Cassazione Penale, Ordinanza n. 36271/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Presso la sua abitazione erano stati rinvenuti 278 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 2.740 euro in contanti; l’imputato era stato inoltre sorpreso mentre tentava di disfarsi della sostanza gettandola nel water. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla propria responsabilità, contestando la destinazione allo spaccio e sostenendo, in sostanza, l’uso personale. La Corte territoriale aveva escluso tale destinazione personale considerando le 1.494,9 dosi medie ricavabili, la mancata dichiarazione di essere assuntore, l’incompatibilità del valore della sostanza con le possibilità economiche di un soggetto privo di reddito e il rinvenimento del bilancino e del denaro, suddiviso in banconote di vario taglio e non giustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo riproponeva censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte di appello e si risolveva in contestazioni generiche e di fatto, non consentite in sede di legittimità. La valutazione della destinazione della droga spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da manifesta illogicità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
La Corte territoriale, con motivazione immune da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, ha anzitutto affermato la certa riconducibilità dello stupefacente al Di Fino, sorpreso mentre tentava di disfarsene gettandolo nel water.
La sentenza conferma la responsabilità per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sulla base della valutazione complessiva degli elementi indicativi della destinazione della sostanza, ritenendo non illogica la motivazione del giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali et della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non essendo stata ravvisata l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La destinazione allo spaccio o all’uso personale della sostanza stupefacente deve essere valutata dal giudice di merito considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. Tale valutazione è sindacabile in cassazione soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La quantità di sostanza e il numero di dosi ricavabili, insieme agli altri elementi del caso — quali disponibilità economiche, strumenti di pesatura e denaro contante non giustificato — possono concorrere alla valutazione della destinazione allo spaccio.
- È inammissibile la censura che si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti dal giudice di appello, formulando contestazioni generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
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