Cassazione Penale, Sentenza n. 17563/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione e confermato dalla Corte d'appello: principali censure erano (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla "pericolosità sociale" del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione (e, per i terzi, la relativa applicabilità), con riferimento al fatto che la misura cautelare personale sulla quale la pericolosità sarebbe stata fondata era stata revocata il 5/5/2025; (2) violazione di legge e illogicità della motivazione circa la sproporzione fra le condizioni economiche/profitti illeciti (compensi per fittizie dichiarazioni di ospitalità) e il valore degli immobili confiscati, ossia la mancata prova di un rapporto di congruenza tra profitti illeciti e valore dei beni che renderebbe illegittima la confisca, estendendosi la contestazione anche ai beni poi acquistati dai terzi intestatari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: per i terzi intestatari (Khaireldin, Abdelghani, Attia, Ali e Elgamal Gamal) vale il principio che il terzo che contesta la fittizia intestazione può far valere solo la proprietà effettiva dei beni e non può sindacare i presupposti applicativi della misura di prevenzione (richiamata Sez. Un. n.30355/2025); pertanto le censure sulla pericolosità del soggetto sottoposto e sul rapporto profitti/valore sono inammissibili. Per il soggetto nei cui confronti è stata disposta la misura (Elgamal Ahmed Taher Mohamed Abouzeid) la Cassazione rileva che molti motivi costituiscono vizi di motivazione non assoggettabili a sindacato in questa sede (richiamo agli artt. 10 comma 3 e 27 comma 2 d.lgs. 159/2011) e che la pericolosità era adeguatamente argomentata dal giudice di merito con riferimento a precedenti penali, alias, precedenti dattiloscopici e all'esistenza di indizi gravi; la revoca della misura cautelare non determina automaticamente la perdita del giudizio di pericolosità, essendo distinti i presupposti delle misure cautelari e di prevenzione. Sul profilo della sproporzione, la sentenza osserva che la presunzione prevista dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 costituisce alternativa al rapporto diretto fra profitti illeciti e valore dei beni e può fondare la misura. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 14/04/2026.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso ex multis; utilizzata come riferimento formale per l'esposizione dei motivi
d.lgs. 159/2011, art. 10 comma 3
Richiamato per delimitare le materie di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure di prevenzione: la Corte di Cassazione richiede violazioni di legge e non può sindacare liberamente vizi di motivazione
d.lgs. 159/2011, art. 27 comma 2
Ulteriore richiamo alla disciplina processuale sulle impugnazioni in materia di misure di prevenzione; sottolinea il limite di questa sede a questioni di diritto
d.lgs. 159/2011, art. 24
La norma presuppone una presunzione di origine illecita dei beni e prevede la sproporzione tra patrimonio e redditi come criterio; la Corte interpreta tale presunzione come idonea, in alternativa alla prova diretta di un rapporto fra profitti illeciti e valore dei beni, a fondare la confisca
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, applicata in concreto alla sanzione pecuniaria di euro 3.000
Sez. Un., n. 30355 del 27/03/2025 (giurisprudenza)
Principio consolidato che il terzo che contesta la fittizia intestazione non è legittimato a sindacare i presupposti della misura di prevenzione; può solo far valere la titolarità effettiva del bene
Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione alla conferma che la presunzione prevista dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 è sufficiente a sostenere l'imposizione del vincolo patrimoniale anche in assenza di prova diretta della correlazione profitti illeciti/valore dei beni
Massime di principio
- Il terzo che contesta la fittizia intestazione di beni sottoposti a confisca può validamente agire in giudizio per provare la propria titolarità effettiva, ma non può impugnare i presupposti della misura di prevenzione (pericolosità dell'interessato) né sindacare in Cassazione mere valutazioni di merito.
- La Corte di Cassazione non è la sede ordinaria per rimuovere vizi di motivazione: le censure che consistono in giudizi di fatto o in presunte illogicità della motivazione sono, salvo specifiche violazioni di legge, inammissibili.
- La revoca di una misura cautelare personale non determina automaticamente l'azzeramento del giudizio di pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione, poiché le due misure hanno presupposti distinti e il giudice deve valutare complessivamente gli elementi (precedenti, alias, indizi, ecc.).
- Ai fini della confisca per sproporzione, la presunzione di origine illecita prevista dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 è alternativa alla prova puntuale del rapporto fra profitti illeciti e valore dei beni e può da sola giustificare il vincolo patrimoniale.
- Per evitare l'inammissibilità e le sanzioni, chi impugna deve mirare a censurare questioni di diritto o errori procedurali specifici (ad es. violazioni normative, incompetenza, difetti procedurali) piuttosto che limitarsi a contestazioni di fatto o alla motivazione della decisione.
- Pratica consigliata per i terzi: documentare e provare la titolarità effettiva e lecita dei beni; per il soggetto sottoposto: concentrare le impugnazioni su errori di diritto, carenze probatorie specifiche e vizi procedurali, non solo su generiche contestazioni della motivazione.
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