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Sentenza

Sentenza del 08/08/2016 n. 76 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposte sui redditi - Soggettività passiva - Convenzioni internazionali - Prevalenza di queste sui criteri ordinari di diritto interno - Convenzione Italo-germanica sulle doppie imposizioni - Sede della effettiva gestione societaria - Rilevanza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società è stata considerata fiscalmente residente in Italia in applicazione della Convenzione italo-germanica contro le doppie imposizioni. È stata ritenuta prevalente la sede della direzione effettiva, individuata nel luogo in cui venivano assunte le decisioni principali relative alla gestione dell'impresa, rispetto alla sede legale formalmente indicata in Germania.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione della residenza fiscale della società ai fini delle imposte sui redditi. Sebbene la società avesse formalmente la sede legale in Germania, l'Amministrazione sosteneva che la sede della direzione effettiva fosse in Italia, poiché nel territorio italiano si svolgevano le attività principali: stipula dei contratti con clientela prevalentemente italiana, consegna dei veicoli, operazioni bancarie, finanziamenti e rilascio delle fideiussioni. La sede tedesca risultava utilizzata essenzialmente per acquistare i veicoli e per ottenere il rimborso dell'IVA tedesca, rimborso ritenuto comunque non spettante poiché i contratti di noleggio dissimulavano compravendite.

Norme richiamate

  • Convenzione italo-germanica per evitare le doppie imposizioni

    Rileva il criterio della sede della direzione effettiva della società.

    Ai fini della residenza fiscale convenzionale, la sede formale può essere superata quando l'attività gestionale effettiva e le decisioni principali dell'impresa sono svolte in un altro Stato.

  • Modello di Convenzione OCSE e relativo Commentario

    Per sede della direzione effettiva deve intendersi il luogo nel quale vengono assunte le decisioni principali relative alla gestione dell'impresa.

    La direzione effettiva è individuata sulla base della realtà sostanziale dell'organizzazione e dei processi decisionali, non soltanto sulla base della sede legale o degli adempimenti formali.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla residenza fiscale societaria, la sede legale non è necessariamente decisiva: occorre verificare dove si svolge concretamente la gestione dell'impresa.
  • Sono particolarmente rilevanti il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche, stipulati i contratti, gestiti i rapporti bancari e organizzata l'operatività ordinaria.
  • Una sede estera priva di effettive funzioni gestionali, utilizzata prevalentemente per finalità formali o fiscali, può non essere considerata la sede della direzione effettiva.
  • Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni possono prevalere sui criteri ordinari del diritto interno quando stabiliscono criteri specifici per determinare la residenza fiscale.
  • La valutazione è sostanziale e complessiva: la presenza di personale, uffici, documentazione, flussi finanziari e attività commerciali in uno Stato può dimostrare che la direzione effettiva si trova lì.

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