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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/318

Regolamento (UE) 2019/318 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/2400 e sulla direttiva 2007/46/CE per rendere più preciso il metodo di determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti. Introduce nuove definizioni e categorie, amplia i dati di input dello strumento di simulazione, disciplina la certificazione di componenti e sistemi e istituisce una procedura di prova di verifica su strada per controllare la conformità dei risultati simulati. Le modifiche includono anche l’inserimento del GNL tra i carburanti di riferimento, una disciplina specifica per i veicoli professionali e nuove regole per gli ADAS e per i controlli di conformità.

Modifica il sistema UE di determinazione e certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, introducendo chiarimenti tecnici, nuove categorie di veicoli e una procedura di prova di verifica su strada.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti nuovi immessi sul mercato dell’Unione, in particolare ai veicoli delle categorie N2 e N3 e ai relativi componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi rilevanti ai fini della certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Incide sia sulle omologazioni di veicoli in più fasi o individuali, sia sulle informazioni che i costruttori devono fornire ai fini della direttiva 2007/46/CE; alcune disposizioni riguardano specificamente veicoli ZE-HDV, He-HDV, dual-fuel e veicoli professionali. È esclusa, per taluni obblighi di determinazione mediante strumento di simulazione, la categoria dei veicoli per i quali il regolamento prevede solo la raccolta di informazioni specifiche (ad esempio ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel) o regole particolari di applicazione; l’articolo 2 si applica dal 1° settembre 2019 e la procedura di prova di verifica per i nuovi veicoli si applica dal 1° luglio 2020, con ulteriori rinvii al 1° luglio 2023 per alcuni interventi di ripristino.

Regolamento (UE) 2019/318 della Commissione

Il regolamento modifica in modo sostanziale il regolamento (UE) 2017/2400 sulla determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, con adattamenti conseguenti alla direttiva 2007/46/CE. L’intervento nasce dall’esperienza applicativa del sistema introdotto nel 2017 e mira a chiarire il metodo comune di calcolo, rafforzare la coerenza delle certificazioni e migliorare la trasparenza del mercato.

Finalità e contesto

Nei considerando la Commissione evidenzia che il metodo comune serve a confrontare in modo obiettivo le prestazioni dei veicoli pesanti immessi sul mercato dell’Unione. Le modifiche puntano a chiarire il funzionamento dello strumento di simulazione, la certificazione di componenti e sistemi e la verifica della conformità, anche tramite prove su strada; il miglioramento del sistema dovrebbe favorire competitività industriale e trasparenza per gli operatori.

Ambito di applicazione e nuove categorie

Il regolamento incide sui veicoli pesanti nuovi e sui relativi componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi certificati ai fini CO2/consumo carburante. Vengono introdotte definizioni nuove o più dettagliate, tra cui:

  • veicolo pesante a emissioni zero (ZE-HDV)
  • veicolo professionale
  • autocarro rigido
  • trattore stradale/motrice
  • cabina con cuccetta
  • veicolo pesante ibrido elettrico (He-HDV)
  • veicolo dual-fuel

Per gli He-HDV è prevista una regola tecnica specifica: alcune disposizioni si applicano solo se il secondo valore più alto della potenza massima netta dei convertitori di energia è inferiore al 10% del valore più alto, esclusi i convertitori usati solo per la messa in moto.

Strumento di simulazione, input e certificazione

Lo strumento di simulazione resta il centro del sistema di determinazione delle emissioni, ma viene ampliato nei dati di input e negli strumenti di collegamento digitale fra veicolo e certificazioni. In particolare, si rafforza l’uso di hash crittografici per associare in modo univoco:

  • le proprietà certificate di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi
  • il file dei registri del costruttore
  • il file di informazioni per il cliente

Il costruttore deve determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di ciascun veicolo nuovo immesso sul mercato, salvo ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel, usando l’ultima versione disponibile dello strumento di simulazione. Per tali veicoli speciali, il costruttore deve invece indicare solo le informazioni specificamente previste negli allegati.

Carburanti di riferimento, pneumatici e profili di utilizzo

Il regolamento aggiorna i carburanti di riferimento, includendo il GNL nella certificazione dei motori. Per gli pneumatici, chiarisce le regole sul valore standard e sulla scelta tra pneumatici da neve e normali quando il veicolo può essere commercializzato con entrambe le soluzioni.

Viene inoltre valorizzata la categoria dei veicoli professionali: questi sono distinti dai veicoli impiegati per la semplice consegna di merci e sono collocati in sottogruppi dedicati, con profili di utilizzo propri.

Prova di verifica su strada

La novità più rilevante è l’introduzione dell’allegato X bis, che disciplina una procedura di prova di verifica su strada. La prova serve a controllare, dopo la produzione, la coerenza tra dati certificati, dati misurati e risultati simulati.

La procedura richiede la misurazione di:

  • coppia e velocità delle ruote motrici
  • regime del motore
  • marcia inserita
  • consumo di carburante
  • velocità della ventola
  • altri parametri pertinenti

I dati misurati vengono poi inseriti nello strumento di simulazione e confrontati con il consumo di carburante simulato. La verifica riguarda anche la correttezza della serie di dati di input del veicolo derivati dalla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, in particolare per resistenza aerodinamica e resistenza al rotolamento.

Selezione dei veicoli, condizioni di prova e tolleranze

La scelta dei veicoli da sottoporre a prova avviene su proposta del costruttore e a cura dell’autorità di omologazione che ha rilasciato la licenza per lo strumento di simulazione. Sono previsti criteri quantitativi minimi in base ai volumi di produzione annua:

  • 1 veicolo: da 1 a 25.000 veicoli prodotti l’anno
  • 2 veicoli: da 25.001 a 50.000
  • 3 veicoli: da 50.001 a 75.000
  • 4 veicoli: da 75.001 a 100.000
  • 5 veicoli: oltre 100.000

La prova deve essere effettuata entro 10 mesi dalla selezione. I veicoli devono essere di serie, non modificati in hardware o software, con eventuale rodaggio fino a 15.000 km; oltre tale soglia non si applica il coefficiente di evoluzione. La prova richiede condizioni ambientali e di percorso prestabilite, inclusi limiti su durata, velocità media, quota di percorso urbano/extraurbano/autostradale, sosta al minimo e stato della strada.

Il veicolo supera la prova se il rapporto tra consumo misurato corretto e consumo simulato è inferiore a 1,075.

Verifiche successive e interventi correttivi

Se il veicolo non supera la prova, l’autorità avvia un’indagine per stabilirne le cause. Se il problema dipende dallo strumento di simulazione, si applicano le norme sulla sua conformità; se dipende da componenti o sistemi certificati, si applicano le norme sugli interventi correttivi. Se non emergono irregolarità, l’autorità informa la Commissione, che valuta se occorrano miglioramenti allo strumento di simulazione o alla procedura di prova.

L’autorità di omologazione può chiedere al costruttore un piano di interventi di ripristino entro 30 giorni di calendario. Alcune disposizioni di ripristino si applicano alle indagini dal 1° luglio 2023.

Aggiornamenti tecnici degli allegati

Il regolamento interviene in modo esteso sugli allegati del regolamento (UE) 2017/2400, aggiornando:

  • classificazione dei gruppi di veicoli
  • parametri di input per motore, cambio, assi, resistenza aerodinamica e pneumatici
  • schede informative e modelli di certificazione
  • regole sulle perdite di coppia, sui metodi di misurazione e sulle tolleranze
  • parametri per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (stop-start, eco-roll, predictive cruise control)
  • requisiti per componenti ausiliari come ventola, servosterzo, alternatore e climatizzazione

Sono anche introdotte o aggiornate regole per la resistenza aerodinamica, i pneumatici, gli assi e il formato dei documenti di certificazione, con numerosi riferimenti a hash, versioni software e dati tecnici di dettaglio.

Modifiche alla direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, IV e IX della direttiva quadro sono allineati al nuovo sistema. Nei documenti di omologazione e nelle informazioni al cliente devono comparire, tra l’altro:

  • la certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti
  • il numero della licenza rilasciata per lo strumento di simulazione
  • l’hash del file dei registri del costruttore
  • l’indicazione se il veicolo è ZE-HDV o veicolo professionale
  • i dati su emissioni specifiche e carico utile medio per il cliente

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Le modifiche alla direttiva 2007/46/CE si applicano dal 1° settembre 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche definitorie e classificazione dei veicoli

Introduzione di nuove definizioni nell’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2400, tra cui "costruttore del veicolo", "veicolo pesante a emissioni zero (ZE-HDV)", "veicolo professionale", "autocarro rigido", "trattore stradale/motrice", "cabina con cuccetta", "veicolo pesante ibrido elettrico (He-HDV)" e "veicolo dual-fuel". Per gli He-HDV, talune disposizioni si applicano solo se il secondo valore più elevato della potenza massima netta dei convertitori di energia è inferiore al 10% del valore più elevato, escludendo i convertitori usati esclusivamente per la messa in moto.

Ambito oggettivo dello strumento di simulazione e nuovi input

Lo strumento di simulazione è usato per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi o per stabilire se si tratti di ZE-HDV, He-HDV o dual-fuel. Vengono aggiornati i dati di input e gli strumenti di hashing per collegare in modo univoco i file dei registri del costruttore, i file di informazioni per il cliente e le certificazioni di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi.

Obblighi del costruttore per la determinazione e la documentazione

Il costruttore deve determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di ciascun veicolo nuovo messo in vendita, immatricolato o messo in circolazione nell’Unione, salvo ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel, utilizzando l’ultima versione disponibile dello strumento di simulazione. Per ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel il costruttore determina solo le informazioni previste per i modelli di cui all’allegato IV, parti I e II. Il veicolo deve essere accompagnato da certificato di conformità o, per i veicoli omologati ex articolo 24 della direttiva 2007/46/CE, da una scheda di omologazione individuale con impronta degli hash crittografici.

Carburanti di riferimento, pneumatici e veicoli professionali

Il GNL viene aggiunto ai carburanti di riferimento nella certificazione dei motori ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante. Per i veicoli destinati alla vendita, immatricolazione o messa in servizio con pneumatici da neve e pneumatici normali, il costruttore può scegliere quale tipo di pneumatici utilizzare per la determinazione delle emissioni di CO2. I veicoli professionali sono collocati in sottogruppi specifici e il loro profilo di utilizzo è distinto da quello dei veicoli per consegna merci.

Procedura di prova di verifica su strada

È introdotta una procedura di prova di verifica nell’allegato X bis per controllare, su strada, la conformità del funzionamento dello strumento di simulazione e delle proprietà certificate di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi. Il costruttore deve eseguire annualmente la prova su un numero minimo di veicoli, fornire i verbali entro il 31 dicembre di ogni anno e conservarli per almeno 10 anni. Le prove misurano, tra l’altro, coppia alle ruote, velocità delle ruote, regime motore, marcia inserita, consumo di carburante e velocità ventola; i dati sono poi confrontati con i risultati simulati.

Indagine, irregolarità e interventi di ripristino

Se un veicolo non supera la prova di verifica, l’autorità competente avvia un’indagine per individuarne le cause. Se il mancato superamento dipende dallo strumento di simulazione, si applica l’articolo 21; se dipende da componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi certificati, si applica l’articolo 23. L’autorità di omologazione può chiedere un piano di interventi di ripristino entro 30 giorni di calendario. Le nuove disposizioni sulle prove e sugli interventi di ripristino si applicano, rispettivamente, dal 1° luglio 2020 e dal 1° luglio 2023 per talune fattispecie.

Aggiornamento degli allegati tecnici del regolamento 2017/2400

Numerosi allegati sono modificati per aggiornare gruppi di veicoli, parametri di input, modalità di certificazione e schede informative per motori, cambi, convertitori di coppia, assi, resistenza aerodinamica, pneumatici e sistemi ausiliari. Sono introdotti nuovi parametri per ZE-HDV, He-HDV, dual-fuel e ADAS; vengono modificati anche i criteri di conformità, le tolleranze di prova, i formati di hash e i numeri di certificazione.

Modifiche alla direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, IV e IX della direttiva quadro 2007/46/CE sono aggiornati per includere i riferimenti alla certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, al numero della licenza per lo strumento di simulazione e ai nuovi dati da riportare nei documenti di omologazione e nelle informazioni fornite al cliente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alle modifiche della direttiva 2007/46/CE, si applica dal 1° settembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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