Regolamento (UE) 2019/290
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 introduce un formato comune a livello UE per la registrazione dei produttori di AEE e dei loro rappresentanti autorizzati, nonché per la comunicazione dei dati sulle AEE immesse sul mercato nei registri nazionali. La misura mira a ridurre gli oneri amministrativi e a uniformare le procedure tra gli Stati membri, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE. Il testo disciplina in dettaglio le informazioni da raccogliere, distinguendo tra elementi informativi principali e supplementari, e fissa l'applicazione dal 1o gennaio 2020.
Stabilisce il formato armonizzato per la registrazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per le comunicazioni dei dati sulle AEE immesse sul mercato ai registri nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) disciplinati dalla direttiva 2012/19/UE sui RAEE, nonché ai rappresentanti autorizzati eventualmente designati ai sensi dell'articolo 17 di tale direttiva. Vincola gli Stati membri, che devono usare nei propri registri il formato armonizzato per le registrazioni e richiedere le informazioni secondo gli allegati I e II; si riferisce sia ai produttori che immettono AEE sul mercato di uno Stato membro sia, per la comunicazione, ai dati relativi alle AEE immesse su tale mercato. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2020 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non armonizza, invece, la raccolta delle informazioni sui RAEE raccolti, riciclati, recuperati o eliminati, che resta fuori dal suo oggetto.
Formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di AEE al registro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/290, adottato dalla Commissione il 19 febbraio 2019, attua l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE. La finalità dichiarata nei considerando è la standardizzazione della struttura e del formato dei dati relativi alla registrazione e alle comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), così da ridurre gli oneri amministrativi e uniformare le procedure tra gli Stati membri.
Finalità e criteri di armonizzazione
Il regolamento mira a creare un formato comune per i registri nazionali dei produttori e per le comunicazioni periodiche dei dati sulle AEE immesse sul mercato. I considerando chiariscono che il formato armonizzato deve essere utilizzato da tutti i produttori, compresi quelli che vendono a distanza, e dai rappresentanti autorizzati eventualmente designati. Viene inoltre precisato che il formato deve contenere gli elementi informativi principali richiesti dalla direttiva 2012/19/UE e può prevedere solo un numero limitato di informazioni supplementari, espressamente indicate come tali.
Il regolamento esclude, invece, l'armonizzazione delle informazioni sui RAEE raccolti separatamente, riciclati, recuperati o eliminati, perché tali dati sono raccolti negli Stati membri da fonti diverse e la loro standardizzazione aumenterebbe inutilmente gli oneri amministrativi.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si applicano ai produttori di AEE e, quando designati, ai loro rappresentanti autorizzati ai sensi della direttiva 2012/19/UE. Gli Stati membri devono adeguare i propri registri per utilizzare i formati armonizzati di cui agli allegati I e II. L'ambito materiale riguarda la registrazione dei produttori/rappresentanti autorizzati e la comunicazione al registro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato dello Stato membro.
Il regolamento si riferisce sia ai produttori stabiliti nello Stato membro sia ai produttori che vendono a distanza in altri Stati membri; per questi ultimi sono previste informazioni specifiche sull'eventuale rappresentante autorizzato negli Stati membri di destinazione.
Formato per la registrazione nel registro nazionale
L'articolo 1 impone agli Stati membri di usare il formato dell'allegato I, parte A, per la registrazione dei produttori e l'allegato I, parte B, per la registrazione dei rappresentanti autorizzati. Gli Stati membri devono richiedere gli elementi informativi principali contrassegnati con "M" e possono richiedere solo gli elementi supplementari contrassegnati con "M*".
Per il produttore, il formato richiede in particolare:
- denominazione ufficiale e, se del caso, forma di persona giuridica o fisica;
- nome commerciale;
- indirizzo della sede legale e dati della persona di contatto;
- codice fiscale nazionale o altro codice/numero di identificazione;
- categorie e, se previste, sottocategorie di AEE immesse sul mercato;
- indicazione del tipo di AEE, cioè apparecchiature "per uso domestico" o "per altri usi";
- marchio commerciale;
- informazioni sulle modalità di adempimento delle responsabilità del produttore, compresa l'eventuale adesione a regimi individuali o collettivi di conformità;
- informazioni sulla responsabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE, incluse le forme di garanzia come assicurazione di riciclaggio o conto bancario vincolato;
- indicazione di eventuali vendite a distanza in altri Stati membri e dei rappresentanti autorizzati in tali Stati;
- dichiarazione finale di veridicità e accuratezza delle informazioni fornite.
Per il rappresentante autorizzato, il formato richiede:
- denominazione ufficiale, sede legale nel territorio dello Stato membro e dati della persona di contatto;
- codice identificativo nazionale o codice fiscale nazionale;
- nome del produttore o dei produttori rappresentati e relativi dati di contatto;
- categorie, sottocategorie, tipologia e marchio delle AEE immesse sul mercato dai produttori rappresentati;
- informazioni sulle modalità di adempimento delle responsabilità e sulla garanzia finanziaria riferite ai produttori rappresentati;
- dichiarazione attestante il mandato scritto ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE;
- dichiarazione finale sulla veridicità e accuratezza delle informazioni.
Comunicazione dei dati sulle AEE immesse sul mercato
L'articolo 2 disciplina la comunicazione al registro dei dati sulle AEE immesse sul mercato. I produttori o i rappresentanti autorizzati, se designati ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2012/19/UE, devono usare il formato dell'allegato II.
Le informazioni da comunicare comprendono:
- il nome del produttore, del rappresentante autorizzato o, se ammessa dalla normativa nazionale, dell'organizzazione che attua per conto dei produttori gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- i codici identificativi e fiscali nazionali;
- il periodo della comunicazione;
- i dati della persona di contatto;
- le quantità di AEE immesse sul mercato dello Stato membro, espresse in tonnellate, suddivise per categoria ai sensi dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE;
- l'eventuale suddivisione per sottocategoria e per tipo di apparecchiatura;
- l'indicazione separata dei pannelli fotovoltaici;
- la dichiarazione di veridicità e accuratezza dei dati.
Il testo precisa che, se la comunicazione è trasmessa da un'organizzazione che opera per conto dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, lo Stato membro può richiedere che i dati siano forniti per ciascun produttore/rappresentante autorizzato singolarmente oppure in forma aggregata per tutti i soggetti rappresentati.
Contenuto delle allegazioni tecniche e classificazione degli elementi informativi
Gli allegati distinguono tra:
- elementi informativi principali, contrassegnati con "M";
- elementi subordinati a filtri, contrassegnati con "F", che si applicano solo in presenza di determinate risposte precedenti;
- elementi supplementari, contrassegnati con "M*", che gli Stati membri possono richiedere solo se espressamente previsti dal formato.
Questa tecnica normativa consente un nucleo informativo comune in tutta l'Unione, pur lasciando una limitata flessibilità nazionale su alcuni dati supplementari.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato armonizzato per la registrazione
Gli Stati membri devono assicurare che i registri istituiti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE utilizzino il formato dell'allegato I, parte A, per la registrazione dei produttori e l'allegato I, parte B, per i rappresentanti autorizzati. Devono essere richiesti gli elementi informativi principali identificati come tali nei formati; possono essere richiesti anche elementi informativi supplementari, ma solo se contrassegnati come tali negli allegati.
Formato per la comunicazione dei dati sulle AEE immesse sul mercato
I produttori o i loro rappresentanti autorizzati, se designati ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2012/19/UE, devono usare il formato dell'allegato II per comunicare al registro dello Stato membro i dati relativi alle AEE immesse sul mercato. Anche in questo caso gli Stati membri devono richiedere gli elementi informativi principali e possono richiedere quelli supplementari espressamente indicati nel formato.
Contenuto minimo delle registrazioni
L'allegato I richiede dati identificativi del produttore o del rappresentante autorizzato, indirizzi della sede legale e della persona di contatto, codici fiscali o codici di identificazione nazionali, categorie e sottocategorie di AEE, tipo di apparecchiatura (uso domestico o altri usi), marchio commerciale, modalità di adempimento delle responsabilità del produttore, forma della garanzia finanziaria ex articolo 12 della direttiva 2012/19/UE, eventuale vendita a distanza in altri Stati membri e relativi rappresentanti autorizzati, oltre a una dichiarazione di veridicità dei dati.
Contenuto minimo delle comunicazioni periodiche
L'allegato II richiede l'identificazione del soggetto che presenta la comunicazione, il periodo di riferimento, i dati di contatto della persona responsabile, nonché le quantità di AEE immesse sul mercato dello Stato membro, espresse in tonnellate, per categoria, eventualmente per sottocategoria e per tipo di apparecchiatura. È prevista una specifica indicazione separata per i pannelli fotovoltaici e, se la comunicazione è resa da un'organizzazione che attua gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, può essere necessario distinguere tra dati individuali e complessivi.
Dichiarazioni di responsabilità e accuratezza
Sia per la registrazione sia per la comunicazione è richiesta una dichiarazione che attesti la veridicità e l'accuratezza delle informazioni fornite. Per i rappresentanti autorizzati è inoltre richiesta una dichiarazione specifica circa il mandato scritto ricevuto dal produttore ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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