Sentenza del 08/08/2016 n. 1048 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Atti impugnabili - Comunicazione di irregolarità - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'impugnabilità dell'avviso bonario emesso dopo il controllo formale della dichiarazione Modello Unico 2010 per l'anno 2009 e, dall'altro, la deducibilità dal reddito delle spese sostenute dal contribuente per due collaboratrici domestiche che assistevano continuativamente il coniuge affetto da grave disabilità. L'Ufficio aveva disconosciuto la deduzione di euro 31.256,00 ritenendo che l'assistenza specifica dovesse essere prestata da personale sanitario qualificato. Il contribuente sosteneva invece che l'avviso bonario contenesse una pretesa tributaria definitiva e che l'assistenza prestata fosse funzionale e direttamente connessa alla grave invalidità, anche se svolta da collaboratrici non specializzate.
La decisione
La Commissione ha riunito i due procedimenti, ha accolto l'appello del contribuente contro la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso l'avviso bonario e ha respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza favorevole al contribuente sulla cartella di pagamento. Ha stabilito che l'avviso bonario era impugnabile perché comunicava una pretesa tributaria compiuta e incideva sulla posizione patrimoniale del contribuente. Nel merito, ha confermato che le spese per l'assistenza continuativa prestata al coniuge totalmente disabile erano deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, senza necessità che le assistenti possedessero una qualifica sanitaria. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente euro 3.400,00 per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono impugnabili anche gli atti privi della denominazione formale di avviso di accertamento o liquidazione quando comunicano una pretesa tributaria definitiva e concretamente lesiva della posizione patrimoniale del contribuente.
Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Controllo formale delle dichiarazioni
La comunicazione dell'esito del controllo formale può assumere natura sostanzialmente impositiva quando determina l'importo dovuto e invita il contribuente al pagamento, anche se formalmente qualificata come comunicazione di irregolarità o avviso bonario.
Art. 10, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione
La nozione di assistenza specifica non coincide necessariamente con assistenza specialistica o sanitaria. È sufficiente che l'attività sia funzionale, necessaria e direttamente connessa alla grave e permanente invalidità dell'assistito; può quindi essere svolta anche da personale non qualificato, come un collaboratore domestico.
Art. 15, comma 1, lett. i-septies), del TUIR
Spese per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza
La disposizione riguarda una diversa agevolazione, consistente nella detrazione delle spese per assistenza personale entro i limiti previsti dalla legge, ma non esclude la deducibilità integrale prevista dall'art. 10 quando l'assistenza è specificamente necessaria per una grave e permanente invalidità.
Art. 433 del codice civile
Soggetti nei cui confronti sussiste l'obbligo alimentare
Richiamato dall'art. 10 del TUIR per individuare i familiari per i quali possono essere dedotte le spese mediche e di assistenza specifica.
Cassazione civile, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7344
L'emissione della cartella di pagamento integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria
La cartella può sostituire la precedente comunicazione di irregolarità e deve essere autonomamente valutata; la definizione del giudizio sull'avviso bonario non impedisce l'esame della cartella quando la precedente sentenza non è passata in giudicato e non ha deciso il merito.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 16293/2007 e n. 16428/2007
Richiamate dall'Agenzia a sostegno dell'orientamento contrario all'impugnabilità immediata degli avvisi bonari; la Commissione ha invece applicato il criterio sostanziale della lesività concreta dell'atto.
Commissione Tributaria Centrale, decisione 1 ottobre 2003, n. 7144
La detraibilità delle spese ... è subordinata alla sola indicazione del domicilio o residenza del percipiente, e non al possesso ... di un particolare status professionale
L'assistenza specifica non richiede necessariamente che il prestatore sia medico, infermiere o altro professionista qualificato, purché l'attività sia effettivamente collegata alle esigenze derivanti dalla grave invalidità.
Massime di principio
- Nel processo tributario conta il contenuto sostanziale dell'atto, non la sua denominazione: una comunicazione chiamata avviso bonario è impugnabile quando determina una pretesa tributaria concreta, definitiva e lesiva.
- La mancanza della formula formale di avviso di liquidazione, delle istruzioni sul ricorso o dell'indicazione della commissione competente può costituire un vizio dell'atto o impedire la decorrenza del termine, ma non esclude automaticamente l'impugnabilità.
- Per qualificare una spesa come assistenza specifica occorre verificare il collegamento diretto con la grave e permanente invalidità e la necessità dell'assistenza, non soltanto la qualifica professionale del soggetto che la presta.
- L'assistenza materiale nelle attività essenziali della vita quotidiana può rientrare nell'assistenza specifica anche se svolta da collaboratori domestici non sanitari, quando la persona disabile è totalmente o gravemente non autosufficiente.
- Quando una cartella di pagamento sostituisce una precedente comunicazione di irregolarità, la cartella deve essere esaminata nel merito; non è corretto dichiarare automaticamente inammissibile il ricorso se il precedente giudizio non è definitivo e non ha deciso la fondatezza della pretesa.
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