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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/291

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di quattordici sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è motivata dalla necessità di consentire il completamento delle procedure di rinnovo avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, tenendo conto del carico di lavoro delle autorità competenti e della priorità attribuita ad alcune sostanze. Le nuove scadenze variano, a seconda della sostanza, tra il 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Proroga dei periodi di approvazione di 14 sostanze attive dei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina. Riguarda l’aggiornamento delle rispettive date di scadenza dell’approvazione nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; opera nel contesto delle procedure di rinnovo già avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Sono richiamate come ipotesi particolari la mancata presentazione del fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della scadenza e l’adozione di un futuro regolamento che non rinnovi o rinnovi l’approvazione della sostanza.

Proroga delle approvazioni di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che l’approvazione di determinate sostanze scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo, già avviate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Contesto normativo e motivazioni

La base giuridica è l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione richiama il proprio programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, che raggruppa sostanze simili e stabilisce priorità in funzione di criteri legati alla sicurezza per la salute umana e degli animali e per l’ambiente.

La proroga è giustificata dal fatto che le procedure di valutazione richiedono tempo e risorse e che la scadenza potrebbe intervenire prima dell’adozione della decisione sul rinnovo, per cause non imputabili ai richiedenti. La Commissione tiene inoltre conto della necessità di distribuire in modo equilibrato il lavoro tra Stati membri relatori e correlatori.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011:

  • 1-naftilacetammide
  • acido 1-naftilacetico
  • acrinathrin
  • azossistrobina
  • fluazifop-P
  • flurossipir
  • imazalil
  • kresoxim-metile
  • oxifluorfen
  • procloraz
  • proesadione
  • spiroxamina
  • teflutrin
  • terbutilazina

L’intervento consiste unicamente nell’aggiornamento delle date di scadenza dell’approvazione. Il testo fornito non modifica altre condizioni tecniche o autorizzative delle sostanze.

Nuove date di scadenza

L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza delle approvazioni come segue:

  • 31 dicembre 2024: azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, flurossipir, teflutrin, oxifluorfen, terbutilazina
  • 31 dicembre 2023: 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, fluazifop-P, acrinathrin, procloraz, spiroxamina
  • 31 dicembre 2022: proesadione

La Commissione precisa che, per le sostanze considerate a basso rischio, la proroga deve essere la più breve possibile; per proesadione viene quindi fissata una proroga di un anno.

Regole operative collegate alle procedure di rinnovo

Il regolamento contiene anche criteri applicativi per il coordinamento con la procedura di rinnovo:

  • se non viene presentato un fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della nuova scadenza, la Commissione può far coincidere la scadenza con quella precedente al presente regolamento o con la prima data successiva possibile;
  • se successivamente viene adottato un regolamento che nega il rinnovo, la scadenza segue la data originaria o, se più tardi, la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo;
  • se viene adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione mira a stabilire la data di applicazione più prossima possibile.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In questo modo la proroga delle approvazioni opera automaticamente nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, è modificato per aggiornare la colonna relativa alla scadenza dell’approvazione di 14 sostanze attive. La modifica incide esclusivamente sulle date di scadenza, senza alterare nel testo fornito le condizioni sostanziali di approvazione.

Proroga delle approvazioni e nuove scadenze

Le approvazioni sono prorogate come segue: azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, flurossipir, teflutrin, oxifluorfen e terbutilazina al 31 dicembre 2024; proesadione, 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, fluazifop-P, acrinathrin e procloraz al 31 dicembre 2023; spiroxamina al 31 dicembre 2023; proesadione al 31 dicembre 2022.

Ragioni della proroga

La Commissione richiama il fatto che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma che è probabile che, per ragioni indipendenti dai richiedenti, la scadenza intervenga prima della decisione sul rinnovo. La proroga è quindi adottata ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Criteri di durata della proroga

Per le sostanze considerate a basso rischio la proroga deve essere la più breve possibile; per proesadione viene fissata in un anno. Per le altre sostanze la durata è differenziata in due o tre anni, in considerazione della data di scadenza, dell’obbligo di presentare il fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della scadenza e della necessità di distribuire in modo equilibrato il lavoro tra gli Stati membri relatori e correlatori.

Regole in caso di mancata presentazione del fascicolo supplementare o di esito del rinnovo

Se non viene presentato alcun fascicolo supplementare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 almeno 30 mesi prima della nuova data di scadenza, la Commissione fissa la scadenza alla data prevista prima del presente regolamento o alla prima data successiva possibile. Se viene adottato un regolamento che nega il rinnovo perché i criteri di approvazione non sono soddisfatti, la scadenza torna alla data prevista prima del presente regolamento o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece il rinnovo è adottato, la Commissione si adopera per fissare la data di applicazione più vicina possibile.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze chimichemercato interno

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