Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/08/2016 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Società di comodo - Diniego istanza disapplicazione - Ammissibilità - Legittimità del diniego

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, presentata dalla società per il periodo d'imposta 2013 ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 e dell'articolo 30 della Legge n. 724/1994, come modificato dalla Legge n. 244/2007. L'Ufficio contestava sia l'ammissibilità del ricorso contro il diniego, sia la decisione di merito con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il diniego. La società sosteneva che la propria situazione di liquidazione e la difficoltà di dismissione degli immobili giustificassero la disapplicazione della normativa.

La decisione

Il giudice ha ritenuto impugnabile il diniego dell'istanza di disapplicazione, poiché direttamente collegato a una concreta pretesa fiscale e incidente su una posizione di diritto soggettivo del contribuente. Tuttavia, esaminando il merito, ha ritenuto legittimo il diniego dell'Ufficio. La liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento produttivo a complesso di beni destinati alla liquidazione, con conseguente venir meno della distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante e necessità di riclassificare le immobilizzazioni nell'attivo circolante. La società non aveva effettuato tale riclassificazione, aveva posto in vendita un immobile a un prezzo notevolmente superiore a quello di mercato e non aveva documentato adeguatamente l'attività concretamente svolta dalle agenzie immobiliari. Pertanto non aveva assolto l'onere di dimostrare le situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione. L'appello dell'Ufficio è stato accolto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 30 della Legge n. 724/1994, come modificato dall'articolo 1 della Legge n. 244/2007

    Il contribuente deve esporre in modo chiaro tutti gli elementi utili a individuare le situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.

    La norma pone a carico del contribuente un onere probatorio e documentale specifico: non è sufficiente invocare genericamente la liquidazione o le difficoltà economiche, ma occorre dimostrare concretamente le circostanze che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi o l'applicazione della disciplina.

  • Articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973

    Istanza di disapplicazione della normativa antielusiva.

    Il diniego dell'istanza è autonomamente impugnabile quando si collega direttamente a una concreta e individuata pretesa fiscale, poiché la procedura incide su una posizione di diritto soggettivo del contribuente.

  • Principio contabile OIC 5

    In caso di liquidazione, il patrimonio aziendale non è più destinato alla produzione del reddito, ma alla liquidazione dei beni. Le immobilizzazioni devono pertanto essere riclassificate nell'attivo circolante, venendo meno la precedente distinzione funzionale.

Massime di principio

  • Il diniego di un'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo può essere impugnato davanti al giudice tributario quando è direttamente collegato a una specifica pretesa fiscale.
  • La mera presenza di una società in liquidazione non determina automaticamente la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo: il contribuente deve dimostrare con elementi concreti e documentati perché non è stato possibile conseguire i ricavi o i risultati previsti.
  • Durante la liquidazione occorre verificare la corretta rappresentazione contabile del patrimonio, inclusa la riclassificazione delle immobilizzazioni nell'attivo circolante quando i beni non sono più destinati alla produzione del reddito.
  • La vendita di immobili a prezzi manifestamente superiori al valore di mercato può essere considerata un comportamento incompatibile con la volontà effettiva di liquidare i beni e può indebolire la richiesta di disapplicazione.
  • Gli incarichi conferiti ad agenti o intermediari devono essere supportati da documentazione concreta sull'attività svolta, sulle trattative e sulle ragioni dell'eventuale mancata vendita.
  • Per ottenere la disapplicazione è necessario fornire una ricostruzione completa, coerente e documentata delle cause oggettive che hanno impedito il normale svolgimento dell'attività o la realizzazione dei ricavi presunti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.