Sentenza del 08/08/2016 n. 27 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: accertamento IRES-IVA-ALIQUOTE -motivi di impugnazione - specificità - osservazioni e richieste comunicate dal contribuente - valutazione da parte dell'ufficio - rideterminazione ricavi - massime di esperienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento IRES-IVA relativo alla rideterminazione dei ricavi dell'attività alberghiera, contestando sia la sufficienza e specificità dei motivi dell'impugnazione sia, soprattutto, il mancato rispetto dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Ufficio non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente nei sessanta giorni successivi alla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. È stata inoltre contestata la ricostruzione presuntiva dei ricavi, fondata su percentuali relative alle prestazioni gratuite o a prezzo ridotto non supportate da elementi gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado anche se i motivi specifici erano stati formulati in un'unica doglianza. Ha inoltre affermato che la valutazione delle osservazioni del contribuente costituisce un passaggio fondamentale dell'accertamento e che l'avviso è illegittimo quando tali osservazioni siano ignorate o considerate solo in modo generico. La rideterminazione dei ricavi deve essere basata su elementi probatori gravi, precisi e concordanti e non su mere congetture o percentuali prive di adeguata giustificazione empirica. L'accertamento è stato quindi ritenuto illegittimo per la carenza di valutazione delle deduzioni del contribuente e per l'insufficienza della prova presuntiva utilizzata dall'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Obbligo dell'Ufficio di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente nei 60 giorni successivi al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
La valutazione delle osservazioni del contribuente è un momento essenziale dell'istruttoria e dell'emanazione dell'avviso di accertamento. Un esame omesso o meramente apparente e generico può determinare l'illegittimità dell'atto.
Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ricostruzione induttiva o presuntiva dei ricavi deve poggiare su elementi idonei a dimostrare l'effettiva maggiore capacità reddituale, secondo criteri probatori verificabili e non basati su arbitrarie congetture.
Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA, la rettifica dei ricavi o dei corrispettivi deve essere sostenuta da elementi probatori adeguati e coerenti, non essendo sufficiente il ricorso a percentuali astratte o a presunte regole generali prive di riscontro.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni utilizzabili per accertare maggiori ricavi devono derivare da fatti noti concretamente dimostrati e condurre al fatto ignoto attraverso un ragionamento logico, verificabile e fondato sull'id quod plerumque accidit.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve esaminare realmente e motivare puntualmente le osservazioni presentate dal contribuente dopo il processo verbale di chiusura; un semplice richiamo formale o una risposta generica può rendere illegittimo l'avviso di accertamento.
- La specificità dei motivi di appello può sussistere anche quando le contestazioni siano riunite in un'unica doglianza, purché siano chiaramente individuabili le ragioni di critica alla decisione impugnata.
- La ricostruzione presuntiva dei ricavi è ammissibile solo se fondata su elementi gravi, precisi e concordanti e su massime di esperienza effettivamente plausibili e verificabili.
- Non è sufficiente applicare percentuali standard o affermare che determinati comportamenti commerciali siano normalmente improbabili: l'Ufficio deve dimostrare la base empirica e la pertinenza di tali percentuali al caso concreto.
- Le massime di esperienza possono costituire la premessa generale del ragionamento presuntivo, mentre mere ipotesi, congetture o regole astratte prive di riscontro non possono giustificare la rettifica dei ricavi.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le proprie osservazioni e verificare se l'avviso di accertamento risponda in modo analitico a ciascuna contestazione rilevante.
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