Sentenza del 03/07/2015 n. 13741 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società, proprietaria di un campeggio a Sestri Levante, aveva presentato una denuncia catastale DOCFA dopo lavori di ampliamento e fusione. L'Agenzia del Territorio aveva rettificato in aumento la rendita catastale, inizialmente determinata in Euro 68.613,00 e poi ridotta dall'Ufficio a Euro 32.412,50. La società contestava l'eccessivo valore attribuito, l'incongruità della rendita e la violazione del termine annuale previsto dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3. La CTR aveva ritenuto che la società avesse accettato definitivamente la rendita di Euro 32.412,50. La società propose quindi revocazione, sostenendo che tale adesione non vi fosse e chiedendo una nuova valutazione. La CTR, sulla base di una CTU, determinò infine la rendita in Euro 22.839,03. L'Agenzia impugnò tale decisione per asserita erronea applicazione della revocazione, tardività delle osservazioni alla CTU e violazione dei criteri catastali di stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di revocazione, ritenendo corretta la revocazione perché la precedente sentenza si fondava sull'erroneo presupposto dell'adesione della contribuente alla rendita di Euro 32.412,50. Tale adesione non era preclusiva di ulteriori accertamenti e non rendeva necessaria la querela di falso. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la nuova valutazione fondata sulla CTU, che aveva determinato la rendita in Euro 22.839,03. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso della società contro la precedente sentenza del 2010, poiché la medesima decisione era già stata impugnata con ricorso per revocazione, successivamente accolto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
La società aveva invocato il termine annuale di decadenza per la rettifica della rendita catastale, ma la decisione finale della Cassazione si è concentrata principalmente sulla revocazione per errore di fatto e sulla corretta determinazione della rendita mediante CTU.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile quando la decisione è fondata su un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, purché l'errore sia decisivo. Nel caso concreto, l'errore consisteva nell'aver ritenuto che la contribuente avesse aderito definitivamente alla rendita proposta dall'Ufficio.
Art. 221 c.p.c.
La querela di falso non era necessaria, perché la contestazione non riguardava la falsità materiale o ideologica di un documento, ma l'erronea interpretazione processuale data dai giudici alla dichiarazione del procuratore della contribuente.
Artt. 194 e 195 c.p.c. e art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992
Le contestazioni dell'Agenzia sulla gestione e sulla tempestività delle osservazioni alla CTU sono state respinte per difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo l'Agenzia trascritto il contenuto della memoria ritenuta tardiva.
Artt. 15, 19, 27 e 28 del D.P.R. n. 1142/1949
La determinazione della rendita catastale deve fondarsi sui criteri previsti dalla normativa catastale. La Corte ha ritenuto adeguata la stima effettuata dalla CTR sulla base della CTU, senza ravvisare la denunciata prevalenza illegittima del criterio del costo di costruzione.
Massime di principio
- L'adesione o il consenso manifestato in udienza a una riduzione provvisoria della rendita non impedisce necessariamente ulteriori accertamenti tecnici, soprattutto se dal comportamento processuale emerge che la parte non intendeva accettare definitivamente il valore.
- La revocazione per errore di fatto può essere utilizzata quando il giudice attribuisce a una parte una dichiarazione o un'adesione che dagli atti non risulta, purché tale errore abbia inciso in modo decisivo sulla decisione.
- La querela di falso è necessaria per contestare la falsità di un documento o della sua attestazione, non per denunciare l'erronea interpretazione giuridica o processuale del contenuto degli atti da parte del giudice.
- Una valutazione catastale supportata da una CTU può essere confermata in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non presenta violazioni manifeste dei criteri normativi.
- Non è normalmente possibile proporre contemporaneamente o successivamente un ricorso per cassazione contro la sentenza originaria quando la stessa decisione è già stata impugnata con revocazione e quest'ultima ha modificato la pronuncia: il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
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