellati, indumenti e accessori dei vigili del fuoco, autorespiratori, componenti di sprinkler, ugelli, tubazioni antincendio, porte e serrande tagliafuoco, finestre e portellini, materiali non combustibili e resistenti al fuoco, sistemi di allarme e rilevazione incendi, impianti a gas inerte, impianti equivalenti a gas o aerosol, schiumogeni, sistemi per elicotteri, dispositivi per condotte di estrazione cucine, monitor acqua mobili, naspi, schiume speciali per navi cisterna, sistemi di diffusione e rilevazione del fumo, apparecchi di illuminazione d’emergenza, EEBD e altri componenti. Il regolamento aggiorna in modo sistematico le norme di prova, spesso sostituendo vecchie edizioni EN/IEC con versioni più recenti. In più punti si consente, per i pezzi di ricambio di impianti esistenti, di continuare ad applicare le norme vigenti al momento dell’installazione originaria a bordo.
Apparecchiature di navigazione
La sezione navigazione comprende bussole magnetiche e giroscopiche, ecometri, indicatori di rotta, GPS/GLONASS/DGPS/DGLONASS/Galileo, sistemi GNSS, radar di varie categorie, VDR e S-VDR, ECDIS, BNWAS, AIS, sistemi di controllo della rotta e apparecchiature per unità veloci, riflettori radar, strumenti di visione notturna, lampade di segnalazione diurna, dispositivi di orientamento, SDME, display/indicatori di timone, giri e passo elica, sistemi di navigazione integrati e altre apparecchiature connesse. Il regolamento introduce una ricollocazione ordinata di varie voci trasferite in nuove categorie tecniche, soprattutto per i nuovi certificati, e aggiorna le versioni delle norme IEC/EN applicabili. Per alcuni prodotti, come radar, GNSS, ECDIS e sistemi integrati, sono previste regole specifiche per le opzioni funzionali, i certificati e le interfacce di comunicazione.
Apparecchiature di radiocomunicazione
La sezione radiocomunicazioni disciplina VHF DSC, ricevitori per vigilanza DSC, ricevitori NAVTEX, ricevitori EGC, stazioni HF per informazioni sulla sicurezza marittima, EPIRB a 406 MHz, impianti MF DSC, MF/HF DSC-NBDP-radiotelefonia, portatili VHF per imbarcazioni di salvataggio, radiotelefoni per vigili del fuoco, ICS e stazioni nave-terra GMDSS. Il testo incorpora numerosi richiami a norme ETSI e ITU-R, con aggiornamenti progressivi delle versioni di prova e una gestione puntuale delle diverse funzioni GMDSS incluse nei sistemi integrati. Per alcune voci il regolamento segnala che determinati requisiti storici, come quelli relativi ai generatori di allarme bitonale o alla trasmissione H3E/A3H, sono decaduti per effetto delle decisioni IMO/ITU.
Equipaggiamento COLREG e altre apparecchiature di sicurezza
Per l’equipaggiamento soggetto alla convenzione COLREG 72, il regolamento include le luci di navigazione e i dispositivi di segnalazione sonora. Tra le altre apparecchiature di sicurezza figurano dispositivi di movimentazione e sistemi di rilevazione livelli idrometrici, in relazione a specifiche prescrizioni SOLAS del capitolo II-1 e XII.
Voci non soggette a certificazione MED e sezioni informative
L’allegato 9 contiene un elenco informativo di prodotti non soggetti a certificazione MED, tra cui alcune apparecchiature di prevenzione dell’inquinamento, protezione antincendio, navigazione e radiocomunicazione, nonché ulteriori voci del capitolo II-1 SOLAS. Il regolamento segnala inoltre numerose voci lasciate deliberatamente vuote, soppresse o trasferite ad altre sezioni, a conferma dell’operazione di riordino e razionalizzazione dell’elenco tecnico.
Effetti pratici per gli operatori
Per fabbricanti, importatori, organismi notificati e operatori navali, il regolamento impone di verificare le nuove edizioni delle norme tecniche e le date di transizione riportate in allegato, perché da esse dipende la possibilità di immettere sul mercato o installare a bordo prodotti conformi a specifiche versioni normative. In pratica, il documento richiede una costante verifica di compatibilità tra il prodotto, la categoria dell’equipaggiamento, la nave di destinazione, le regole SOLAS/MARPOL/COLREG applicabili e la data di prima immissione sul mercato o ultima installazione consentita.
Disposizioni principali
Oggetto e allegato tecnico vincolante
L’articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previsti dagli strumenti internazionali definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato del regolamento. L’allegato costituisce quindi il cuore operativo del testo, poiché aggiorna e sostituisce l’elenco delle voci soggette a omologazione MED.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157. Ciò implica la sostituzione dell’elenco e dei riferimenti tecnici contenuti in tale atto con quelli del nuovo regolamento.
Regime transitorio per nuove voci dell’allegato
L’articolo 3 prevede due regimi transitori. Per l’equipaggiamento indicato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158" nella colonna 1 dell’allegato, conforme ai requisiti nazionali vigenti prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, è consentita l’immissione sul mercato e l’installazione a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024. Per l’equipaggiamento indicato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157", conforme ai requisiti nazionali vigenti prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, la facoltà di immissione sul mercato e installazione a bordo è prorogata fino al 15 agosto 2025.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Struttura dell’allegato: categorie di prodotti e riferimenti normativi
L’allegato è suddiviso in grandi sezioni tematiche: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, apparecchiature di radiocomunicazione, equipaggiamento ai sensi di COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza, equipaggiamento ai sensi del capitolo II-1 SOLAS e un elenco informativo di equipaggiamento non soggetto a certificazione MED. Per ogni voce sono indicati i riferimenti SOLAS/MARPOL/COLREG, le risoluzioni e circolari IMO pertinenti, le norme EN/IEC/ETSI/ISO applicabili e i moduli di valutazione della conformità (tipicamente B+D, B+E, B+F e, per alcune voci, G).
Aggiornamenti tecnici e sostituzione di norme di prova
Numerose voci sono aggiornate con nuove edizioni di norme EN, IEC o ISO e con risoluzioni IMO più recenti. In diversi casi l’allegato prevede righe nuove o sostitutive con date di efficacia specifiche, oppure fa rinvio alle nuove voci per i nuovi certificati. Per alcune categorie sono previste anche note tecniche che precisano la portata delle prove, l’uso di alternative normativi "oppure", l’esclusione di talune prove elettromagnetiche o la necessità di indicare nel certificato se sono stati testati dispositivi opzionali.
Regole transitorie, sostituzioni e voci soppresse/trasferite
L’allegato contiene numerose indicazioni di trasferimento di voci verso altre sezioni (ad esempio da MED/4.3 a MED/4.65, da MED/4.14 a MED/4.63, da MED/4.34 a MED/4.64) e di soppressione di voci divenute obsolete. Sono inoltre previste note che consentono, per taluni prodotti usati come pezzi di ricambio di impianti esistenti, di continuare ad applicare le norme vigenti al momento dell’installazione a bordo. In alcune ipotesi il testo esclude espressamente determinati requisiti o prove, o precisa che certe voci restano solo informative nell’elenco dell’allegato 9.
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