Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2022/2464

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L2464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2022/2464, nota come CSRD, sostituisce il precedente impianto sulla comunicazione di informazioni non finanziarie con un sistema più ampio e standardizzato di rendicontazione di sostenibilità. Introduce principi europei comuni, impone la collocazione delle informazioni in una sezione dedicata della relazione sulla gestione e rende obbligatoria un’attestazione di conformità, inizialmente su base di sicurezza limitata. Il sistema è graduale, con termini di recepimento e di applicazione differenziati per categorie di imprese e con un forte ricorso ad atti delegati della Commissione.

Rafforzamento e armonizzazione della rendicontazione societaria di sostenibilità, con estensione degli obblighi di informativa, standard europei comuni e attestazione obbligatoria.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica, tramite modifica della direttiva 2013/34/UE e di atti collegati, alle imprese di grandi dimensioni e a specifiche categorie di PMI, in particolare alle PMI diverse dalle microimprese che sono enti di interesse pubblico e hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione. Si applica inoltre agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione/riassicurazione che rientrano in tali categorie dimensionali, agli emittenti soggetti alla direttiva 2004/109/CE e, con regole specifiche, alle imprese figlie e succursali nell’Unione di imprese di paesi terzi che superano determinate soglie di ricavi. Sono previste esclusioni e regimi particolari per microimprese, talune entità creditizie di cui alla direttiva 2013/36/UE, prodotti finanziari di cui al regolamento (UE) 2019/2088, nonché deroghe/transizioni per alcune PMI, imprese figlie esentate e gruppi di imprese terze.

Rendicontazione societaria di sostenibilità

La direttiva (UE) 2022/2464, c.d. CSRD, riforma in profondità il regime europeo di informativa societaria non finanziaria/sostenibile. Essa nasce nell’ambito del Green Deal europeo e del piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, con l’obiettivo di rendere le informazioni sulla sostenibilità più comparabili, affidabili, verificabili e digitalmente accessibili, limitando il rischio di greenwashing e colmando il divario informativo tra imprese e utilizzatori.

Obiettivi e impianto generale

La direttiva modifica quattro atti cardine:

  • regolamento (UE) n. 537/2014;
  • direttiva 2004/109/CE;
  • direttiva 2006/43/CE;
  • direttiva 2013/34/UE.

Il nucleo della riforma consiste nell’introduzione di una rendicontazione di sostenibilità obbligatoria, collocata nella relazione sulla gestione o nella relazione sulla gestione consolidata, secondo il principio della doppia rilevanza: devono emergere sia gli effetti della sostenibilità sull’impresa sia l’impatto dell’impresa su ambiente, persone e governance.

Ambito di applicazione

L’ambito soggettivo è ampio e comprende:

  • le grandi imprese;
  • le imprese madri di grandi gruppi;
  • le PMI, diverse dalle microimprese, che sono enti di interesse pubblico e hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  • gli enti creditizi e le imprese di assicurazione/riassicurazione che rientrano nelle categorie dimensionali previste;
  • gli emittenti soggetti alla direttiva 2004/109/CE;
  • determinate imprese figlie e succursali nell’Unione di imprese di paesi terzi, al superamento di specifiche soglie di ricavi nell’Unione.

Sono previsti regimi particolari e/o esclusioni per le microimprese, per alcune entità creditizie di cui alla direttiva 2013/36/UE, per i prodotti finanziari richiamati dal regolamento (UE) 2019/2088 e per diverse ipotesi di esenzione di gruppo.

Nuove definizioni e coordinamento con altre norme

La direttiva inserisce nella direttiva 2013/34/UE le definizioni di:

  • "questioni di sostenibilità";
  • "rendicontazione di sostenibilità";
  • "risorse immateriali essenziali";
  • "prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità".

La nozione di questioni di sostenibilità comprende fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, in coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088. La direttiva coordina inoltre la disciplina con il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia, con gli obblighi informativi sui mercati finanziari e con il quadro dell’attestazione legale dei conti.

Contenuto della rendicontazione di sostenibilità

Le imprese soggette all’obbligo devono inserire nella relazione sulla gestione una sezione chiaramente identificabile dedicata alla sostenibilità. Le informazioni richieste comprendono, in sintesi:

  • modello e strategia aziendale;
  • resilienza del modello di business;
  • opportunità connesse alla sostenibilità;
  • piani di transizione e di investimento, inclusa la compatibilità con l’economia sostenibile, con il limite di 1,5°C e con la neutralità climatica al 2050;
  • considerazione degli interessi dei portatori di interesse;
  • obiettivi temporalmente definiti, inclusi ove opportuno obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 e il 2050;
  • ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo;
  • politiche, incentivi e procedure di dovuta diligenza;
  • principali impatti negativi effettivi e potenziali;
  • principali rischi e dipendenze;
  • indicatori pertinenti.

Il testo insiste su informazioni prospettiche e retrospettive, qualitative e quantitative, e richiede, se del caso, il riferimento all’intera catena del valore, ai prodotti, ai servizi, ai rapporti commerciali e alla catena di fornitura.

Doppia rilevanza e catena del valore

La direttiva chiarisce che l’impresa deve valutare separatamente:

  • la rilevanza finanziaria delle questioni di sostenibilità per l’impresa;
  • la rilevanza dell’impatto dell’impresa sulle persone e sull’ambiente.

Per i primi tre anni di applicazione delle misure nazionali di recepimento, se non sono disponibili tutte le informazioni sulla catena del valore, l’impresa deve spiegare gli sforzi compiuti per reperirle, i motivi della loro indisponibilità e i piani futuri per ottenerle.

Informazioni su risorse immateriali e governo societario

La riforma introduce anche un obbligo di comunicare informazioni sulle "risorse immateriali essenziali", cioè quelle risorse senza consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello di business e che sono fonte di creazione di valore.

In materia di governo societario, la direttiva aggiorna la disclosure sulla diversità e prevede che le società soggette alla rendicontazione di sostenibilità possano considerare assolti alcuni obblighi della dichiarazione di governo societario se tali informazioni sono già incluse nella rendicontazione di sostenibilità.

Esenzioni e regole di gruppo

La direttiva mantiene un sistema articolato di esenzioni per:

  • imprese figlie incluse nella rendicontazione consolidata della capogruppo;
  • imprese figlie di imprese madri stabilite in paesi terzi, se la rendicontazione consolidata è redatta secondo principi equivalenti;
  • particolari strutture bancarie e assicurative di gruppo.

Le esenzioni sono subordinate a condizioni di trasparenza: indicazione della capogruppo, link alla rendicontazione consolidata e all’attestazione, pubblicazione e, se richiesto, traduzione delle relazioni. Le imprese esentate devono comunque rispettare talune informative, in particolare quelle dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, quando applicabili.

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità

Uno degli elementi più rilevanti della direttiva è la creazione di standard europei obbligatori di rendicontazione di sostenibilità, da adottare con atti delegati della Commissione:

  • prima serie entro il 30 giugno 2023;
  • seconda serie, inclusi standard complementari e settoriali, entro il 30 giugno 2024.

I principi devono essere:

  • comprensibili;
  • pertinenti;
  • verificabili;
  • comparabili;
  • rappresentati fedelmente.

Devono inoltre tenere conto, nella misura più ampia possibile, di standard e quadri internazionali, dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2088, della tassonomia del regolamento (UE) 2020/852, della normativa ambientale e sociale UE e di altri riferimenti internazionali richiamati dalla direttiva.

La Commissione deve consultare EFRAG, Parlamento europeo, gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, comitato di regolamentazione contabile, ESMA, EBA, EIOPA, BCE, Agenzia europea dell’ambiente, FRA, CEAOB e piattaforma sulla finanza sostenibile, secondo i casi previsti.

Principi per PMI e imprese di paesi terzi

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione deve adottare:

  • principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati per le PMI;
  • principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di paesi terzi, applicabili alle filiali/succursali nell’Unione soggette all’obbligo.

Per le PMI quotate, la direttiva prevede un approccio più leggero e una fase transitoria: l’obbligo generale per queste imprese si applica agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o successivamente; per due anni possono tuttavia derogare, indicando sinteticamente in relazione sulla gestione i motivi della mancata rendicontazione.

Formato digitale e pubblicazione

Le imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis devono redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico unico di comunicazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcare digitalmente la rendicontazione di sostenibilità, incluse le informazioni sulla tassonomia.

La pubblicazione della relazione sulla gestione deve avvenire entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio. Gli Stati membri possono imporre la gratuità dell’accesso tramite sito web, ma non possono più esentare le imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità dall’inserimento delle informazioni nella relazione sulla gestione.

Attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

La direttiva introduce un vero e proprio sistema di assurance:

  • l’attestazione iniziale deve essere resa sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato;
  • entro il 1° ottobre 2026 la Commissione deve adottare principi di attestazione per la sicurezza limitata;
  • entro il 1° ottobre 2028 deve valutare e, se del caso, adottare principi per una ragionevole sicurezza.

L’attestazione deve riguardare, tra l’altro:

  • conformità ai principi di rendicontazione di sostenibilità;
  • procedure adottate per individuare le informazioni;
  • conformità agli obblighi di tagging digitale;
  • rispetto dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

L’attestazione può essere rilasciata dal revisore legale o dall’impresa di revisione che effettua la revisione contabile, oppure, se consentito dallo Stato membro, da un prestatore indipendente di servizi di attestazione accreditato, soggetto a requisiti equivalenti a quelli dei revisori.

Revisori, requisiti professionali e controlli di qualità

La direttiva modifica in modo esteso la direttiva 2006/43/CE per includere la sostenibilità nella formazione, nell’abilitazione, nel tirocinio, nei registri, nel controllo di qualità, nelle sanzioni e nei compiti del revisore del gruppo. In particolare:

  • i revisori che intendono attestare la sostenibilità devono avere competenze specifiche e svolgere almeno otto mesi di tirocinio in materia;
  • sono previsti requisiti ad hoc per esame e formazione continua;
  • sono disciplinati file di attestazione, corrispettivi, indipendenza e deontologia;
  • sono introdotti il "responsabile della sostenibilità" e l’estensione dei compiti del comitato audit.

Sono previste norme transitorie per revisori e candidati già abilitati o in corso di abilitazione al 1° gennaio 2024.

Mercato dell’attestazione e prestatori indipendenti

La direttiva consente agli Stati membri di aprire il mercato dell’attestazione ai prestatori indipendenti accreditati. In tal caso, devono essere previste regole equivalenti su:

  • formazione ed esame;
  • formazione continua;
  • controllo qualità;
  • deontologia;
  • indipendenza;
  • indagini e sanzioni;
  • organizzazione del lavoro;
  • segnalazione di irregolarità.

È altresì prevista la possibilità di supervisione nello Stato membro ospitante dal 6 gennaio 2027, secondo regole di mutuo riconoscimento e cooperazione.

Imprese di paesi terzi

Per le imprese di paesi terzi con presenza nell’Unione, la direttiva introduce obblighi specifici di pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità tramite filiale o succursale, al superamento di soglie di ricavi nell’Unione pari a:

  • oltre 150 milioni di EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi;
  • oltre 40 milioni di EUR per le succursali, a seconda dei casi.

La rendicontazione deve essere redatta secondo i principi adottati dalla Commissione entro il 30 giugno 2024, oppure secondo principi equivalenti. Deve essere accompagnata da un’attestazione di conformità, o, se non disponibile, da una dichiarazione della filiale/succursale che ne spieghi la mancanza.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione

Gli Stati membri devono recepire gli articoli 1-3 entro il 6 luglio 2024. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L’applicazione è scaglionata:

  • dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese/enti di interesse pubblico sopra 500 dipendenti e per gli emittenti corrispondenti;
  • dal 1° gennaio 2025 per le altre grandi imprese e le altre imprese madri di grandi gruppi;
  • dal 1° gennaio 2026 per PMI quotate, enti piccoli e non complessi, imprese captive di assicurazione e riassicurazione in determinate condizioni;
  • dal 1° gennaio 2028 per la deroga transitoria delle PMI quotate e per l’articolo 1, punto 14, relativo a specifiche regole sulle imprese di paesi terzi;
  • alcune disposizioni sul mercato dell’attestazione e sulla sostenibilità si applicano con date ulteriori, come il 6 gennaio 2027 per la prestazione transfrontaliera dei servizi di attestazione da parte di organismi indipendenti.

Controllo, sanzioni e riesame

Gli Stati membri devono prevedere sistemi efficaci di indagine e sanzioni per reprimere e prevenire la non corretta esecuzione della revisione legale e dell’attestazione della sostenibilità. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni. Entro il 31 dicembre 2028 deve inoltre riesaminare la concentrazione del mercato dell’attestazione della sostenibilità e valutare eventuali misure per garantire una sufficiente diversificazione e una qualità adeguata del mercato stesso.

Disposizioni principali

Oggetto e razionale della riforma

La direttiva modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per introdurre un quadro armonizzato di rendicontazione societaria di sostenibilità. L’obiettivo è accrescere la comparabilità, affidabilità, digitalizzazione e accessibilità delle informazioni ESG, ridurre il greenwashing e soddisfare le esigenze di investitori, operatori di mercato e altri portatori di interesse.

Ambito soggettivo della rendicontazione di sostenibilità

L’obbligo riguarda le grandi imprese, le imprese madri di grandi gruppi e, con decorrenza successiva, le PMI diverse dalle microimprese che sono enti di interesse pubblico. Si estende inoltre agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione/riassicurazione che rientrano nelle soglie previste e agli emittenti soggetti alla direttiva 2004/109/CE. Sono previsti regimi specifici per imprese figlie e succursali di imprese di paesi terzi oltre determinate soglie di ricavi nell’Unione.

Definizioni chiave

La direttiva inserisce le nozioni di "questioni di sostenibilità", "rendicontazione di sostenibilità", "risorse immateriali essenziali" e "prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità" nella direttiva 2013/34/UE e coordina tali definizioni con il regolamento (UE) 2019/2088.

Contenuto della rendicontazione annuale e consolidata

La relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata devono includere informazioni necessarie a comprendere sia l’impatto dell’impresa/gruppo sulle questioni di sostenibilità sia il modo in cui tali questioni incidono sull’impresa/gruppo. Le informazioni devono coprire strategia e modello di business, resilienza, opportunità, piani di transizione compatibili con l’Accordo di Parigi e con la neutralità climatica al 2050, obiettivi temporalmente definiti, ruolo degli organi sociali, politiche, incentivi, dovuta diligenza, impatti negativi, rischi, dipendenze e indicatori pertinenti.

Doppia rilevanza, catena del valore e informazioni prospettiche

La direttiva chiarisce il principio della doppia rilevanza: occorre valutare separatamente la rilevanza finanziaria per l’impresa e la rilevanza dell’impatto dell’impresa sulle persone e sull’ambiente. Le informazioni devono includere dati prospettici e retrospettivi, qualitativi e quantitativi, e riguardare anche la catena del valore, con un regime di prima applicazione che consente per i primi tre anni di spiegare le difficoltà nel reperimento dei dati lungo la catena.

Esenzioni e deroghe di gruppo

Sono confermate ed articolate le esenzioni per imprese figlie incluse nella rendicontazione consolidata della capogruppo, anche se la capogruppo è stabilita in un paese terzo, purché siano soddisfatte condizioni informative, di pubblicazione e di equivalenza. Regime analogo vale per la rendicontazione consolidata e per le specificità dei gruppi bancari e assicurativi.

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità

La Commissione deve adottare atti delegati che introducano principi europei obbligatori di rendicontazione di sostenibilità: una prima serie entro il 30 giugno 2023 e una seconda serie, anche settoriale e integrativa, entro il 30 giugno 2024. I principi devono essere comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e fedelmente rappresentati, e tenere conto di standard internazionali, dei regolamenti UE 2019/2088 e 2020/852, nonché della normativa ambientale, sociale e di governance pertinente.

Principi per le PMI e imprese di paesi terzi

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione deve adottare principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati per le PMI. Sempre entro il 30 giugno 2024 deve adottare principi specifici per le imprese di paesi terzi soggette all’obbligo di rendicontazione tramite filiale o succursale nell’Unione.

Formato elettronico unico di comunicazione e tagging digitale

Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità devono redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcare digitalmente la rendicontazione di sostenibilità, incluse le informazioni ex articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Si rafforza così l’accessibilità dei dati e la futura integrazione nell’ESAP.

Attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

La direttiva introduce l’obbligo di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, inizialmente su base di sicurezza limitata, con possibile passaggio successivo a una ragionevole sicurezza entro il 1° ottobre 2028 previa valutazione della fattibilità. L’attestazione può essere resa da revisore legale, impresa di revisione o, se lo Stato membro lo consente, da un prestatore indipendente accreditato soggetto a requisiti equivalenti.

Riforma della disciplina dei revisori e dei comitati audit

La direttiva modifica la direttiva 2006/43/CE per includere la sostenibilità nella formazione, abilitazione, tirocinio, controllo di qualità, indagini, sanzioni, indipendenza, deontologia, archiviazione e relazione di attestazione. Amplia inoltre i compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile e disciplina la relazione di attestazione della sostenibilità.

Modifiche al regolamento (UE) n. 537/2014

L’attestazione della sostenibilità è esclusa dal calcolo dei limiti ai corrispettivi per altri servizi. Sono aggiornati i divieti di servizi non di revisione e chiarita l’irrilevanza dell’approvazione del comitato audit per l’attestazione della sostenibilità. Alcuni servizi di preparazione della rendicontazione di sostenibilità sono trattati come servizi vietati nei periodi pertinenti.

Recepimento e applicazione graduale

Gli Stati membri devono recepire gli articoli 1-3 entro il 6 luglio 2024. L’applicazione è graduale: dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese/enti di interesse pubblico sopra 500 dipendenti e per gli emittenti corrispondenti; dal 1° gennaio 2025 per le altre grandi imprese e gruppi; dal 1° gennaio 2026 per le PMI quotate, gli enti piccoli e non complessi e talune imprese captive; dal 1° gennaio 2028 per la facoltà transitoria di non includere la rendicontazione per alcune PMI quotate; e dal 1° gennaio 2028 per l’articolo 1, punto 14, relativo alle imprese di paesi terzi.

Controllo, sanzioni e riesame

Gli Stati membri devono prevedere sistemi efficaci di indagine e sanzioni, nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione deve presentare relazioni sull’attuazione entro il 30 aprile 2029 e poi ogni tre anni, e riesaminare entro il 31 dicembre 2028 la concentrazione del mercato dell’attestazione della sostenibilità e l’eventuale necessità di ulteriori misure.

Come è indicizzato

Materierendicontazione societaria di sostenibilitàdiritto societariorevisione legale dei contimercati finanziarigoverno societario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.