Sentenza n. 12930/2026 - Roma, Sezione 5
per il riconoscimento del diritto del Sig. -OMISSIS- alla ricostruzione della carriera a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione “dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria” (concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 375 posti di Allievo Agente di Polizia Penitenziaria nel ruolo maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 98 del 13 dicembre 2011), nonché per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non percepite dal settembre 2017 al maggio 2023 e al risarcimento del danno, anche morale, subito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento della ricostruzione della carriera, delle retribuzioni arretrate e del risarcimento del danno conseguenti all'annullamento dell'esclusione dal concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, escluso nel settembre 2017 dal concorso per 375 allievi agenti di polizia penitenziaria in ragione di una sentenza penale di condanna, aveva ottenuto nel 2022 l'annullamento dell'esclusione, dopo che la sentenza penale era stata annullata e il giudizio di rinvio si era concluso con l'assoluzione. In esecuzione della sentenza amministrativa, l'Amministrazione lo aveva convocato per la frequenza del secondo modulo del 181° corso di formazione. Il ricorrente ha quindi chiesto la ricostruzione giuridica ed economica della carriera dal 20 settembre 2017, il pagamento delle retribuzioni non percepite fino alla riammissione in servizio, il riconoscimento dell'anzianità e il risarcimento del danno, anche morale, quantificato in 50.000 euro. Ha sostenuto di dover essere rimesso nella stessa posizione in fatto e in diritto precedente all'esclusione. Il Ministero ha contestato le pretese, rilevando che la precedente sentenza si era limitata ad annullare l'esclusione senza riconoscere alcuna decorrenza retroattiva dell'assunzione e che il diritto alla retribuzione presuppone l'effettiva prestazione del servizio.
La decisione
Il TAR ha integralmente respinto il ricorso. Ha chiarito che la precedente sentenza del 2022 aveva come unico oggetto l'annullamento dell'esclusione, divenuta illegittima per il sopravvenuto venir meno del presupposto penale, e aveva ripristinato soltanto la posizione procedimentale del candidato quale vincitore ammesso, con riserva, alla frequenza del corso. Il giudicato non conteneva alcuna statuizione sulla decorrenza giuridica dell'assunzione né poteva estendersi alla retrodatazione della nomina, anche perché nel 2017 il rapporto non si era ancora consolidato e la nomina era assistita da una clausola di riserva sui requisiti soggettivi. La ricostruzione integrale della carriera avrebbe attribuito un bene della vita ulteriore rispetto a quello riconosciuto dal giudicato e non trovava una base normativa. È stata respinta anche la domanda retributiva, poiché il rapporto di pubblico impiego è fondato sul principio sinallagmatico e il ricorrente non aveva prestato servizio nel periodo considerato; il solo annullamento dell'esclusione non determina una fictio juris dell'avvenuta prestazione lavorativa. Il TAR ha inoltre escluso il risarcimento: l'Amministrazione aveva agito sulla base di una condanna penale allora esistente e non irragionevolmente valutata, mentre l'assoluzione successiva costituiva un evento sopravvenuto e imprevedibile, tale da escludere la colpa. Il danno morale, inoltre, era stato dedotto e quantificato genericamente, senza allegazione e prova della sua concreta consistenza. È stata respinta anche la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio, dipendente dalle domande principali. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 416-bis e 644 c.p.
La condanna penale allora esistente costituiva il presupposto concretamente valutato dall'Amministrazione per disporre l'esclusione dal concorso.
Adunanza plenaria n. 10/1991
La retrodatazione della nomina eventualmente derivante dal giudicato non comporta il diritto alle retribuzioni arretrate, perché la fictio juris della retrodatazione non equivale alla fictio dell'avvenuta prestazione del servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'effetto conformativo e ripristinatorio di una sentenza di annullamento si estende esclusivamente a quanto costituisce oggetto del giudicato e non consente di riconoscere pretese ulteriori, come la retrodatazione della decorrenza giuridica dell'assunzione, se tale questione non è stata oggetto di domanda e di specifica statuizione.
- Quando l'esclusione da una procedura selettiva era originariamente fondata su un presupposto effettivamente sussistente e diviene illegittima soltanto per un evento sopravvenuto, l'annullamento dell'atto non determina automaticamente la completa fictio di una carriera svolta né impone l'integrale equiparazione del periodo di estraneità al servizio al periodo di effettiva prestazione lavorativa.
- Nel pubblico impiego il diritto alla retribuzione presuppone, salvo specifiche deroghe legislative, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa; il solo annullamento giurisdizionale dell'atto che ha impedito l'assunzione o la prosecuzione del servizio non genera automaticamente il diritto alle retribuzioni arretrate.
- Il solo annullamento di un provvedimento illegittimo non fonda automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il ricorrente deve provare la colpa dell'Amministrazione, il danno concretamente subito e il nesso causale. La colpa è esclusa quando l'Amministrazione abbia agito sulla base di un presupposto allora esistente e non irragionevolmente valutato, successivamente travolto da un evento imprevedibile.
- Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato nella sua concreta consistenza, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
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