Sentenza del 05/10/2016 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che aveva riconosciuto al contribuente la possibilità di definire i carichi iscritti a ruolo mediante il pagamento degli importi residui e degli interessi legali, escludendo però le sanzioni. L'Agenzia ha sostenuto che il pagamento solo parziale o tardivo degli importi previsti dall'art. 12 della legge n. 289/2002 comportasse la decadenza dalla sanatoria, con conseguente debenza dell'intero importo, degli interessi e delle sanzioni. Ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per mancanza di assistenza tecnica del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002 si perfezionasse soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Il versamento parziale o tardivo determina quindi la decadenza dai benefici della sanatoria e rende dovuti l'intero debito, gli interessi e le sanzioni. È stata invece respinta la censura relativa alla mancanza di assistenza tecnica, poiché tale omissione può essere eccepita soltanto dalla parte privata il cui diritto di difesa sia stato leso, non dalla controparte né d'ufficio. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 289/2002
I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle eventuali spese per le procedure esecutive.
La sanatoria dei carichi di ruolo ha natura di condono clemenziale e si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo previsto. Il pagamento parziale o tardivo impedisce il perfezionamento della definizione e comporta la debenza dell'intero carico, degli interessi e delle sanzioni.
Art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992
La parte privata priva di difensore deve essere invitata dal giudice a munirsi di assistenza tecnica nei casi in cui essa sia obbligatoria.
La mancanza di assistenza tecnica nelle controversie soggette all'obbligo di difensore non determina automaticamente una nullità assoluta. L'omissione dell'ordine del giudice può essere eccepita soltanto dalla parte privata che abbia subito una lesione del diritto di difesa, non dalla controparte e non d'ufficio.
Art. 157 del codice di procedura civile
Le nullità non possono essere pronunciate d'ufficio se la legge dispone diversamente e devono essere eccepite dalla parte interessata.
La nullità derivante dall'omessa assistenza tecnica è relativa e deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte direttamente danneggiata.
Articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002
Sono richiamati come esempi di forme di condono premiale, differenti dalla sanatoria prevista dall'art. 12, che invece non attribuisce al contribuente un margine di determinazione del debito e richiede il pagamento integrale dell'importo normativamente stabilito.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o una sanatoria fiscale prevede un importo determinato dalla legge, il beneficio normalmente si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e nei termini stabiliti.
- Il pagamento parziale o tardivo non consente, di regola, di conservare parzialmente il beneficio: il contribuente può decadere dalla sanatoria e tornare obbligato al pagamento dell'intero debito, degli interessi e delle sanzioni.
- La natura della procedura agevolata è decisiva: un condono clemenziale richiede generalmente il rispetto rigoroso delle condizioni previste, mentre forme diverse di definizione possono avere regole e conseguenze differenti.
- La mancanza di un difensore nel processo tributario non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Se il giudice non ordina alla parte di munirsi di assistenza tecnica, la relativa nullità è normalmente relativa e può essere fatta valere soltanto dalla parte privata lesa nel proprio diritto di difesa.
- Chi intende beneficiare di una sanatoria deve conservare la documentazione dei pagamenti e dimostrare la loro corrispondenza all'esatto carico oggetto di definizione.
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