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Sentenza

Sentenza del 08/08/2016 n. 27 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: accertamento IRES-IVA-ALIQUOTE -motivi di impugnazione - specificità - osservazioni e richieste comunicate dal contribuente - valutazione da parte dell'ufficio - rideterminazione ricavi - massime di esperienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento IRES-IVA relativo alla rideterminazione dei ricavi dell'attività alberghiera, contestando sia la sufficienza e specificità dei motivi dell'impugnazione sia, soprattutto, il mancato rispetto dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Ufficio non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente nei sessanta giorni successivi alla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. È stata inoltre contestata la ricostruzione presuntiva dei ricavi, fondata su percentuali relative alle prestazioni gratuite o a prezzo ridotto non supportate da elementi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammissibile l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado anche se i motivi specifici erano stati formulati in un'unica doglianza. Ha inoltre affermato che la valutazione delle osservazioni del contribuente costituisce un passaggio fondamentale dell'accertamento e che l'avviso è illegittimo quando tali osservazioni siano ignorate o considerate solo in modo generico. La rideterminazione dei ricavi deve essere basata su elementi probatori gravi, precisi e concordanti e non su mere congetture o percentuali prive di adeguata giustificazione empirica. L'accertamento è stato quindi ritenuto illegittimo per la carenza di valutazione delle deduzioni del contribuente e per l'insufficienza della prova presuntiva utilizzata dall'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente nei 60 giorni successivi al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

    La valutazione delle osservazioni del contribuente è un momento essenziale dell'istruttoria e dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Un esame omesso o meramente apparente e generico può determinare l'illegittimità dell'atto.

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La ricostruzione induttiva o presuntiva dei ricavi deve poggiare su elementi idonei a dimostrare l'effettiva maggiore capacità reddituale, secondo criteri probatori verificabili e non basati su arbitrarie congetture.

  • Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA, la rettifica dei ricavi o dei corrispettivi deve essere sostenuta da elementi probatori adeguati e coerenti, non essendo sufficiente il ricorso a percentuali astratte o a presunte regole generali prive di riscontro.

  • Art. 2729 del codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Le presunzioni utilizzabili per accertare maggiori ricavi devono derivare da fatti noti concretamente dimostrati e condurre al fatto ignoto attraverso un ragionamento logico, verificabile e fondato sull'id quod plerumque accidit.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria deve esaminare realmente e motivare puntualmente le osservazioni presentate dal contribuente dopo il processo verbale di chiusura; un semplice richiamo formale o una risposta generica può rendere illegittimo l'avviso di accertamento.
  • La specificità dei motivi di appello può sussistere anche quando le contestazioni siano riunite in un'unica doglianza, purché siano chiaramente individuabili le ragioni di critica alla decisione impugnata.
  • La ricostruzione presuntiva dei ricavi è ammissibile solo se fondata su elementi gravi, precisi e concordanti e su massime di esperienza effettivamente plausibili e verificabili.
  • Non è sufficiente applicare percentuali standard o affermare che determinati comportamenti commerciali siano normalmente improbabili: l'Ufficio deve dimostrare la base empirica e la pertinenza di tali percentuali al caso concreto.
  • Le massime di esperienza possono costituire la premessa generale del ragionamento presuntivo, mentre mere ipotesi, congetture o regole astratte prive di riscontro non possono giustificare la rettifica dei ricavi.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le proprie osservazioni e verificare se l'avviso di accertamento risponda in modo analitico a ciascuna contestazione rilevante.

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