Sentenza del 05/10/2016 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, pari a euro 8.611,13 oltre sanzioni e interessi, sostenendo il difetto di competenza territoriale dell'ufficio, la duplicazione o riproposizione illegittima di un precedente atto impositivo, la violazione degli articoli 53 e 97 della Costituzione, l'emissione di un nuovo atto anziché di un atto meramente sostitutivo, l'illegittimità dell'attività istruttoria della Guardia di Finanza e l'insufficienza della motivazione. Nel merito negava che l'operazione costituisse una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro proporzionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto competente l'ufficio territoriale di Melfi, ha considerato legittimo l'annullamento e la sostituzione del precedente atto in autotutela entro i termini di decadenza, ha affermato la responsabilità solidale di cedente e cessionario per l'imposta di registro e ha ritenuto provata, sulla base del PVC della Guardia di Finanza e di presunzioni gravi, precise e concordanti, una cessione d'azienda dissimulata tramite fatturazione fittizia e interposizione di una società. L'operazione, esclusa dall'IVA, doveva essere assoggettata a imposta di registro proporzionale del 3%. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia le spese del grado, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Il richiamo è stato dedotto dal contribuente, ma la Commissione non ha ravvisato una violazione dei principi costituzionali in materia tributaria.
Articolo 97 della Costituzione
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione non è stato ritenuto idoneo a invalidare l'atto impositivo.
Disciplina dell'imposta di registro sulle cessioni d'azienda
La cessione d'azienda, in quanto operazione esclusa dall'ambito IVA, è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale; nel caso concreto è stata applicata l'aliquota del 3%.
Disciplina dell'autotutela sostitutiva
L'amministrazione può annullare e sostituire un precedente atto impositivo per correggere un errore, purché il nuovo atto sia emesso entro il termine di decadenza e non introduca una pretesa estranea ai presupposti sostanziali dell'imposizione.
Regole sulla solidarietà passiva nell'imposta di registro
Per la cessione d'azienda l'imposta può essere richiesta sia al cedente sia al cessionario, quali soggetti obbligati in solido; la cessazione del cedente non elimina l'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione corregge un errore formale o individua correttamente il presupposto d'imposta, può sostituire l'atto precedente tramite autotutela, purché agisca entro i termini di decadenza e garantisca una motivazione adeguata.
- La qualificazione fiscale di un'operazione dipende dalla sua sostanza economica e non soltanto dalla forma contrattuale o dalla documentazione contabile utilizzata. Una cessione di beni e attrezzature può essere riqualificata come cessione d'azienda se emerge la continuità dell'attività, dei locali e dei beni.
- La continuità temporale e materiale dell'attività, l'assenza di reale movimentazione dei beni e flussi finanziari anomali possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti sufficienti a fondare la pretesa tributaria.
- Nelle cessioni d'azienda, cedente e cessionario possono essere chiamati entrambi a pagare l'imposta di registro in virtù della solidarietà tributaria, anche se il cedente ha cessato l'attività.
- L'interposizione di un soggetto formalmente estraneo e l'utilizzo di fatture per applicare il regime IVA non impediscono all'amministrazione di recuperare l'imposta di registro se l'operazione sostanziale è una cessione d'azienda.
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