DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge istituisce misure urgenti per rendere più sicuro e sostenibile l’approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche: riconoscimento dei progetti strategici, punti unici di contatto e termini accelerati per le autorizzazioni, monitoraggio e pianificazione, semplificazione della ricerca, recupero dai rifiuti estrattivi e sostegno finanziario. Include misure specifiche per il riciclo dei pannelli fotovoltaici incentivati e per gli scambi di rottami. Alcuni adempimenti recano scadenze puntuali nel 2024-2025; le procedure e gli strumenti di settore non sono limitati a quel periodo.
Approvvigionamento e gestione delle materie prime critiche strategiche
Approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche
Il decreto-legge introduce misure urgenti, nelle more di una disciplina organica del settore, per assicurare l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche strategiche individuate dal regolamento (UE) 2024/1252. Stabilisce criteri uniformi per realizzare tempestivamente i progetti strategici, considerati di preminente interesse nazionale, e si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione.
Riconoscimento dei progetti strategici e interesse pubblico
Quando alla Commissione europea è presentata una domanda di riconoscimento strategico di un progetto nazionale di estrazione, trasformazione o riciclaggio, il CITE, integrato dal Ministro della difesa, dall’Autorità delegata di cui alla legge n. 124/2007 ove istituita e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, valuta gli eventuali motivi ostativi entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea. Per i progetti sulla terraferma è sentita la regione interessata.
Dal riconoscimento della Commissione europea, il progetto è qualificato come progetto di pubblico interesse nazionale; le opere e gli interventi necessari sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Autorizzazioni per estrazione e riciclaggio
Per le autorizzazioni all’estrazione e al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’istanza è presentata a tale punto, che la trasmette al Comitato tecnico entro 10 giorni.
Entro 30 giorni dalla ricezione, il punto unico verifica la completezza dell’istanza, sentite le amministrazioni competenti, oppure assegna al proponente un termine non superiore a 30 giorni per integrare la documentazione. Entro 15 giorni dalla ricezione delle integrazioni può chiedere ulteriori elementi, da fornire entro un termine non superiore a 15 giorni. Il termine procedimentale decorre dalla verifica di completezza.
Per l’estrazione, la durata massima è di 18 mesi; scende a 16 mesi per procedimenti pendenti prima del riconoscimento strategico e per l’estensione di progetti strategici già autorizzati. Per il riciclaggio, i termini sono rispettivamente di 10 e 8 mesi. In entrambi i casi la proroga è ammessa soltanto per circostanze eccezionali legate a natura, complessità, ubicazione o portata del progetto, previo parere favorevole del Comitato tecnico: al massimo 6 mesi per l’estrazione e 3 mesi per il riciclaggio. Le regole sul riciclaggio si applicano anche ai progetti che includono, oltre al riciclaggio, attività di estrazione o trasformazione, fatto salvo quanto previsto per quest’ultima.
Per i progetti di estrazione, i termini relativi al rinnovo della concessione, all’ampliamento o alla riduzione volontaria dell’area, alla sospensione dei lavori, al trasferimento della concessione e alle variazioni dei programmi dei lavori o del piano di coltivazione sono dimezzati e non possono superare 10 mesi. Nel perimetro della concessione, le opere necessarie alla coltivazione, al deposito, al trasporto e al trattamento dei materiali, alla produzione e trasmissione di energia e alla sicurezza mineraria sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Su richiesta del concessionario, la concessione comporta il vincolo preordinato all’esproprio anche in variante agli strumenti urbanistici.
I titoli per l’estrazione mineraria dai fondali marini tengono conto della carta mineraria aggiornata e richiedono la valutazione degli effetti sull’ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane presenti nei fondali. Restano ferme le competenze regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle attività estrattive e, per quanto compatibili, le disposizioni minerarie vigenti.
Autorizzazioni per la trasformazione
Per i progetti strategici di trasformazione, il punto unico di contatto è l’Unità di missione attrazione e sblocco investimenti. Entro 10 giorni dalla ricezione, questa trasmette l’istanza al Comitato tecnico e alla direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy.
L’autorizzazione unica è rilasciata da tale direzione entro 10 mesi; il termine è ridotto a 8 mesi per i procedimenti pendenti prima del riconoscimento strategico e per l’ampliamento di progetti già autorizzati. L’autorizzazione riunisce gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta necessari ed è rilasciata a seguito di conferenza di servizi, con la partecipazione delle amministrazioni competenti, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. La proroga, per circostanze eccezionali e previo parere favorevole del Comitato tecnico, non può superare 3 mesi. L’attuazione avviene utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri pubblici.
Comitato tecnico e pianificazione nazionale
Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato monitora le catene di approvvigionamento, le esigenze delle imprese, le possibili crisi e le scorte aggregate, orienta i promotori lungo le fasi di estrazione, trasformazione e riciclo e predispone ogni tre anni il Piano nazionale delle materie prime critiche, da sottoporre all’approvazione del CITE integrato. Il Piano indica le azioni, le fonti di finanziamento disponibili e gli obiettivi attesi.
Il Comitato può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali sulla pianificazione territoriale e promuovere iniziative di coordinamento; monitora il Programma nazionale di esplorazione e le prove di vulnerabilità e resilienza, comunica alla Commissione europea l’andamento del Programma e propone al CITE l’istituzione di scorte e l’elaborazione o l’aggiornamento di una lista nazionale. Può integrare tale lista in caso di rischio di grave perturbazione, riduzione significativa e inattesa della disponibilità o aumento significativo del prezzo oltre la normale volatilità di mercato.
Ne fanno parte due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti ministeriali nel Board europeo. Partecipano inoltre un rappresentante ISPRA, uno dei gestori del Fondo nazionale del made in Italy e tre rappresentanti della Conferenza unificata, due dei quali nominati da regioni e province autonome. La presidenza è affidata, a bienni alterni, a un dirigente generale dei due ministeri competenti. La partecipazione non dà diritto a compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
La segreteria tecnica è svolta dalla direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy, autorizzata ad assumere nel biennio 2024-2025, a tempo indeterminato e in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, 10 funzionari; nelle more può avvalersi di un massimo di 10 funzionari comandati da altre amministrazioni, escluso il personale scolastico indicato dalla norma. Gli oneri autorizzati sono pari a 213.966 euro per il 2024 e 513.516 euro annui dal 2025, coperti mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.
Ricerca mineraria e Programma nazionale di esplorazione
Per i permessi di ricerca di materie prime strategiche non è richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA né la valutazione di incidenza quando la ricerca dura non più di due anni e consiste esclusivamente nelle attività indicate dalla norma: analisi di dati e cartografia, rilevamenti satellitari, campionamenti e analisi di superficie o in gallerie preesistenti, analisi mineralogiche e petrografiche, prospezioni geofisiche non invasive, campionamento dei sedimenti, rilievi da droni e analisi di fluidi geotermici in pozzi o perforazioni esistenti mediante le migliori tecniche disponibili.
Il permesso è comunicato al punto unico di contatto e l’attività può iniziare soltanto dopo 30 giorni dalla comunicazione. Vigilano gli enti territoriali competenti, ISPRA e la soprintendenza, ciascuno per le proprie attribuzioni. In caso di irregolarità o inosservanza delle modalità previste, gli enti dispongono l’interruzione della ricerca e segnalano ai ministeri competenti l’adozione del provvedimento di decadenza. I costi dei controlli ISPRA sono a carico del ricercatore secondo tariffe da stabilire con decreto ministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; gli altri controlli sono svolti con le risorse disponibili.
ISPRA – Servizio geologico d’Italia elabora, sulla base di una convenzione con i due ministeri competenti, il Programma nazionale di esplorazione, da riesaminare almeno ogni cinque anni. La convenzione definisce obiettivi intermedi e finali e modalità di revoca dell’affidamento e del finanziamento in caso di mancato raggiungimento; in caso di revoca, il Programma è affidato mediante gara. Le attività comprendono mappatura dei minerali, campagne geochimiche, indagini geognostiche e geofisiche e analisi dei dati anche mediante mappe predittive, usando tecniche non invasive e standard sostenibili. ISPRA può avvalersi di competenze esterne.
Il CITE doveva approvare il Programma entro il 24 marzo 2025; la carta mineraria aggiornata doveva essere pubblicata da ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base sulle mineralizzazioni sono liberamente accessibili, mentre i dati più dettagliati sono disponibili su richiesta. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ISPRA doveva rielaborare le indagini geognostiche esistenti e pubblicare una prima mappa accessibile al pubblico. Per il Programma sono state autorizzate spese di 500.000 euro nel 2024 e 3 milioni nel 2025.
Canoni, aliquote di produzione e recupero dai rifiuti estrattivi
Per le concessioni minerarie relative a progetti strategici rilasciate secondo le nuove disposizioni, il concessionario deve corrispondere annualmente un’aliquota del prodotto compresa tra il 5% e il 7%, oltre ai canoni demaniali dovuti alle regioni. Le somme assegnate allo Stato sono versate al bilancio statale e riassegnate al Fondo nazionale del made in Italy per investimenti nella filiera. Un decreto ministeriale, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge previa intesa in Conferenza unificata, deve definire aliquota, calcolo, ripartizione fra Stato e regioni per i giacimenti terrestri, assegnazione per quelli marini, eventuali misure compensative territoriali ed eventuali esenzioni nei primi cinque anni del progetto. Il regime non si applica alle concessioni già rilasciate né ai rinnovi previsti dai titoli originari; restano dovuti, ove necessari, i titoli e i canoni per l’occupazione del demanio marittimo.
Per recuperare risorse minerarie da strutture chiuse o abbandonate di rifiuti estrattivi, si applica, in quanto compatibile, la disciplina mineraria del regio decreto n. 1443/1927. Se il deposito ricade nell’ambito di una concessione mineraria vigente, il recupero può essere incluso nel programma dei lavori approvato, previa integrazione e aggiornamento.
Il decreto modifica il d.lgs. n. 117/2008 introducendo le definizioni di «rifiuti di estrazione storici», «risorsa minerale recuperata» e «deposito di rifiuti estrattivi storici». Per estrarre sostanze minerali da depositi chiusi o abbandonati privi di titolo minerario vigente è necessario un Piano di recupero predisposto dall’aspirante concessionario, che dimostri la sostenibilità economica e ambientale dell’intero ciclo di vita, inclusa la gestione degli sterili. Nei siti già sottoposti a bonifica il Piano deve essere coerente con il progetto di bonifica; per depositi censiti come potenzialmente contaminati deve indicare gli interventi di contenimento degli inquinanti e le prescrizioni necessarie a tutelare persone e ambiente. Per le strutture chiuse di tipo A incluse nell’inventario nazionale, il Piano aggiorna le informazioni sui rischi strutturali, ambientali e sanitari e descrive gli interventi di sicurezza.
Pannelli fotovoltaici incentivati e circolarità
Il decreto modifica il d.lgs. n. 49/2014 per consentire ai ministeri competenti di avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) nella vigilanza e nel controllo sui sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici. Il termine del 30 giugno 2024 relativo alla disposizione modificata è sostituito dal 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 il GSE deve prevedere nelle istruzioni operative due finestre annuali, ciascuna di 60 giorni, per comunicare la scelta di adesione a un sistema collettivo; le istruzioni definiscono anche le modalità di trasmissione dei documenti. Il GSE svolge le attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Registro delle imprese e monitoraggio delle filiere
Il Ministero delle imprese e del made in Italy monitora le catene del valore strategiche, misura il fabbisogno nazionale e conduce prove di stress. A tal fine è istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Un decreto ministeriale deve individuare i dati da trasmettere, le eventuali esenzioni, i termini e le modalità operative; l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette i dati sulle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e rottami metallici.
Un ulteriore decreto individua le imprese operanti in Italia nei settori strategici che utilizzano materie prime strategiche per realizzare batterie, componenti per idrogeno, reti elettriche ed energie rinnovabili, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, sistemi di trasmissione e stoccaggio dati, dispositivi elettronici mobili, prodotti per fabbricazione additiva e robotica, droni, lanciatori, satelliti e semiconduttori. I decreti erano da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore e, per l’individuazione delle imprese, comunque non oltre il 24 maggio 2025; l’elenco deve essere aggiornato annualmente. Per il Registro sono autorizzati 1 milione di euro nel 2025 e 200.000 euro annui dal 2026.
Contenzioso e strumenti finanziari
Alle controversie sulle procedure di riconoscimento e sul rilascio dei titoli abilitativi dei progetti strategici si applica l’articolo 12-bis del decreto-legge n. 68/2022, relativo all’accelerazione dei giudizi.
Il decreto modifica il Fondo nazionale del made in Italy, includendo tra le attività sostenibili l’estrazione e la trasformazione delle materie prime critiche e modificando le modalità di considerazione degli impegni di sottoscrizione o investimento effettuati con le risorse del Fondo. Modifica inoltre il d.l. n. 98/2011, consentendo alla società di gestione del risparmio ivi indicata di costituire fondi per le finalità del Fondo nazionale del made in Italy. Nell’operatività immobiliare, tali fondi possono investire direttamente o indirettamente in immobili, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali alle società delle filiere strategiche, e in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato agli immobili strumentali.
Scambi di rottami metallici
Il decreto modifica il d.l. n. 21/2022 estendendo la disciplina sui rottami ferrosi ai rottami metallici dei codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902. Con il procedimento previsto dalla norma possono essere individuate, in deroga alle regole generali indicate, le quantità dei codici 7404, 7602 e 7902 soggette a notifica.
Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un Tavolo permanente per monitorare gli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche e valutare o promuovere misure di salvaguardia compatibili con il diritto europeo e internazionale. Ne fanno parte rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle imprese, dell’Agenzia delle dogane, dell’ICE e delle associazioni di categoria interessate; possono essere invitati altri ministeri competenti sugli argomenti all’ordine del giorno.
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