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Sentenza

Sentenza del 06/09/2019 n. 2446 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ICI - Abitazione principale - Coniugi non legalmente separati - Residenze anagrafiche diverse - Esenzione - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, contestandone il difetto di motivazione, l'errata applicazione della disciplina sull'esenzione per l'abitazione principale e l'errata interpretazione delle delibere comunali. In particolare, sosteneva di avere diritto all'esenzione per l'immobile in cui aveva stabilito la propria residenza e dimora abituale, nonostante la moglie e i figli risiedessero in un diverso immobile dello stesso Comune. Il Comune ha sostenuto che, trattandosi di coniugi non legalmente separati appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'esenzione potesse spettare a una sola abitazione principale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione e ha rigettato l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano normativa applicata, immobili, dati identificativi, conteggi, soggetto obbligato e importi dovuti. Nel merito, ha stabilito che, quando coniugi non separati legalmente e appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno residenze e dimore abituali in immobili diversi situati nello stesso Comune, l'esenzione ICI per l'abitazione principale può essere riconosciuta per un solo immobile, non per entrambi. Poiché la moglie e i figli già beneficiavano dell'esenzione sull'altra abitazione, il contribuente non aveva diritto a una seconda esenzione. L'appello è stato quindi rigettato e le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.L. n. 93/2008

    Esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

    L'agevolazione non può essere duplicata all'interno dello stesso nucleo familiare quando i coniugi non separati abitano in immobili diversi situati nello stesso Comune.

  • Art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992

    Disciplina dell'abitazione principale ai fini ICI.

    È stato applicato il principio di unicità dell'abitazione principale del nucleo familiare: l'agevolazione può riguardare un solo immobile e non uno distinto per ciascun componente della famiglia.

  • Art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

    La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di difendersi efficacemente; non è necessario indicare ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.

  • Art. 7 della Legge n. 212/2000

    Richiamato dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma ritenuto rispettato dal giudice.

  • Art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 504/1992

    Gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

    L'atto è valido se espone in modo comprensibile i criteri dell'accertamento, i dati dell'immobile, i calcoli e l'importo richiesto.

  • Art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001

    Richiamato per individuare, in via analogica, il concetto di nucleo familiare composto dai coniugi e dai figli, rilevante ai fini dell'unicità dell'abitazione principale.

  • Cassazione, sentenza n. 14389/2010

    Un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.

    La detrazione e le agevolazioni per abitazione principale richiedono, di regola, la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari nell'immobile agevolato.

  • Cassazione, sentenze n. 12050/2018, n. 6634/2019 e n. 14596/2019

    Occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari.

    La sola residenza o dimora abituale del contribuente non è sufficiente quando il requisito manca per gli altri familiari; l'agevolazione non può essere utilizzata per ottenere una doppia abitazione principale nello stesso nucleo familiare.

Massime di principio

  • Per i coniugi non legalmente separati appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'agevolazione per abitazione principale tende a spettare a un solo immobile, anche se ciascun coniuge ha una diversa residenza anagrafica nello stesso Comune.
  • La mera residenza anagrafica individuale del contribuente non garantisce automaticamente l'esenzione: occorre considerare anche la dimora abituale e la situazione abitativa dei familiari.
  • La presenza di figli e dell'altro coniuge stabilmente residenti in un diverso immobile può essere utilizzata per individuare l'abitazione principale del nucleo familiare e negare una seconda esenzione.
  • L'esenzione non può essere moltiplicata per ciascun componente della famiglia, perché ciò determinerebbe una doppia agevolazione per due abitazioni principali dello stesso nucleo.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se contiene i dati dell'immobile, la normativa applicata, i criteri di calcolo, il soggetto obbligato e l'importo richiesto; non deve necessariamente confutare ogni possibile esenzione non espressamente dimostrata dal contribuente.
  • La separazione legale può incidere sull'unità del nucleo familiare e sulla valutazione dell'abitazione principale; in assenza di separazione, la situazione deve essere esaminata con particolare attenzione alla residenza e alla dimora dell'intero nucleo.

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