Sentenza del 06/09/2019 n. 2446 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Abitazione principale - Coniugi non legalmente separati - Residenze anagrafiche diverse - Esenzione - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, contestandone il difetto di motivazione, l'errata applicazione della disciplina sull'esenzione per l'abitazione principale e l'errata interpretazione delle delibere comunali. In particolare, sosteneva di avere diritto all'esenzione per l'immobile in cui aveva stabilito la propria residenza e dimora abituale, nonostante la moglie e i figli risiedessero in un diverso immobile dello stesso Comune. Il Comune ha sostenuto che, trattandosi di coniugi non legalmente separati appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'esenzione potesse spettare a una sola abitazione principale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione e ha rigettato l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano normativa applicata, immobili, dati identificativi, conteggi, soggetto obbligato e importi dovuti. Nel merito, ha stabilito che, quando coniugi non separati legalmente e appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno residenze e dimore abituali in immobili diversi situati nello stesso Comune, l'esenzione ICI per l'abitazione principale può essere riconosciuta per un solo immobile, non per entrambi. Poiché la moglie e i figli già beneficiavano dell'esenzione sull'altra abitazione, il contribuente non aveva diritto a una seconda esenzione. L'appello è stato quindi rigettato e le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. n. 93/2008
Esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
L'agevolazione non può essere duplicata all'interno dello stesso nucleo familiare quando i coniugi non separati abitano in immobili diversi situati nello stesso Comune.
Art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992
Disciplina dell'abitazione principale ai fini ICI.
È stato applicato il principio di unicità dell'abitazione principale del nucleo familiare: l'agevolazione può riguardare un solo immobile e non uno distinto per ciascun componente della famiglia.
Art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di difendersi efficacemente; non è necessario indicare ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
Art. 7 della Legge n. 212/2000
Richiamato dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma ritenuto rispettato dal giudice.
Art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 504/1992
Gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L'atto è valido se espone in modo comprensibile i criteri dell'accertamento, i dati dell'immobile, i calcoli e l'importo richiesto.
Art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001
Richiamato per individuare, in via analogica, il concetto di nucleo familiare composto dai coniugi e dai figli, rilevante ai fini dell'unicità dell'abitazione principale.
Cassazione, sentenza n. 14389/2010
Un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari.
La detrazione e le agevolazioni per abitazione principale richiedono, di regola, la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari nell'immobile agevolato.
Cassazione, sentenze n. 12050/2018, n. 6634/2019 e n. 14596/2019
Occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari.
La sola residenza o dimora abituale del contribuente non è sufficiente quando il requisito manca per gli altri familiari; l'agevolazione non può essere utilizzata per ottenere una doppia abitazione principale nello stesso nucleo familiare.
Massime di principio
- Per i coniugi non legalmente separati appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'agevolazione per abitazione principale tende a spettare a un solo immobile, anche se ciascun coniuge ha una diversa residenza anagrafica nello stesso Comune.
- La mera residenza anagrafica individuale del contribuente non garantisce automaticamente l'esenzione: occorre considerare anche la dimora abituale e la situazione abitativa dei familiari.
- La presenza di figli e dell'altro coniuge stabilmente residenti in un diverso immobile può essere utilizzata per individuare l'abitazione principale del nucleo familiare e negare una seconda esenzione.
- L'esenzione non può essere moltiplicata per ciascun componente della famiglia, perché ciò determinerebbe una doppia agevolazione per due abitazioni principali dello stesso nucleo.
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se contiene i dati dell'immobile, la normativa applicata, i criteri di calcolo, il soggetto obbligato e l'importo richiesto; non deve necessariamente confutare ogni possibile esenzione non espressamente dimostrata dal contribuente.
- La separazione legale può incidere sull'unità del nucleo familiare e sulla valutazione dell'abitazione principale; in assenza di separazione, la situazione deve essere esaminata con particolare attenzione alla residenza e alla dimora dell'intero nucleo.
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