Sentenza del 08/08/2016 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: TERMINI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO- disciplina del "raddoppio dei termini" per l'attività di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'attività di accertamento fiscale quando sussiste un obbligo di presentare denuncia penale. Il principio esaminato stabilisce che la disciplina introdotta dal D.L. n. 223/2006, entrata in vigore il 4 luglio 2006, si applica agli accertamenti per i quali, a quella data, il termine ordinario di decadenza non era ancora scaduto. Il raddoppio presuppone l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale, senza che rilevino né il momento in cui tale obbligo è sorto né l'effettiva presentazione della denuncia.
La decisione
Dal testo emerge l'affermazione del principio secondo cui il raddoppio dei termini è applicabile, in base alla normativa vigente ratione temporis, a tutti gli accertamenti ancora non decaduti al 4 luglio 2006, qualora sussista un obbligo di denuncia penale. La disciplina è stata ritenuta salvaguardata dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015 e non abrogata, su questo punto, dalla legge n. 208/2015. Non sono indicati nel testo il dispositivo concreto, le parti processuali o l'esito specifico del ricorso.
Norme richiamate
D.L. n. 223/2006
disciplina del "raddoppio dei termini" per l'attività di accertamento
La disciplina, entrata in vigore il 4 luglio 2006, si applica agli accertamenti per i quali a tale data non era ancora scaduto il termine ordinario di decadenza.
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
La disposizione ha fatto salva la disciplina previgente del raddoppio dei termini nei casi considerati.
Legge n. 208/2015
La legge non ha abrogato, per il profilo esaminato, la disciplina previgente applicabile agli accertamenti ancora non decaduti.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Il presupposto del raddoppio è l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata e non rileva il momento in cui l'obbligo è sorto.
Massime di principio
- Per stabilire se il raddoppio dei termini sia applicabile, occorre verificare innanzitutto se il termine ordinario di decadenza fosse ancora pendente alla data di entrata in vigore della disciplina.
- Il raddoppio dipende dalla sussistenza di un obbligo giuridico di denuncia penale relativo ai fatti accertati, non dalla concreta presentazione della denuncia.
- La mera prospettazione astratta di un reato non è sufficiente: l'obbligo di denuncia deve risultare concretamente configurabile sulla base degli elementi dell'accertamento.
- Nelle controversie relative a periodi anteriori alle modifiche legislative successive, è necessario individuare la normativa vigente ratione temporis e verificare le disposizioni transitorie.
- Il momento in cui l'obbligo di denuncia è sorto non impedisce il raddoppio, purché l'accertamento fosse ancora nei termini alla data rilevante secondo la disciplina applicabile.
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