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Legge

L.R. Sicilia 21/2007

Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 21/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana modifica varie disposizioni su strutture di vendita, centri commerciali naturali, consorzi e consiglio regionale della pesca, disciplina la rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006 e consente la reiscrizione di economie per interventi sull’occupazione. Alcune norme hanno rilievo solo per autorizzazioni e iniziative già rilasciate o concluse.

Modifiche in materia di commercio, pesca, cooperazione e rendicontazione POR/FSE 2000-2006

Modifiche alla normativa regionale in materia di commercio, pesca, cooperazione e occupazione

La legge regionale siciliana interviene su più settori, aggiornando la disciplina del commercio, della pesca, della cooperazione e alcune regole contabili e di rendicontazione. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana e contiene anche disposizioni collegate alla chiusura del POR Sicilia FSE 2000-2006.

Strutture di vendita e commercio

Vengono aggiornate le regole sulla decadenza delle autorizzazioni per l’avvio dell’attività delle strutture di vendita. In particolare:

  • per le medie strutture di vendita l’attività deve iniziare entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione;
  • se la media struttura è di nuova costruzione, il termine è di due anni;
  • per le grandi strutture di vendita il termine è di tre anni dalla deliberazione conclusiva della conferenza di servizi;
  • è possibile una proroga in caso di comprovata necessità derivante da fatti non imputabili all’impresa;
  • per le grandi strutture, le richieste di proroga sono sottoposte al parere vincolante della conferenza di servizi;
  • per le aree commerciali integrate, il termine triennale è aumentato di un ulteriore anno.

Per le autorizzazioni rilasciate prima della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, compresi i procedimenti di proroga già in corso, i termini di decadenza decorrono dalla data del rilascio.

La legge interviene anche sulle procedure relative all’ampliamento delle strutture di vendita esistenti, precisando il riferimento alle strutture “come sopra autorizzate”, e sul trasferimento delle strutture di vendita, estendendo la previsione anche al trasferimento parziale.

Centri commerciali naturali

Viene semplificata la disciplina di promozione dei centri commerciali naturali eliminando il vincolo del concerto con l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previsto per la relativa disposizione regionale.

Pesca e consorzi per il ripopolamento ittico

Per i consorzi per il ripopolamento ittico viene soppressa la previsione secondo cui i commissari straordinari restano in carica fino all’insediamento dei consigli di amministrazione.

È inoltre modificata la composizione del Consiglio regionale della pesca, con soppressione di varie categorie di componenti e nuova rimodulazione dei rappresentanti:

  • due rappresentanti designati dal CNR operanti in Sicilia;
  • cinque rappresentanti in luogo dei precedenti quattro;
  • due rappresentanti delle imprese di pesca.

Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006

Per la chiusura delle iniziative finanziate dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure FSE sono autorizzati a liquidare e pagare le spese sulla base di dichiarazioni dei beneficiari rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e asseverate da un professionista abilitato.

Tali attestazioni valgono come quantificazione delle certificazioni di spesa dei finanziamenti ricevuti e sono soggette a controlli a campione secondo la normativa comunitaria vigente. La disciplina ha quindi una funzione di chiusura rendicontativa e si riferisce alle iniziative del periodo di programmazione 2000-2006.

Spese dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca

Si stabilisce che la limitazione prevista dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 1/2006 non si applica alle attività dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca.

Reiscrizione di economie in materia di occupazione

Le economie realizzate su stanziamenti finalizzati alla legge regionale n. 24/1976 possono essere reiscritte secondo la disciplina dell’articolo 8 della legge regionale n. 47/1977 e utilizzate, con decreto del Ragioniere generale su proposta dell’Assessore competente, per interventi riferiti alla stessa legge e all’occupazione, compresi quelli del Fondo unico per il precariato.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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