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Sentenza

Sentenza del 06/09/2019 n. 7762 - Comm. Trib. Prov. Catania

Carichi pendenti superiori ad ? 1.500 - Divieto di compensazione orizzontale - Esclusione del divieto di compensazione con crediti d'imposta da agevolazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’applicazione del divieto di compensazione orizzontale previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010. Sosteneva, in particolare, che il divieto, operante in presenza di carichi pendenti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, non dovesse riguardare i crediti d’imposta maturati in base a norme agevolative, come quelli relativi alla carbon tax, ritenendoli diversi dai crediti erariali ordinari.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. Il divieto di compensazione orizzontale previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010 è stato interpretato in senso ampio, come applicabile a qualunque credito erariale utilizzato in compensazione tramite il modello previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, compresi i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali. Pertanto, in presenza di carichi pendenti superiori a 1.500 euro, la compensazione non è consentita e può essere applicata la sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 31, comma 1, D.L. 78/2010

    Divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.

    La disposizione si applica a qualsiasi credito erariale portato in compensazione, senza distinzione tra crediti ordinari e crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, inclusi quelli relativi alla carbon tax.

  • Art. 17, D.Lgs. 241/1997

    Disciplina della compensazione mediante modello F24.

    La compensazione orizzontale effettuata tramite F24 rientra nel divieto quando il contribuente ha carichi pendenti superiori alla soglia prevista dall’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010.

Massime di principio

  • Il divieto di compensazione legato a carichi pendenti superiori a 1.500 euro deve essere verificato prima di utilizzare in compensazione qualsiasi credito erariale tramite F24.
  • La natura agevolativa del credito non lo esclude automaticamente dall’ambito del divieto: anche i crediti derivanti da incentivi fiscali possono essere considerati crediti erariali compensabili.
  • In presenza di debiti iscritti a ruolo oltre la soglia prevista, è prudente regolarizzare o definire la posizione debitoria prima di effettuare compensazioni orizzontali.
  • L’utilizzo della compensazione in violazione del divieto può comportare una sanzione significativa, indicata nella pronuncia come pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo.
  • La regola riguarda la compensazione orizzontale tra tributi e contributi diversi; non ogni forma di utilizzo o scomputo di un credito segue necessariamente la stessa disciplina, pertanto occorre verificare la specifica modalità di impiego.

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