Regolamento (UE) 2019/289
Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di esenzione per alcune categorie di aiuti nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, adeguando il regolamento (UE) n. 702/2014 alle modifiche intervenute nel regolamento (UE) n. 1305/2013. L’intervento mira soprattutto a mantenere l’allineamento tra disciplina degli aiuti di Stato e misure di sviluppo rurale, anche con riferimento agli strumenti finanziari. Vengono inoltre precisati vari aspetti di applicazione di singole misure, tra cui i costi ammissibili, le condizioni per i progetti dimostrativi, la consulenza e gli aiuti ai regimi di qualità.
Modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 sugli aiuti di Stato esentati nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali, allineandolo al regolamento (UE) n. 1305/2013 e introducendo precisazioni su strumenti finanziari, costi ammissibili e regimi di qualità.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali disciplinati dal regolamento (UE) n. 702/2014, con particolare riguardo alle misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR e ai relativi finanziamenti nazionali integrativi. Incide sui regimi di aiuto e sugli aiuti ad hoc per imprese del settore, nonché su specifiche misure relative a forestazione, sistemi agroforestali, infrastrutture, progetti dimostrativi, consulenza e partecipazione a regimi di qualità. Restano rilevanti le esclusioni già previste dall’articolo 1, paragrafo 5, per i soggetti con ordine di recupero pendente e per gli aiuti ad hoc a loro favore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 702/2014 per mantenere l’allineamento con il quadro sugli aiuti di Stato applicabile al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare dopo le modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393. La finalità è preservare la possibilità di esentare determinate misure dall’obbligo di notifica, semplificando la gestione degli aiuti nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) n. 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti e le esenta dalla notifica preventiva. Poiché il regolamento (UE) n. 1305/2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale del FEASR e le sue modifiche hanno inciso su disposizioni richiamate dal regolamento (UE) n. 702/2014, si è resa necessaria una revisione tecnica per evitare disallineamenti tra le due discipline.
Ambito di applicazione e coordinamento con il diritto degli aiuti di Stato
Le norme modificate riguardano gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare attenzione alle misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR e ai finanziamenti nazionali integrativi. Il regolamento chiarisce che le regole sugli aiuti di Stato non si applicano al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’articolo 42 TFUE, mentre continuano ad applicarsi alle attività fuori da tale ambito, anche quando cofinanziate dal FEASR.
Esclusioni e condizioni soggettive
L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014 è riformulato per confermare che non beneficiano dell’esenzione i regimi che non escludono espressamente aiuti individuali a imprese soggette a un ordine di recupero pendente conseguente a una decisione della Commissione che abbia dichiarato illegittimi e incompatibili aiuti concessi dallo stesso Stato membro. La stessa esclusione si applica agli aiuti ad hoc concessi a tali imprese.
Modifiche alle singole misure di aiuto
Una parte rilevante dell’intervento riguarda l’adeguamento di misure specifiche previste dal regolamento n. 702/2014.
Forestazione, imboschimento e sistemi agroforestali
Gli articoli 32 e 33 sono adattati per tenere conto della possibilità di sostegno mediante strumenti finanziari. Per i sistemi agroforestali vengono precisati i costi ammissibili, tra cui impianto di alberi, conversione di foreste o terreni boschivi esistenti, studi di fattibilità, preparazione del suolo, irrigazione, protezione e reimpianto nel primo anno successivo all’allestimento, rigenerazione o rinnovamento. È inoltre confermato che gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro e che il tasso di aiuto può arrivare all’80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e per i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento previsti dai paragrafi 5 e 7.
Investimenti, leasing e strumenti finanziari
Gli articoli 35, 40, 41 e 44 sono coordinati per precisare che talune restrizioni sui costi non operano quando il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari. In via ordinaria, restano esclusi dai costi ammissibili i costi ulteriori connessi ai contratti di leasing, come margine del concedente, rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
Progetti dimostrativi e infrastrutture
Gli articoli 38 e 47 introducono due chiarimenti: le infrastrutture installate per attività o progetti dimostrativi possono essere utilizzate dopo il completamento dell’intervento; inoltre, per i progetti dimostrativi cofinanziati dal FEASR o sostenuti da finanziamenti nazionali integrativi, se l’aiuto è fornito mediante strumenti finanziari, possono essere coperti costi ammissibili ulteriori rispetto a quelli ordinari, a condizione che siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e corrispondano alla misura prevista nel programma di sviluppo rurale approvato.
Autorità di gestione e canali di erogazione
L’articolo 39, paragrafo 4, consente che gli aiuti cofinanziati nell’ambito del FEASR, o i relativi finanziamenti nazionali integrativi, possano essere versati all’autorità di gestione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. In parallelo, l’articolo 46, paragrafo 5, prevede che gli aiuti possano essere erogati ai prestatori di servizi di consulenza o alla medesima autorità di gestione.
Energia rinnovabile e bioenergia
L’articolo 41 contiene condizioni specifiche per gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili e in impianti a biomassa. Gli investimenti devono rispettare eventuali norme minime nazionali di efficienza energetica; gli impianti la cui finalità principale sia la produzione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili, salvo che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica determinata dagli Stati membri; infine, gli aiuti ai progetti bioenergetici si limitano alle bioenergie conformi ai criteri di sostenibilità fissati dalla normativa dell’Unione, incluso l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.
Piano aziendale e rateizzazione
Per alcune misure l’articolo 45 stabilisce che il piano aziendale non può superare la durata di cinque anni e che l’aiuto deve essere corrisposto in almeno due rate. Si tratta di una precisazione rilevante per la strutturazione temporale delle misure di sostegno.
Regimi di qualità per cotone e prodotti alimentari
L’articolo 48 viene riscritto per confermare che sono compatibili con il mercato interno e esentati dall’obbligo di notifica gli aiuti per la nuova partecipazione, o per la partecipazione nei cinque anni precedenti, di agricoltori in attività e associazioni di agricoltori operanti come PMI a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, purché rispettino le condizioni del regolamento. Se la prima partecipazione è iniziata prima della domanda di aiuto, il periodo massimo di cinque anni si riduce del tempo già trascorso tra la prima partecipazione e la domanda.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’ambito di esenzione e delle esclusioni
L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014 è sostituito per chiarire che l’esenzione non si applica ai regimi di aiuto che non escludono espressamente il pagamento di aiuti individuali a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente derivante da una precedente decisione della Commissione, né agli aiuti ad hoc a favore di tali imprese.
Aiuti per la partecipazione a regimi di qualità
All’articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la lettera j), includendo gli aiuti per la partecipazione degli agricoltori a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 48.
Forestazione, imboschimento e sistemi agroforestali
Gli articoli 32 e 33 sono modificati per distinguere le regole applicabili quando il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari. Sono riformulati i costi ammissibili per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento dei sistemi agroforestali, chiarendo anche il contributo massimo (80 % dei costi ammissibili per alcune operazioni) e le modalità con cui gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro.
Investimenti, leasing e costi ammissibili
Gli articoli 35, 40, 41 e 44 sono modificati in modo coordinato per stabilire che talune limitazioni sui costi e sulle condizioni di finanziamento non si applicano agli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari. Viene inoltre precisato che, salvo tale forma di sostegno, restano esclusi dai costi ammissibili vari oneri connessi ai contratti di leasing, come margine del concedente, rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
Progetti dimostrativi e infrastrutture
Gli articoli 38 e 47 sono integrati per stabilire che le infrastrutture installate per attività o progetti dimostrativi possono essere utilizzate dopo il completamento dell’intervento. Per i progetti dimostrativi cofinanziati dal FEASR o finanziati tramite fondi nazionali integrativi, se forniti sotto forma di strumenti finanziari, possono essere coperti costi ammissibili diversi da quelli ordinari purché pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e identici alla misura prevista nel programma di sviluppo rurale approvato.
Autorità di gestione e pagamento degli aiuti
L’articolo 39, paragrafo 4, consente che gli aiuti cofinanziati dal FEASR o i relativi finanziamenti nazionali integrativi possano essere versati all’autorità di gestione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Anche l’articolo 46, paragrafo 5, è modificato per consentire il pagamento degli aiuti ai prestatori dei servizi di consulenza o a tale autorità di gestione.
Misure per l’energia rinnovabile
All’articolo 41, paragrafo 9, sono introdotte condizioni specifiche per gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili e in impianti a biomassa: rispetto delle norme minime di efficienza energetica, non ammissibilità degli impianti destinati principalmente alla produzione di energia elettrica da biomassa salvo una quota minima di energia termica definita dagli Stati membri, e limitazione ai soli biocarburanti e bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità della normativa UE, compreso l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.
Piano aziendale e rateazione dell’aiuto
All’articolo 45 è precisato che il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni e che l’aiuto deve essere versato in almeno due rate.
Regimi di qualità: condizioni temporali e sostanziali
L’articolo 48 è riscritto per confermare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti per la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, di agricoltori e associazioni di agricoltori qualificabili come PMI a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, a condizione che siano rispettate le condizioni degli articoli da 2 a 7 e del capo I del regolamento. Se la prima partecipazione è iniziata prima della domanda, il periodo massimo di cinque anni si riduce del tempo già trascorso tra la prima partecipazione e la domanda.
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