Cassazione Civile, Sentenza n. 10585/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al pagamento, da parte della società concedente, di indennità per i miglioramenti apportati al fondo concesso in affitto originariamente a Filippo Manfredi De Blasiis. Nicola Grillo deduceva di essere legatario del credito relativo all'indennità (per attribuzione testamentaria da Teodolinda Sismondo); i ricorrenti Sismondo, in quanto eredi di Teodolinda Sismondo, reclamavano l'indennità in proprio per nullità del legato. Questioni processuali (inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio), di qualificazione del contratto (affitto a coltivatore diretto vs conduttore non coltivatore diretto), di successione nel rapporto di affitto e di interpretazione del rapporto negoziale e dei termini di prescrizione sono state oggetto dei ricorsi in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi principali (dei Sismondo e di Nicola Grillo) e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società concedente. Ha confermato il principio secondo cui i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e ciascun coerede può agire individualmente per l'intero credito; quindi non era necessaria l'integrazione del contraddittorio. Sostanzialmente la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che aveva qualificato il rapporto come affitto a coltivatore diretto la cui efficacia è cessata alla morte dell'affittuario, con la conseguenza che Teodolinda Sismondo non era succeduta nel contratto e non poteva far valere l'indennità trasmessa ai suoi eredi né trasferirla validamente al legatario senza i requisiti di legge. La Corte ha altresì osservato che, pur non potendo escludere in astratto che miglioramenti eseguiti anteriormente alla morte potessero ricadere nel patrimonio della defunta, tale circostanza non risultava provata. Decisione: rigetto dei ricorsi; compensazione parziale delle spese tra Sismondo e Grillo; condanna di ciascuno dei due (Sismondo e Grillo) al rimborso, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio; evocazione dell'obbligo di versamento di contributo unificato ai sensi del d.p.r. n.115/2002, art.13 comma 1-quater, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 17 legge n. 203/1982
Disciplina l'indennità per i miglioramenti del fondo. La Corte ha ritenuto che tale indennità spetti solo se sussiste il diritto derivante dal rapporto di affitto cui l'erede sia effettivamente succeduto; in mancanza di successione nel contratto (affitto a coltivatore diretto) non matura il credito trasferibile al legatario o agli eredi.
art. 49 legge n. 203/1982
Richiamata nei motivi di doglianza relativi alla successione nei contratti agrari; la Corte ha valutato correttamente l'applicabilità e la qualificazione del rapporto contrattuale secondo la normativa di settore.
art. 23 legge n. 208/1982
Censurata dai ricorrenti ma ritenuta non violata: la Corte ha ritenuto fondata la lettura della corte d'appello in relazione alla normativa applicabile ai rapporti agrari.
art. 3 legge n. 606/1966
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla possibile deroga; la Corte ha ritenuto che non fosse valida una deroga tale da far proseguire automaticamente il rapporto in capo all'erede senza i requisiti di legge.
art. 727 c.c.
Principio secondo cui i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria: la Corte ha applicato questo principio per affermare che ciascun coerede può agire in giudizio per l'intero credito ereditario.
art. 757 c.c.
Confermato l'inserimento dei crediti nella comunione ereditaria e la legittimazione dei coeredi ad agire singolarmente sul credito comune.
art. 760 c.c.
Richiamato per spiegare che la garanzia per insolvenza non si applica al credito assegnato a un coerede, il che implica l'inclusione del credito nella comunione ereditaria.
art. 1362 c.c.
Norma sull'interpretazione dei contratti: la Corte ha ritenuto corretta l'ermeneutica svolta dalla corte d'appello nella qualificazione del contratto di affitto.
art. 1627 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione del rapporto; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla interpretazione applicata dalla corte territoriale.
artt. 331, 77, 329, 420, 112, 208 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Norme processuali richiamate in ordine all'integrazione del contraddittorio, alla impugnabilità e ai motivi di cassazione. La Corte ha ritenuto che la mancata integrazione nei confronti di altri coeredi non avesse reso inammissibile l'appello e che non fossero stati violati i canoni del giusto processo rilevanti per annullare la decisione.
art. 649, 658, 622 c.c.
Norme richiamate nella doglianza di Grillo sul legato di credito; la Corte ha ritenuto però assorbite tali questioni nell'analisi complessiva sulla sussistenza del diritto al credito al momento della morte dell'affittuario.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo, ove dovuto.
Massime di principio
- I crediti appartenenti al de cuius entrano nella comunione ereditaria e ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l'intero credito; l'assenza di altri coeredi nel giudizio non rende automaticamente invalido il processo.
- La qualificazione del rapporto di affitto (affittuario coltivatore diretto vs non coltivatore diretto) è decisiva per stabilire la successione e la maturazione dell'indennità per miglioramenti: se il contratto a favore di coltivatore diretto cessa per morte dell'affittuario, gli eredi non succedono automaticamente nel contratto e non acquisiscono il diritto all'indennità derivante dalla prosecuzione del rapporto.
- Il legato di credito presume l'esistenza del credito al momento della morte: il legatario può acquisire il credito solo se, alla morte, il diritto esisteva e risultava trasferibile; la prova dell'effettivo diritto spetta a chi ne deduce l'esistenza.
- La prosecuzione del godimento del fondo dopo la morte può avere rilevanza probatoria ma non costituisce automaticamente prova di un nuovo o continuato rapporto negoziale; il giudice può valutarla come fatto di fatto (uso tacito) senza implicare successione automatica nei diritti previsti dalla normativa speciale.
- Questioni processuali come la mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri coeredi non sono necessariamente rilevanti se il credito ereditario è azionabile da ciascun coerede e il debitore ha facoltà, in caso di interesse, di chiamare gli altri coeredi in causa.
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