Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 22/2007

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei

Normativa regionaleL.R. Sicilia 22/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i deputati dell’Assemblea regionale siciliana, aggiornando la disciplina generale della legge elettorale regionale. Prevede anche termini di cessazione dalle cariche, aspettativa per i dipendenti pubblici, regole per i dirigenti sanitari e una serie di abrogazioni. È una disciplina permanente, ma in parte incide su situazioni connesse al momento della candidatura o del mandato.

Ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali siciliani

Ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali siciliani

La legge regionale siciliana n. 22 del 2007 riscrive la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana e modifica la legge regionale elettorale del 1951, coordinandola con ulteriori fonti regionali.

Cause di ineleggibilità: cariche pubbliche e funzioni apicali

Non sono eleggibili a deputato regionale numerose categorie di soggetti che, per ruolo istituzionale o amministrativo, possono incidere sul procedimento elettorale o trovarsi in posizione di influenza sul territorio regionale. Tra questi rientrano, in particolare:

  • presidenti e assessori delle province regionali;
  • sindaci e assessori dei comuni siciliani con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
  • Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
  • vertici e dirigenti apicali dell’amministrazione regionale, di enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione e delle agenzie regionali;
  • capi di gabinetto, componenti di staff politico-istituzionale e segretari particolari di Ministri, viceministri, sottosegretari, Presidente della Regione e assessori regionali;
  • vertici di amministrazioni statali operanti in Sicilia, prefetti, viceprefetti, funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali militari che esercitino il comando in Sicilia;
  • dirigenti delle cancellerie e segreterie del CGA, delle Corti d’appello e dei tribunali siciliani;
  • componenti di organi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi regionali;
  • direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e policlinico universitarie della Regione, nonché gli amministratori straordinari.

Per i dirigenti sanitari è previsto anche un vincolo territoriale: non sono eleggibili nei collegi che comprendano, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda presso cui hanno svolto funzioni nei sei mesi precedenti l’accettazione della candidatura. Se candidati e non eletti, non possono esercitare per cinque anni funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nello stesso collegio.

Regole di cessazione preventiva dalle funzioni e decadenza

Le cause di ineleggibilità non operano se le funzioni sono cessate almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla precedente elezione regionale. La cessazione richiede l’effettiva astensione da ogni atto dell’ufficio e, per sindaci e assessori comunali/provinciali, la presentazione formale delle dimissioni; negli altri casi, trasferimento, revoca, comando cessato o aspettativa. L’accettazione della candidatura comporta comunque la decadenza dalle cariche di presidente e assessore di provincia e di comune richiamate dalla legge.

Magistrati e membri di organi di giustizia

Sono ineleggibili, salvo aspettativa al momento dell’accettazione della candidatura, i magistrati ordinari e onorari, i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa e dei TAR, nelle circoscrizioni in cui abbiano esercitato funzioni nei sei mesi precedenti. La stessa regola vale per i magistrati che abbiano operato presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana nello stesso periodo.

Diplomatici e soggetti al servizio di governi esteri

Sono ineleggibili i diplomatici, consoli, viceconsoli non onorari e, più in generale, gli ufficiali addetti ad ambasciate, legazioni e consolati esteri, sia in Italia sia all’estero, nonché chiunque abbia impiego presso governi esteri.

Rapporti economici, societari e consulenze con lo Stato o la Regione

La legge amplia le cause di ineleggibilità a soggetti legati da rapporti economici o professionali rilevanti con lo Stato o con la Regione, tra cui:

  • titolari, amministratori o dirigenti di società e imprese vincolate da contratti di opere o somministrazione, concessioni o autorizzazioni amministrative con obblighi specifici di interesse pubblico;
  • rappresentanti, amministratori e dirigenti di società o imprese private che beneficiano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie pubbliche;
  • consulenti legali o amministrativi stabilmente incaricati da tali soggetti;
  • presidenti dei comitati regionali e provinciali INPS;
  • legali rappresentanti e dirigenti di società partecipate dalla Regione;
  • amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o coordinamento in enti dipendenti dalla Regione o soggetti a tutela o vigilanza regionale;
  • legali rappresentanti e dirigenti di strutture convenzionate con la Regione ai sensi della normativa sanitaria statale.

Le stesse cause cessano se l’interessato è effettivamente uscito dall’incarico almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla precedente elezione regionale.

Incompatibilità del mandato di deputato regionale

Il mandato di deputato regionale è dichiarato incompatibile con alcune cariche di governo e di rappresentanza sovranazionale, in particolare:

  • Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato;
  • componente di governi di altre regioni;
  • componente del CNEL;
  • componente di organismi internazionali o sovranazionali.

È inoltre incompatibile con cariche o uffici in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione o sottoposti a sua tutela o vigilanza, quando tali incarichi siano conferiti per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell’amministrazione regionale. Restano escluse le cariche in enti culturali, assistenziali o di culto, e quelle conferite in università o istituti di istruzione superiore mediante designazione elettiva dei corpi accademici, oltre alle nomine previste da legge su designazione delle organizzazioni di categoria.

Ulteriori incompatibilità di natura gestionale e professionale

Il deputato regionale non può inoltre ricoprire funzioni gestionali rilevanti o incarichi professionali continuativi:

  • in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi per conto della Regione o di enti regionali, oppure che ricevano contributi ordinari dalla Regione;
  • in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza regionale;
  • in istituti bancari o società aventi come scopo prevalente attività finanziarie operanti nel territorio della Regione.

Per le lettere relative agli enti o soggetti sotto tutela/vigilanza regionale si applicano le stesse esclusioni previste per gli enti culturali, assistenziali, di culto e universitari.

Patrocinio e consulenza professionale

Ai deputati regionali è vietato assumere il patrocinio professionale, o comunque prestare assistenza o consulenza, a imprese di carattere finanziario o economico nelle controversie o nei rapporti d’affari con la Regione.

Decadenza, opzione e aspettativa dei dipendenti pubblici

Se nel corso del mandato sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità, il deputato deve optare tra le cariche ricoperte e il mandato entro 30 giorni dall’insediamento o, se la situazione sopravviene dopo, dall’inizio dell’esercizio delle funzioni. In mancanza di opzione scatta la decadenza.

Per i dipendenti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato eletti deputati regionali, è richiesta la domanda di aspettativa entro 10 giorni dall’insediamento, a pena di decadenza. Lo stesso vale se il deputato, dopo l’elezione, assume un impiego presso uno di tali enti; il termine decorre dalla presa di servizio.

I dipendenti della Regione, di altre pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, consorzi, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione o soggetti a tutela o vigilanza regionale sono invece collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato. La stessa regola vale se tali soggetti accedono all’impiego dopo l’elezione.

Regime per incarichi di natura privatistica e coordinamento con la normativa previgente

Se, durante il mandato, il deputato viene chiamato dall’esterno della pubblica amministrazione a svolgere attività in base a contratti privatistici nei casi già richiamati dalla legge, non può esercitare tali funzioni per tutta la durata del mandato. La legge sostituisce anche la disciplina regionale del 1965 sull’aspettativa dei dipendenti eletti deputati, coordinandola con le regole appena descritte.

Abrogazioni

Sono abrogate varie disposizioni previgenti della legislazione regionale siciliana, tra cui:

  • l’articolo 62 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;
  • l’articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
  • l’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
  • l’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16;
  • l’articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Decorrenza e utilità attuale

La legge ha natura ordinamentale e disciplina in modo generale l’eleggibilità e l’incompatibilità dei deputati regionali siciliani. Tuttavia, alcune sue previsioni operano in modo strettamente collegato al momento della candidatura, dell’insediamento o del mandato; le norme sulle cause di ineleggibilità collegate a precedenti funzioni pubbliche o a esercizi di mandato passati hanno rilievo solo se riferite a situazioni concrete ancora attuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.