Sentenza del 05/10/2016 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia che aveva annullato una cartella esattoriale relativa a IRPEF e IRAP 2006. La sentenza di primo grado aveva ritenuto viziata la cartella per inesistenza o nullità della notificazione, mancanza della sottoscrizione e carenza di motivazione e degli elementi essenziali. L'appellante ha sostenuto che la cartella contenesse tutti gli elementi necessari e che gli eventuali vizi formali della notificazione non potessero comportare la nullità, anche perché l'atto aveva raggiunto il proprio scopo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha confermato l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la controversia riguardasse un atto del soggetto incaricato della riscossione. Quanto alla cartella, ha rilevato che dagli atti risultavano il destinatario, il luogo, il tempo, il contenuto e gli altri requisiti essenziali della notificazione e della cartella. Inoltre, la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente dimostrava che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, impedendo di dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Le spese di giudizio non sono state poste a carico delle parti.
Norme richiamate
Art. 137 c.p.c.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
La norma disciplina le modalità della notificazione degli atti, inclusa la consegna della copia e l'indicazione degli elementi relativi alla notificazione. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto comunque presenti i requisiti essenziali.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità per vizi formali non può essere dichiarata quando l'atto ha consentito al destinatario di conoscerne il contenuto e di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Art. 160 c.p.c.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
La nullità della notificazione ricorre principalmente in presenza di errori riguardanti il destinatario, di assoluta incertezza sulla persona che ha ricevuto l'atto o sulla data della notificazione. I meri vizi formali non necessariamente determinano la nullità.
Art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973
Richiama, per la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Le regole civilistiche sulle notificazioni, inclusi i principi di sanatoria per raggiungimento dello scopo, si applicano anche agli atti tributari nei limiti previsti dalla disciplina fiscale.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 17762 del 12 dicembre 2002
La notificazione dell'avviso di accertamento affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente.
La proposizione tempestiva del ricorso dimostra che il contribuente ha ricevuto conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi; il vizio di notificazione viene quindi sanato retroattivamente.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 3549 del 12 marzo 2002
La notificazione nulla rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso.
Anche una notificazione eseguita con modalità non corrette può essere sanata se il destinatario impugna tempestivamente l'atto, perché in tal modo viene raggiunto lo scopo della notificazione.
Massime di principio
- Un vizio formale della notificazione non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se la legge prevede espressamente la nullità oppure se il vizio impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La tempestiva impugnazione dell'atto tributario normalmente dimostra che il destinatario ne ha avuto conoscenza e ha potuto difendersi; ciò può sanare retroattivamente una notificazione altrimenti nulla.
- La nullità è più probabile quando vi sia assoluta incertezza sul destinatario, sulla persona che ha ricevuto l'atto o sulla data della notificazione, oppure quando manchino requisiti indispensabili per comprendere l'atto e contestarlo.
- Per valutare una cartella di pagamento occorre distinguere i vizi propri della cartella dai vizi della notificazione e individuare il soggetto competente: le contestazioni relative all'atto del riscossore vanno normalmente rivolte contro quest'ultimo, mentre l'ente impositore può essere estromesso se non è autore dell'atto impugnato.
- La presenza nella cartella e nella relata degli elementi essenziali, come destinatario, contenuto, luogo e data, tende a escludere l'inesistenza o la nullità della notificazione.
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