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Legge

L.R. Sicilia 23/2007

Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Disposizioni in materia di Commissione di conciliazione.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 23/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana modifica l’art. 6 della L.R. 17/2004, ampliando compiti, poteri ispettivi e vigilanza della Commissione di conciliazione, con regole sulla conciliazione delle controversie e nuovi stanziamenti per il triennio 2007-2009. Molte disposizioni economiche e operative sono riferite a tale periodo e quindi oggi non hanno più utilità pratica.

Modifiche alla Commissione di conciliazione per i beni demaniali e patrimoniali regionali

Modifiche alla Commissione di conciliazione

La legge regionale siciliana interviene sull’articolo 6 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, ridefinendo le competenze della Commissione di conciliazione, rafforzandone i poteri di verifica sui beni demaniali e patrimoniali della Regione e prevedendo specifici oneri finanziari per gli esercizi 2007-2009.

Competenze della Commissione

La Commissione di conciliazione viene investita di una pluralità di funzioni connesse alla gestione dei rapporti relativi ai beni demaniali e patrimoniali regionali. In particolare, le sono attribuite:

  • la regolarizzazione dei rapporti conseguenti alla definizione agevolata dei crediti derivanti da rapporti concessori e da occupazioni senza titolo;
  • la definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti demanio e patrimonio, anche quando vi sia contenzioso, compreso quello riferito all’attività del soggetto giuridico di scopo istituito dall’articolo 9 della L.R. 17/2004;
  • la procedura di sgombero forzoso in caso di occupazione abusiva e il rilascio del bene;
  • la definizione del contenzioso sulla titolarità dei beni;
  • la conciliazione delle controversie sorte da rapporti, anche non contrattuali, instaurati dal soggetto giuridico di scopo con soggetti pubblici e privati, limitatamente all’attività e ai compiti da esso svolti.

Procedura di conciliazione

Per le controversie indicate dalla lettera relativa ai rapporti del soggetto giuridico di scopo, le parti possono presentare istanza alla Commissione anche separatamente. L’istanza deve contenere i dati identificativi, l’oggetto della controversia e la documentazione allegata. La Commissione convoca le parti entro 30 giorni per tentare la conciliazione; se l’accordo si raggiunge, viene redatto processo verbale della convenzione conclusa.

Attività ispettiva e vigilanza sui beni

La Commissione è chiamata anche a svolgere un’attività ispettiva finalizzata a verificare il corretto adempimento degli obblighi e degli oneri, anche accessori, a carico dei soggetti che utilizzano beni patrimoniali e demaniali. A supporto di tale funzione, contratti e atti di utilizzo stipulati con enti e soggetti pubblici o privati devono essere trasmessi in copia alla Commissione. Gli uffici dell’Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di tali attività. Inoltre, la Commissione esercita, d’intesa con gli uffici regionali, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificandone uso, stato di conservazione ed eventuali occupazioni o utilizzi illegittimi, e riferendo agli organi regionali competenti le violazioni riscontrate.

Regime delle funzioni residue

La Commissione, esauriti i compiti relativi alla regolarizzazione dei crediti e dei rapporti di cui alla lettera a) del comma 5, continua comunque a esercitare gli altri compiti e attività previsti dal medesimo comma, mantenendo quindi una funzione operativa non limitata a quella sola fase.

Aspetti economici e finanziari

La legge ridetermina la copertura finanziaria per il funzionamento della Commissione e per le attività connesse:

  • per l’esercizio 2007 è autorizzata la spesa di 400 mila euro per le finalità del comma 7 dell’art. 6 L.R. 17/2004;
  • per gli esercizi 2008 e 2009 è autorizzata la spesa annua di 200 mila euro;
  • per i commi 10 e 11 del medesimo articolo 6 è autorizzata, per il 2007, la spesa di 50 mila euro e, per il 2008 e 2009, la spesa annua di 50 mila euro. Le coperture sono imputate al bilancio regionale indicato nel testo, con riferimento alle pertinenti unità previsionali di base e al bilancio pluriennale 2007-2009.

Efficacia pratica attuale

L’intervento ha natura soprattutto modificativa di una disciplina già esistente e contiene stanziamenti riferiti esclusivamente al triennio 2007-2009. Le previsioni finanziarie in esso contenute risultano oggi esaurite e, per questa ragione, l’atto ha utilità pratica limitata nel presente.

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