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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38084/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso principale denunciava due profili: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1578 c.c. per aver la Corte d'appello attribuito alla consulenza tecnica un contenuto non corrispondente e aver ritenuto l'esistenza di vizi occulti sin dalla consegna, con conseguente indebita riduzione del canone e restituzione parziale; la ricorrente sosteneva inoltre ultra petizione poiché l'attrice non avrebbe invocato espressamente l'art. 1578 c.c. (riduzione del canone per vizi). (2) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: in particolare che le prime denunzie dei vizi risalirebbero al luglio 2015 (non all'inizio del rapporto nel 2007) e che il canone era già stato ridotto dal marzo 2013, circostanze che inciderebbero sul periodo e sull'ammontare della restituzione richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale ritenendo che le censure introducevano, di fatto, una rivalutazione del merito (controllo dei fatti e della valutazione della CTU) non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inefficace per tardività il ricorso incidentale della Zografaki. Di conseguenza è stata confermata, per quanto possibile, la decisione della Corte d'appello che aveva parzialmente accolto l'appello della conduttrice (riduzione canone e restituzioni) e rigettato le richieste risarcitorie; le spese di cassazione sono state compensate per intero tra le parti. Infine la Corte ha osservato gli effetti processuali relativi al contributo unificato ex d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1578 cod. civ.

    Norma invocata per la riduzione del canone per vizi occulti: la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti i presupposti (vizi occulti presenti alla consegna) e ha applicato la riduzione; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura diretta a contestare la valutazione di fatto su tale punto.

  • art. 1575 cod. civ.

    Richiamata nella ricostruzione delle obbligazioni del locatore; la Corte territoriale ha valutato la responsabilità della locatrice in relazione agli obblighi di manutenzione e conservazione.

  • art. 2051 cod. civ.

    Riferita in ordine all'esclusione della responsabilità della proprietaria ex responsabilità da cose in custodia; la Corte di appello ha escluso tale responsabilità nel caso concreto.

  • art. 1227 cod. civ.

    Richiamato per valutare la responsabilità concorrente della conduttrice nella determinazione del danno e per ridurre la misura della restituzione (concorso di colpa).

  • art. 2697 cod. proc. civ.

    Norma sul l'onere della prova: la ricorrente contestava l'onere probatorio gravante sull'attrice che invocava la diminuzione del canone, ma la Cassazione ha ritenuto che la censura impugnasse valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

    Richiamati come parametri di censura: la Corte ha ritenuto inammissibile la denuncia di violazione di legge (n.3) perché verteva su fatto e merito; ha altresì ritenuto che la presunta omissione di fatto decisivo (n.5) non fosse tale perché le risultanze istruttorie erano state considerate dal giudice di merito e la contestazione implicava rivalutazione del merito.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Citando la norma procedurale salvo che la censura non poteva trasformare il controllo di legittimità in riesame di merito; la Corte ha escluso violazioni di natura processuale rilevanti ai fini di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha richiamato la disciplina sul versamento supplementare da parte della sola ricorrente principale nel caso di declaratorie di inammissibilità, dando atto dei presupposti per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per riesaminare le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito o per ribaltare le conclusioni della CTU: le censure che, nei fatti, chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ottenere la riduzione del canone ai sensi dell'art. 1578 c.c. l'attore deve dimostrare che i vizi erano occulti e presenti al momento della consegna; tuttavia la valutazione sulla sussistenza di tali elementi è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione.
  • La qualificazione della domanda (se il petitum comprende anche altre richieste interpretative) è attività tipica del giudice di merito e solo in casi di nullità processuale o chiara violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può esser sindacata in cassazione.
  • L'omesso esame di una consulenza tecnica quale mera allegazione o ausilio del giudice non costituisce automaticamente 'fatto storico' rilevante ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; va distinto ciò che è fatto storico da valutazioni tecniche e interpretative riservate al merito.
  • I ricorsi incidentali notificati tardivamente sono inefficaci; chi intende proporre impugnazioni congiunte deve rispettare i termini processuali o rischia la declaratoria di inefficacia.
  • In caso di esiti alterni nei gradi di merito, la compensazione integrale delle spese di cassazione è un esito possibile e frequente.
  • Le doglianze che chiedono di rettificare la quantificazione degli arrotondamenti del canone o l'individuazione del periodo utile per la restituzione possono dover essere trattate con strumenti diversi (es. revocazione, nuovo grado di merito) se si configurano come riesame di fatto.

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