Regolamento (UE) 2019/278
Regolamento (UE) 2019/278 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe sostituendo l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004. L’intervento si limita a recepire la modifica della corrispondente decisione PESC, dalla quale sono stati soppressi due nominativi dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, aggiornando l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'Unione europea a tutti i soggetti tenuti ad attuare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 314/2004, in particolare per quanto riguarda il congelamento di fondi e risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, entità e organismi elencati. La modifica riguarda specificamente l'allegato IV relativo all'elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e riflette l'aggiornamento conseguente alla decisione (PESC) 2019/284. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna la lista dei destinatari delle misure già in vigore.
Modifica del regime restrittivo UE nei confronti dello Zimbabwe
Il regolamento (UE) 2019/278 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 314/2004, che disciplina talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. L’intervento è puntuale e consiste nell’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche, in coerenza con la decisione (PESC) 2019/284 del 18 febbraio 2019.
Contesto e finalità
Il regolamento si colloca nell’ambito dell’attuazione, a livello unionale, delle misure restrittive adottate nel quadro della politica estera e di sicurezza comune. I considerando evidenziano che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC, inclusa la misura del congelamento di fondi e risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. La modifica del 2019 è resa necessaria dalla soppressione di due nominativi dall’allegato II della decisione PESC.
Ambito della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento base. Nel testo allegato sono riportati i nominativi:
- Chiwenga, Constantine;
- Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema;
- Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine).
Effetti giuridici
La conseguenza pratica del regolamento è l’aggiornamento del perimetro soggettivo delle misure restrittive applicabili nei confronti dello Zimbabwe. Per gli operatori economici e i professionisti chiamati a verificare l’operatività delle sanzioni UE, il testo rileva ai fini dell’identificazione dei soggetti ancora inclusi nell’elenco e, quindi, destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regime vigente.
Entrata in vigore e forza vincolante
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 con l’allegato del presente regolamento. L’allegato contiene l’elenco delle persone di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento base, e riflette l’aggiornamento delle persone soggette alle misure restrittive.
Recepimento della decisione PESC 2019/284
Il regolamento attua sul piano unionale la decisione (PESC) 2019/284 del 18 febbraio 2019, che ha soppresso dall’allegato II della decisione 2011/101/PESC i nomi di due persone. La modifica del regolamento deriva quindi da un allineamento tra l’atto PESC e il regolamento di attuazione adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE.
Ambito delle misure restrittive Zimbabwe
Il considerando richiama che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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