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Sentenza

Sentenza n. 1760/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero all’erogazione di complessivi 1.500 euro tramite la Carta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 1.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 dicembre 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale e ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata secondo l’art. 479 c.p.c.; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituivano titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva; era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996; ed era comprovato il passaggio in giudicato mediante certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di 1.500 euro. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa impedire l’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non dovuta in concreto per la nomina del commissario ad acta, per le ragioni ostative connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico, nonché per la complessità e serialità del contenzioso relativo all’attivazione della Carta elettronica, procedimento articolato in più fasi e coinvolgente strutture e soggetti diversi. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare, in caso di inerzia, misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), può essere esclusa in presenza di ragioni ostative concrete.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, oltre all’ipotesi di manifesta iniquità, valutate in concreto dal giudice.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione può essere effettuata secondo le modalità previste dalla disposizione; a seguito della modifica richiamata nella sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato è idoneo a comprovare tale presupposto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal decisum.
  • Prima di ordinare l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.
  • In presenza di inerzia amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta deve porre in essere tutte le attività contabili e amministrative necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusi, ove occorra, lo stanziamento in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando il giudice ravvisi concrete ragioni ostative, anche in relazione alla crisi della finanza pubblica, alla complessità organizzativa dell’adempimento, alla serialità del contenzioso e alla contestuale nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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