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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione di opere abusive e di restituzione in pristino, con avvertimento dell’acquisizione del bene in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato due ordinanze dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fiastra, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Le contestazioni riguardavano, in particolare, la qualificazione delle opere e della loro traslazione planimetrica rispetto al permesso di costruire del 2019, nonché la corretta individuazione dei confini dell’area interessata, deducendo vizi istruttori, formali e procedimentali. Nel giudizio sono intervenute, costituendosi, anche l’Unione Montana Marca di Camerino e il SUAP dell’Unione Montana.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione delle ordinanze impugnate, compensando le spese della fase cautelare e fissando l’udienza pubblica per la decisione di merito. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, a un sommario esame, che l’ordinanza demolitoria risultava adottata sul presupposto dell’esecuzione di lavori privi di qualsiasi titolo edilizio: in tale ipotesi l’adozione della misura repressiva costituisce attività dovuta ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, anche se l’opera fosse stata realizzata interamente su area privata. L’assenza di titolo rendeva inoltre irrilevante, in questa fase, stabilire se la traslazione planimetrica integrasse una variante essenziale o non essenziale rispetto al permesso di costruire del 2019, ritenuto decaduto per mancato completamento dei lavori. In relazione alla controversia sui confini, il TAR ha precisato che la mera deduzione di vizi istruttori, formali o procedimentali non è sufficiente, occorrendo una controprova tecnica, mediante GPS o analogo accertamento, dell’erroneità della posizione dei picchetti apposti dal Comune. Nonostante tali rilievi sul fumus, il periculum in mora è stato ritenuto evidente e rilevante, poiché gli atti impugnati contenevano una diffida a demolire accompagnata dall’avvertimento dell’acquisizione del bene in caso di inottemperanza; la sospensione è stata quindi disposta per conservare la situazione di fatto in attesa della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione è stato ritenuto attività repressiva dovuta in presenza di opere eseguite senza alcun titolo edilizio, anche quando l’opera sia stata realizzata interamente su area privata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la tutela cautelare richiesta in via incidentale; nel caso concreto ha condotto alla sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati in ragione del rilevante periculum in mora.

Massime di principio

  • In presenza di opere edilizie eseguite senza alcun titolo abilitativo, l’ordine di demolizione costituisce attività repressiva dovuta ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, indipendentemente dal fatto che l’opera insista interamente su area privata.
  • Quando il titolo edilizio sia decaduto per mancato completamento dei lavori, la qualificazione della traslazione planimetrica come variante essenziale o non essenziale rispetto a quel titolo diviene irrilevante ai fini della repressione di opere realizzate senza un titolo efficace.
  • La contestazione dell’esatta individuazione dei confini utilizzata dall’amministrazione per fondare un ordine repressivo non può limitarsi alla deduzione di vizi istruttori, formali o procedimentali, ma deve essere accompagnata da una concreta controprova tecnica dell’erroneità degli accertamenti amministrativi.
  • Ai fini della tutela cautelare, la diffida a demolire accompagnata dall’avvertimento dell’acquisizione del bene in caso di inottemperanza integra un periculum in mora evidente e rilevante, idoneo a giustificare la sospensione dell’esecuzione per conservare la situazione di fatto in attesa del merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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