Sentenza del 05/10/2016 n. 5757 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Assoggettabilità - Studio associato senza vincolo di dipendenza - Collaborazione - Imposizione - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva IRAP è stata ritenuta fondata, poiché la partecipazione o collaborazione in uno studio associato è stata considerata sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Il testo non indica il grado di giudizio né il dispositivo formale, ma il principio riportato è favorevole all'assoggettamento a IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'IRAP dell'attività professionale esercitata in forma associata. Il principio affermato è che l'esercizio associato di una professione liberale fa presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione, anche quando le strutture o i mezzi impiegati non comportino costi rilevanti. In particolare, la collaborazione prestata in uno studio associato, anche senza un vincolo di dipendenza, costituisce utilizzo di lavoro altrui e integra il requisito dell'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Norme richiamate
IRAP
L'IRAP è dovuta quando l'attività professionale è esercitata con un'autonoma organizzazione. L'esercizio in forma associata e l'utilizzo dell'attività lavorativa di altri soggetti costituiscono elementi presuntivi o dimostrativi di tale requisito.
Massime di principio
- L'esercizio di una professione in forma associata tende a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP, anche in assenza di investimenti economici significativi.
- La collaborazione di altri professionisti o lavoratori può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione anche se non esiste un rapporto di lavoro subordinato.
- Per escludere l'IRAP non è sufficiente dimostrare che i mezzi utilizzati siano modesti; occorre valutare concretamente se l'attività si avvalga del lavoro altrui o di una struttura associata.
- In situazioni analoghe, la partecipazione a uno studio associato costituisce un elemento particolarmente rilevante a favore dell'imponibilità IRAP, salvo specifiche circostanze contrarie da provare.
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