Regolamento (UE) 2019/279
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 sulle misure restrittive legate all’Afghanistan. L’intervento è meramente modificativo e consiste nella sostituzione delle schede identificative di due persone già designate, sulla base dell’aggiornamento effettuato il 30 gennaio 2019 dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU competente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 aggiornando i dati identificativi di due persone soggette a misure restrittive relative alla situazione in Afghanistan.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan, ai sensi del regolamento (UE) n. 753/2011. Incide in particolare sulle persone già inserite nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento base, limitatamente all’aggiornamento delle voci relative a Jalaluddin Haqqani e Torek Agha. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo all’Afghanistan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 interviene sul sistema di misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan, disciplinato dal regolamento (UE) n. 753/2011. La finalità dell’atto è puramente modificativa: recepisce l’aggiornamento delle informazioni effettuato il 30 gennaio 2019 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente in materia di sanzioni.
Base giuridica e contesto
Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011. Nei considerando si chiarisce che il regolamento base era stato adottato il 1° agosto 2011 e che il comitato ONU istituito dalla risoluzione 1988 (2011) ha aggiornato i dati relativi a due persone soggette a misure restrittive, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato I dell’atto europeo.
Ambito dell’intervento
L’intervento non istituisce nuove categorie di soggetti destinatari né nuove misure sostanziali, ma modifica esclusivamente le voci dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011. Le persone interessate sono:
- Jalaluddin Haqqani, voce n. 42;
- Torek Agha, voce n. 135.
Per entrambe le voci vengono sostituiti i dati identificativi e descrittivi, inclusi alias, titoli, date e luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi, numero di identificazione e informazioni ulteriori utili all’individuazione.
Contenuto delle voci aggiornate
Per Jalaluddin Haqqani, l’allegato riporta in particolare:
- gli alias utilizzati;
- il titolo di Maulavi;
- i motivi dell’inserimento, collegati al ruolo di ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano;
- le date di nascita indicate;
- i luoghi di nascita indicati;
- la cittadinanza afgana;
- la data di designazione ONU (31 gennaio 2001);
- ulteriori informazioni sulla sua posizione di leader talibano, sui legami con altri esponenti e sull’appartenenza alla rete Haqqani.
Per Torek Agha, l’allegato riporta in particolare:
- gli alias utilizzati;
- il titolo di Haji;
- l’indirizzo in Pakistan;
- le date e i luoghi di nascita indicati;
- il numero di identificazione nazionale pakistano, precisato come ottenuto fraudolentemente e annullato dal governo del Pakistan;
- la data di designazione ONU (2 novembre 2015);
- informazioni sulla sua attività di comandante talibano e sul coinvolgimento nella raccolta di fondi e nella pianificazione delle operazioni talibane.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo principalmente sotto il profilo della verifica aggiornata delle liste sanzionatorie UE e dei controlli di compliance. L’effetto pratico è l’adeguamento dei dati anagrafici e descrittivi di due soggetti già colpiti da misure restrittive, con conseguente necessità di allineare sistemi di screening, procedure antiriciclaggio, controlli su controparti e monitoraggio delle operazioni connesse.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la sostituzione delle voci relative a due persone soggette a misure restrittive: Jalaluddin Haqqani (voce n. 42) e Torek Agha (voce n. 135).
Contenuto delle voci aggiornate
L’allegato riporta i dati identificativi aggiornati delle due persone elencate, inclusi alias, titoli, motivi dell’inserimento nell’elenco, date e luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi e altre informazioni rilevanti per l’identificazione. Per entrambe sono richiamate anche informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi fornita dal comitato delle sanzioni ONU, comprese ulteriori indicazioni sulla loro attività connessa ai talibani e allo scenario di sicurezza afghano.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base procedurale e collegamento con l’ONU
Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011, sulla base dell’aggiornamento delle informazioni effettuato il 30 gennaio 2019 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011).
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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