Sentenza del 05/10/2016 n. 19900 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento tributario fondato sullo scostamento dagli studi di settore e la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto presuntivamente grave, preciso e concordante. I nove motivi riguardavano, tra l'altro, l'asserita novità delle deduzioni formulate in appello, la mancanza o l'insufficiente motivazione dell'autorizzazione a proporre appello, la validità della relativa sottoscrizione, l'omessa valutazione delle giustificazioni del contribuente, la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, l'asserita incompetenza o mancanza di delega del sottoscrittore dell'atto e la nullità della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i nove motivi: alcune censure erano formulate con il riferimento normativo processuale errato o non rispettavano il principio di autosufficienza; nel merito, ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza e dell'atto impositivo, valido il potere di sottoscrizione e non decisiva la contestazione sulla notificazione, anche perché il contribuente aveva raggiunto lo scopo dell'atto proponendo ricorso. P.L. è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'accertamento basato sugli studi di settore, rilevando che il contribuente non aveva adeguatamente contestato la motivazione con cui la Commissione regionale aveva disatteso le sue giustificazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3
L'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato, anche perché il contribuente aveva potuto difendersi concretamente nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2
La novità delle questioni in appello deve essere valutata in rapporto alle domande formulate nel giudizio di primo grado, non direttamente confrontando l'appello con il contenuto dell'atto impositivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Il ricorso per cassazione in materia tributaria deve rispettare le regole proprie dei motivi di legittimità e indicare correttamente il vizio dedotto.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure perché il contribuente aveva denunciato errori processuali o violazioni di legge richiamando numeri dell'articolo non pertinenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2
L'autorizzazione dell'ufficio competente alla proposizione dell'appello non richiede una specifica motivazione; la proposizione dell'impugnazione è stata considerata sufficiente a dimostrare l'intervenuta autorizzazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
La contestazione della regolarità della notificazione non è stata esaminata favorevolmente perché il contribuente aveva comunque raggiunto lo scopo dell'atto mediante la proposizione del ricorso.
Art. 2697 c.c.
Chi contesta il potere del sottoscrittore dell'atto deve provare la carenza di tale potere; nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, lo scostamento dagli studi di settore può costituire un elemento presuntivo rilevante, ma il contribuente deve fornire deduzioni e prove concrete, specifiche e adeguatamente documentate sulla propria situazione.
- Le giustificazioni del contribuente non possono limitarsi ad affermazioni generiche: occorre contestare puntualmente le ragioni dell'accertamento e dimostrare perché i parametri presuntivi non siano applicabili al caso concreto.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare correttamente il vizio denunciato, rispettare il principio di autosufficienza e riportare gli atti o i passaggi decisivi su cui si fonda la censura.
- L'eventuale carenza di motivazione dell'atto impositivo o della sentenza deve essere dimostrata in modo concreto; se il contribuente ha potuto difendersi effettivamente nel merito, la censura può risultare infondata.
- La contestazione del potere di firma o della delega deve essere accompagnata da elementi idonei a dimostrare l'effettiva incompetenza del sottoscrittore; la mera eccezione generica non è sufficiente.
- Un vizio della notificazione può non produrre conseguenze invalidanti quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché il destinatario ha tempestivamente proposto ricorso.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali.
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